CESNUR - center for studies on new religions

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto della V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Resoconto di giovedì 20 marzo 2003

Libertà religiosa e culti ammessi.
C. 2531 ed abb., approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

Il Comitato inizia l'esame.

Benito SAVO (FI), relatore, osserva che il disegno di legge recante norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi, riproduce con varie modifiche il testo del disegno di legge C. 3947 esaminato nella scorsa legislatura. Il provvedimento si articola in quattro capi: il capo I detta norme in materia di libertà di coscienza e di religione; il capo II è dedicato alla disciplina delle confessioni e associazioni religiose; il capo III regola la stipulazione di intese, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione; il capo IV reca disposizioni finali e transitorie.
Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario di competenza della Commissione bilancio, rileva che il disegno di legge - secondo quanto affermato nella relazione di accompagnamento - non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, ricorda che la Commissione bilancio nel corso della XIII legislatura, nella seduta del 20 febbraio 2001, ha espresso sull'analogo disegno di legge (A.C. 3947) parere favorevole formulando una serie di condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Il testo recepisce tali condizioni, che riguardavano in particolare: l'adempimento delle prescrizioni religiose in materia alimentare e di astensione dal lavoro (articolo 8,comma 1) «purché non derivino nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni interessate»; l'organizzazione nelle scuole di attività complementari relative al fenomeno religioso e alle sue implicazioni (articolo 12 comma 2), «senza oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni interessate»; l'iscrizione dei ministri di culto di confessioni religiose diverse dalla cattolica al fondo di previdenza del clero istituito con legge 22 dicembre 1973, n.903 (articolo 27), estensibile a tali soggetti considerando le modifiche apportate alla normativa di accesso al fondo medesimo disposta dell'articolo 42, comma 6, della legge n. 488 del 1999; l'istituzione della commissione di studio per le intese con le confessioni religiose (articolo 32), da cui «non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
Possono altresì escludersi profili problematici in relazione alle altre disposizioni che, pur fatte oggetto di rilievi da parte della V Commissione nel corso del precedente esame, sono state poi ritenute prive di effetti finanziari significativi a seguito dei chiarimenti forniti dal Governo durante la discussione o sono state appositamente riformulate. Si riferisce in particolare: all'articolo 22, che estende alle confessioni religiose dotate di personalità giuridica le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato e degli enti locali e quelle in tema di disciplina urbanistica dei servizi religiosi, previste in favore di enti ecclesiastici che hanno stipulato intese con lo Stato; all'articolo 25, che dispone una norma di principio secondo la quale si possono equiparare con legge, ai fini fiscali, le attività svolte dalle confessioni religiose aventi personalità giuridica, o loro enti esponenziali, alle attività aventi finalità di beneficenza.


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Il sottosegretario Vito TANZI osserva che l'articolo 27, rendendo facoltativa per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica l'iscrizione al fondo di previdenza istituito con legge 22 dicembre 1973, n. 903, determina minori entrate contributive per l'INPS. Ritiene pertanto che la disposizione andrebbe riformulata prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione.

Benito SAVO (FI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

Sul testo del provvedimento:
alla luce degli elementi forniti dal Governo secondo cui l'articolo 27 determina minori entrate contributive per l'INPS, in quanto rende facoltativa l'iscrizione dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica al Fondo di previdenza, istituito con legge n. 903 del 1973;

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 27, comma 1, le parole: «possono iscriversi» siano sostituite dalle seguenti: «sono iscritti».

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

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