CESNUR - center for studies on new religions

A.C. 2531-1576-1902-A


EMENDAMENTI

Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi.

Relatore: BONDI

N. 3.

Seduta del 27 maggio 2003

(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati)

Capo I.
LIBERTÀ DI COSCIENZA E DI RELIGIONE

ART. 1.
(Diritto fondamentale di libertà di coscienza e di religione).

Sopprimerlo.
1. 1.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, sopprimere le parole: libertà di coscienza e di.
1. 2.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole: di coscienza con le seguenti della coscienza.
1. 3.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e in particolare riferimento alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sottoscritta il 10 dicembre 1948 e alla convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.
1. 4.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. La Repubblica, nel garantire la libertà ai credenti di tutte le confessioni religiose, riconosce il ruolo particolare ed essenziale ricoperto dalla religione cristiana nella formazione dell'identità del popolo italiano e delle identità regionali e locali. La Repubblica rispetta e tutela questo ruolo.
1. 6.
Pacini, Migliori, Garagnani, Palmieri.

Alla rubrica, sostituire le parole: di coscienza con le seguenti: della coscienza.
1. 5.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

(Votazione dell'articolo 1)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-
bis - 1. Il principio di libertà religiosa consiste nel riconoscere la diversità di ciascuna religione dall'altra e nel regolarle differentemente in rapporto alla specificità di ognuna.
1. 01.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-
bis - 1. La Repubblica riconosce e garantisce i simboli sacri, i luoghi di culto, le festività e le tradizioni della religione cattolica quale parte integrante e fondamento inscindibile della cultura nazionale.
1. 02.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

ART. 2.
(Esercizio del diritto di libertà di coscienza e di religione).

Sopprimerlo.
2. 5.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: libertà di coscienza e di.

Conseguentemente:
al medesimo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: libertà di coscienza e di;
al comma 2, sopprimere le parole:
libertà di coscienza e di.
2. 6.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di coscienza con le seguenti: della coscienza.

Conseguentemente:
al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole:
di coscienza con le seguenti: della coscienza;
al comma 2, sostituire le parole:
di coscienza con le seguenti: della coscienza.
2. 7.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: La libertà di coscienza aggiungere le seguenti: , di credo.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: mutare religione aggiungere le seguenti: o credo.
2. 1.
Leoni, Boato, Bressa, Montecchi, Mascia, Spini, Amici, Maccanico.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il diritto di professare fino alla fine del periodo con le seguenti: la libertà di professare la religione di appartenenza, di osservare i riti e di esercitare il culto.
2. 8.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la propria fede religiosa aggiungere le seguenti: o credenza.
2. 17.
Soda.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di mutare religione aggiungere le seguenti: o credenza.
2. 18.
Soda.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Oltre a quelle previste dagli articoli 18 e 19 della Costituzione possono essere disposte limitazioni alla libertà di coscienza e di religione nei confronti delle sette che affondano le loro radici in esperienze di pratiche occultistiche e totalmente aliene al rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme fin dal suo concepimento.
2. 9.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: e 19 della Costituzione con le seguenti: , 19 e 20 della Costituzione.
2. 2.
Montecchi, Bressa, Boato, Mascia, Spini, Amici, Maccanico.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-
bis. In conformità al diritto internazionale la libertà di religione e di credenza include la libertà di convinzioni teiste, agnostiche ed atee. Tali convinzioni sono ricondotte, sul piano della loro libera professione e del loro esercizio, alla libertà di coscienza garantita concretamente dalla presente legge.
2. 11.
Mascia.

Sopprimere il comma 2.
2. 3.
Bressa, Amici, Mascia, Boato, Maccanico.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'esercizio della libertà di religione può essere sottoposto unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, nonché degli altrui diritti e libertà fondamentali.
2. 15.
Pacini, Migliori, Garagnani, Palmieri.

Al comma 2, sostituire le parole da: e di religione fino a: nonché con le seguenti: , di credo e di religione è esercitato nel rispetto.
2. 4.
Montecchi, Boato, Bressa, Mascia, Maccanico.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , in particolare riferimento alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sottoscritta il 10 dicembre 1948 e alla convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.
2. 13.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. L'uso di strumenti di diffusione acustica all'esterno di luoghi di culto è vietato. Tale divieto non si applica agli edifici di culto della chiesa cattolica e a quelli delle confessioni religiose che hanno già stipulato un'intesa con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Future intese possono eventualmente disciplinare tale materia con riferimento ad altre confessioni religiose.
2. 16.
Pacini, Migliori, Garagnani, Palmieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. L'uso degli strumenti audiovisivi di propaganda religiosa posti all'esterno di luoghi di culto è vietato ad esclusione di quelle confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa, secondo l'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
2. 12.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Alla rubrica, sostituire le parole: di coscienza con le seguenti: della coscienza.
2. 14.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

(Votazione dell'articolo 2)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-
bis. - 1. Non rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 2 le sette che professano o praticano riti derivanti dall'occultismo o che affondano le loro radici in esperienze di pratiche occultistiche e totalmente aliene rispetto alla vita e alla salute dell'uomo in tutte le sue forme.
2. 01.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

ART. 3.
(Divieto di discriminazioni).

Sopprimerlo.
3. 2.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole: della propria fede religiosa con le seguenti: di convinzioni attinenti alla propria libertà di coscienza, al proprio credo o alla propria religione.
3. 1.
Montecchi, Bressa, Boato, Mascia, Amici, Spini, Maccanico.

Al comma 1, sopprimere le parole da: né essere obbligato fino alla fine del comma.
3. 3.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

(Votazione dell'articolo 3)

ART. 4.
(Figli minori).

Sopprimerlo.
4. 3.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole da: fede religiosa fino alla fine del comma, con le seguenti: libertà di coscienza, con il proprio credo o con la propria religione, nel rispetto della loro personalità, senza pregiudizio della salute dei medesimi.
4. 1.
Bressa, Montecchi, Boato, Mascia, Spini, Amici, Maccanico.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e nel rispetto fino alla fine del comma.
4. 7.
Soda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , in particolare riferimento alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sottoscritta il 10 dicembre 1948 e alla convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.
4. 5.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.

Sopprimere il comma 2.
4. 6.
Pacini, Migliori, Garagnani, Palmieri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ; in caso di contrasto fra i genitori decide il giudice competente, tenendo conto dell'interesse primario del minore.
4. 2.
Leoni, Boato, Bressa, Mascia, Montecchi, Spini, Amici, Maccanico.

(Votazione dell'articolo 4)

ART. 5.
(Diritti di riunione e di associazione per finalità di religione o di culto).

Sopprimerlo.
5. 2.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, sostituire la parola: anche con la seguente: esclusivamente.
5. 3.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , nei limiti fino alla fine del comma.
5. 1.
Spini, Boato, Montecchi, Bressa, Mascia, Maccanico, Soda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi in cui vengano professati o praticati riti derivanti dall'occultismo.
5. 4.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

(Votazione dell'articolo 5)

ART. 6.
(Partecipazione a confessioni o associazioni religiose).

Sopprimerlo.
6. 4.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, sopprimere le parole: , senza ingerenza da parte dello Stato,
6. 3.
Savo.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , nel rispetto dell'ordinamento fino alla fine del comma.
*6. 1.
Bressa, Boato, Mascia, Leoni, Montecchi, Spini, Maccanico.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , nel rispetto dell'ordinamento fino alla fine del comma.
*6. 7.
Soda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e con particolare riferimento alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sottoscritta il 10 dicembre 1948 e alla convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.
6. 5.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.

Sopprimere il comma 2.
6. 6.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 2, sostituire le parole da: Non possono fino a: molestia con le seguenti: È vietato porre in essere atti aventi lo scopo di discriminare, recare molestia o nuocere.
6. 2.
Boato, Bressa, Montecchi, Mascia, Spini, Maccanico.

(Votazione dell'articolo 6)

ART. 7.
(Libertà di coscienza).

Sopprimerlo.
7. 1.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Libertà della coscienza). - 1. La libertà della coscienza consiste nel fatto che nessuno può essere costretto a credere in una determinata religione o dottrina.
7. 2.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, dopo le parole: della propria coscienza, aggiungere le seguenti: nel rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme fin dal suo concepimento e.
7. 3.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , in particolare con riferimento alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sottoscritta il 10 dicembre 1948 e alla convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.
7. 4.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.

Al comma 1, sopprimere le parole: e delle convenzioni internazionali.
7. 10.
Soda.

Al comma 2, sostituire le parole da: dell'obiezione fino alla fine del comma con le seguenti: della libertà della coscienza nei diversi settori sono disciplinate dalla normativa vigente.
7. 6.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto della vita fin dal suo concepimento e della salute dell'uomo in tutte le sue forme.
7. 7.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Sopprimere la rubrica.
7. 8.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Alla rubrica sostituire le parole: di coscienza con le seguenti: della coscienza.
7. 9.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

(Votazione dell'articolo 7)

ART. 8.
(Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni).

Sopprimerlo.
8. 1.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Sopprimere il comma 1.
8. 2.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole da: L'appartenenza fino a: Costituzione con le seguenti: La degenza in strutture sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali , la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non impediscono l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto, l'adempimento delle prescrizioni religiose in materia alimentare.
8. 3.
Pacini, Migliori, Garagnani, Palmieri.

Al comma 1, sopprimere le parole: alle Forze armate.
8. 4.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, sopprimere le parole: , alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati.
8. 5.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, sopprimere le parole: , la degenza in strutture sanitarie, socio sanitarie ed assistenziali.
8. 6.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e l'adempimento delle pratiche di culto fino alla fine del comma.
8. 7.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, sopprimere le parole: e l'adempimento delle pratiche di culto.
8. 8.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, sopprimere le parole: , l'adempimento delle prescrizioni religiose in materia alimentare.
8. 9.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e di quelle relative all'astensione fino a: Costituzione.
8. 10.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: che, per le Forze armate fino alla fine del periodo.
8. 11.
Pacini, Migliori, Garagnani, Palmieri.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: delle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: del Parlamento.
8. 12.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Sopprimere il comma 3.
8. 13.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 3 sostituire le parole da: per assicurare fino alla fine del comma con le seguenti: secondo le norme della confessione religiosa di appartenenza e in conformità all'articolo 23.
8. 14.
Pacini, Migliori, Garagnani, Palmieri.

Al comma 3, sopprimere le parole: , da una guida spirituale o dal soggetto equiparato.
*8. 15.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 3, sopprimere le parole: , da una guida spirituale o dal soggetto equiparato.
*8. 16.
Soda.

(Votazione dell'articolo 8)

ART. 9.
(Libertà religiosa nei luoghi di lavoro).

Sopprimerlo.
9. 1.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, sopprimere le parole: L'adempimento dei doveri essenziali di culto nel lavoro domestico,
*9. 2.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, sopprimere le parole: L'adempimento dei doveri essenziali di culto nel lavoro domestico,
*9. 3.
Pacini, Migliori, Garagnani, Palmieri.

Sopprimere il comma 2.
**9. 4.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Sopprimere il comma 2.
**9. 5.
Pacini, Migliori, Garagnani, Palmieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono esclusivamente alle confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione e in ogni caso non devono pregiudicare l'orario giornaliero di lavoro né ostacolare le esigenze organizzative dei datori di lavoro.
9. 6.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.

(Votazione dell'articolo 9)

ART. 10.
(Ministri di culto, guide spirituali o soggetti equiparati).

Sopprimerlo.
10. 3.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Sopprimere il comma 1.
10. 4.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, sopprimere le parole: e le guide spirituali o i soggetti equiparati.

Conseguentemente, al comma 2:
al primo periodo, sopprimere le parole:
e le guide spirituali o i soggetti equiparati;
al terzo periodo, sopprimere le parole: e di guida spirituale o di soggetto equiparato.
10. 5.
Polledri, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli.

Al comma 1, dopo le parole: di una confessione religiosa aggiungere le seguenti: che siano riconosciuti come tali all'interno dello statuto della confessione stessa.
10. 6.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Sopprimere il comma 2.
10. 7.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. I ministri di culto e le guide spirituali o soggetti equiparati di una confessione religiosa avente personalità giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, che compiono atti rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano, dimostrano la propria qualifica depositando, presso l'ufficio competente per l'atto, l'apposita certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza.
3. I ministri di culto e le guide spirituali o soggetti equiparati di una confessione religiosa priva di personalità giuridica, ovvero di una confessione il cui ente esponenziale non abbia la personalità giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, possono compiere gli atti di cui al comma 2 se la loro nomina è stata approvata dal Ministro dell'interno. Con regolamento del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità e le procedure relative.

Conseguentemente all'articolo 11, comma 1:
al primo periodo, sostituire le parole da: la cui nomina fino a: comma 2 con le seguenti: di una confessione religiosa avente personalità giuridica, o davanti ad uno dei ministri di culto o guide spirituali o soggetti equiparati di cui all'articolo 10, comma 3;
al terzo periodo, sostituire le parole da: relativa all'approvazione fino alla fine del periodo con le seguenti: di cui all'articolo 10, comma 2, ovvero la certificazione relativa all'approvazione di cui al comma 3 del medesimo articolo.
10. 8.
Mascia.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. I ministri di culto e le guide spirituali o i soggetti equiparati di una confessione religiosa avente personalità giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, che compiono atti rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano, dimostrano la propria qualifica con il deposito, presso l'ufficio competente per l'atto, di apposita certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza.
3. I ministri di culto e le guide spirituali o i soggetti equiparati di una confessione religiosa priva di personalità giuridica, ovvero di una confessione il cui ente esponenziale non abbia la personalità giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, possono compiere gli atti di cui al comma 2 se la loro nomina è stata approvata dal Ministro dell'interno. Con regolamento del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità e le procedure relative.
10. 1.
Spini, Bressa, Boato, Montecchi, Mascia, Maccanico.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I ministri di culto di una confessione religiosa avente personalità giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, che compiono atti rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano, dimostrano la propria qualifica depositando, presso l'ufficio competente per l'atto, apposita certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza.
10. 10.
Soda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: non abbia con la seguente: abbia.
10. 9.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
10. 2.
Montecchi, Bressa, Boato, Mascia, Spini, Amici, Maccanico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. I ministri di culto di una confessione religiosa priva di personalità giuridica, ovvero di una confessione il cui ente esponenziale non abbia la personalità giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, possono compiere gli atti di cui al comma 2 se la loro nomina è stata approvata dal Ministro dell'interno. Con regolamento del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità e le procedure relative.
10. 11.
Soda.

(Votazione dell'articolo 10)

ART. 11.
(Matrimonio).

Sopprimerlo.
11. 3.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: , a una guida spirituale fino a: ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
11. 13.
Soda.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , a una guida spirituale o a un soggetto equiparato.

Conseguentemente:
a) al medesimo comma, terzo periodo:
sopprimere le parole:
, alla guida spirituale o al soggetto equiparato;
sopprimere le parole: , la guida spirituale o il soggetto equiparato;
b) al comma 2:
al primo periodo, sopprimere le parole:
, la guida spirituale o il soggetto equiparato;
al secondo periodo, sopprimere le parole: , la guida spirituale o il soggetto equiparato;
c) al comma 3:
al primo periodo, sostituire le parole:
, dalla guida spirituale o dal soggetto equiparato davanti ai quali con le seguenti: davanti al quale;
al secondo periodo, sopprimere le parole: la guida spirituale o il soggetto equiparato;
al terzo periodo, sopprimere le parole: , alla guida spirituale o al soggetto equiparato;
d) al comma 5, sopprimere le parole: , a guide spirituali o a soggetti equiparati;
e) al comma 6, capoverso:
al primo comma, sopprimere le parole: , a guide spirituali o a soggetti equiparati;
alla rubrica, sopprimere le parole: , a guide spirituali o a soggetti equiparati.
11. 4.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin. Gibelli, Polledri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la cui nomina sia stata approvata dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 con le seguenti: di una confessione religiosa avente personalità giuridica, o davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 10, comma 3.
11. 1.
Spini, Mascia, Bressa, Boato, Montecchi, Amici, Maccanico.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero la certificazione relativa all'approvazione di cui al comma 3 del medesimo articolo.
11. 2.
Spini, Bressa, Boato, Mascia, Montecchi, Maccanico.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente alle confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
11. 6.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: codice civile, aggiungere le seguenti: omettendo la lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e doveri dei coniugi, e.
11. 5.
Mascia.

Sopprimere il comma 4.
11. 7.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 4, sostituire le parole da: ha effetti fino a: anche con le seguenti: non ha effetti civili dal momento della celebrazione.
11. 8.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Sopprimere il comma 5.
*11. 9.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Sopprimere il comma 5.
*11. 14.
Soda.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-
bis. A coloro che non celebrano il matrimonio davanti ad un ministro di culto il comune deve assicurare che i luoghi adibiti allo svolgimento della cerimonia siano privi di qualsivoglia simbolo o riferimento religioso.
11. 10.
Mascia.

Sopprimere il comma 6.
11. 11.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il presente articolo non modifica né pregiudica le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, e dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
11. 15.
Soda.

(Votazione dell'articolo 11)

ART. 12.
(Insegnamento nelle scuole).

Sopprimerlo.
12. 4.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri, Bianchi Clerici.

Sopprimere il comma 1.
12. 5.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nelle scuole del sistema nazionale d'istruzione, l'insegnamento è impartito nel rispetto della fede religiosa di ciascuno, ferma restando la promozione della coscienza storica di appartenenza alla civiltà europea, ai suoi valori e al suo patrimonio spirituale e morale.
12. 6.
Bianchi Clerici, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole da: dignità fino alla fine dell'articolo con le seguenti: libertà di coscienza e di religione e della pari dignità dei cittadini.
2. Nel rispetto della libertà di coscienza e di religione nelle scuole statali si evita l'esposizione di simboli religiosi nei locali destinati all'insegnamento.
3. È riconosciuto agli alunni delle scuole statali e degli enti locali il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico prevede che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti, e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richieste agli alunni pratiche religiose o di culto.
4. Nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, nel quadro degli insegnamenti curricolari, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado appartenenti al sistema pubblico di istruzione e formazione propongono agli studenti elementi di informazione sul fatto religioso e sulle concezioni laiche del mondo in chiave aconfessionale e culturale, con l'obiettivo di favorire la conoscenza delle diverse tradizioni, spiritualità e filosofie, e di promuovere la comprensione interculturale e interreligiosa.
12. 7.
Mascia, Titti De Simone.

Al comma 1, sostituire le parole da: dignità fino alla fine dell'articolo con le seguenti: libertà di coscienza e di religione e della pari dignità dei cittadini.
2. Nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, nel quadro degli insegnamenti curricolari, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado appartenenti al sistema pubblico di istruzione e formazione propongono agli studenti elementi di informazione sul fatto religioso e sulle concezioni laiche del mondo in chiave aconfessionale e culturale, con l'obiettivo di favorire la conoscenza delle diverse tradizioni, spiritualità e filosofie, e di promuovere la comprensione interculturale e interreligiosa.
12. 8.
Mascia, Titti De Simone.

Al comma 1, sostituire le parole da: dignità fino alla fine del comma con le seguenti: libertà di coscienza e delle pari dignità delle persone senza distinzione di credo o di religione.
12. 1.
Bressa, Montecchi, Boato, Leoni, Mascia, Spini, Grignaffini, Maccanico.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Non determina violazione della dignità della persona e della sua fede religiosa l'insegnamento degli eventi storici riguardanti la cultura, le tradizioni locali e l'esposizione di simboli cattolici riconosciuti quale parte integrante e fondamento inscindibile della cultura nazionale.
12. 9.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri, Bianchi Clerici.

Sopprimere il comma 2.
12. 10.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Su richiesta degli alunni o dei loro genitori le istituzioni scolastiche, nel quadro delle iniziative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, possono organizzare, senza oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni, attività facoltative di studio delle religioni, nel rispetto del principio secondo il quale il sistema educativo di istruzione e formazione promuove lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea.
12. 11.
Bianchi Clerici, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Su richiesta degli alunni o dei loro genitori le istituzioni scolastiche possono organizzare, nell'ambito delle attività didattiche integrative determinate dalle stesse istituzioni nell'esercizio della propria autonomia, e previste dall'ordinamento scolastico vigente, libere attività complementari relative al fenomeno religioso e alle sue implicazioni, senza oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni interessate.
12. 2.
Grignaffini, Spini, Capitelli, Sasso, Maccanico.

Al comma 2, sostituire le parole: allo studio delle religioni con le seguenti: al fenomeno religioso e alle sue implicazioni.
12. 3.
Spini, Maccanico.

(Votazione dell'articolo 12)

ART. 13.
(Pubblicazioni).

Sopprimerlo.
13. 1.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, dopo le parole: vita religiosa aggiungere le seguenti: devono essere scritti in italiano o riportare traduzione a fronte.
13. 2.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , purché fino a: legge 25 ottobre 1977, n. 881,
13. 3.
Soda.

(Votazione dell'articolo 13)

ART. 14.
(Tutela degli edifici di culto).

Sopprimerlo.
14. 1.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, dopo le parole: Gli edifici aperti aggiungere le seguenti: solo ed esclusivamente.
*14. 2.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.

Al comma 1, dopo le parole: Gli edifici aperti aggiungere le seguenti: solo ed esclusivamente.
*14. 6.
Pacini, Migliori, Garagnani, Palmieri.

Al comma 1, dopo le parole: edifici aperti al aggiungere la seguente: solo.
14. 3.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, sopprimere le parole: , sentite le confessioni stesse o i loro enti esponenziali.
14. 4.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. È fatto divieto di edificare nuovi edifici di culto o di adibire al culto edifici già esistenti in prossimità di luoghi di culto appartenenti ad altra confessione religiosa. I regolamenti comunali precisano le distanze minime, in funzione delle caratteristiche del territorio e della città, che devono essere rispettate.
14. 7.
Pacini, Migliori, Garagnani, Palmieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. È fatto divieto di edificare nuovi edifici di culto o aprire strutture già esistenti in prossimità di luoghi di culto appartenenti ad altra confessione religiosa. I regolamenti comunali disciplinano le disposizioni di cui sopra.
14. 5.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.

(Votazione dell'articolo 14)

Capo II
CONFESSIONI E ASSOCIAZIONI RELIGIOSE

ART. 15.
(Libertà delle confessioni religiose).

Sopprimerlo.
15. 1.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, dopo le parole: contrari al buon costume aggiungere le seguenti: , non derivino dall'occultismo e siano rispettosi della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme.
15. 2.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole: della propria fede religiosa con le seguenti: del proprio credo o della propria religione.
15. 10.
Spini, Bressa, Boato, Mascia, Montecchi, Maccanico.

Al comma 1, sopprimere le parole: di formare e nominare liberamente i ministri di culto e le guide spirituali o i soggetti equiparati.
15. 3.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, sopprimere le parole: e le guide spirituali o i soggetti equiparati.
15. 4.
Polledri, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli.

Al comma 1, dopo le parole: in materia spirituale aggiungere le seguenti: che non siano sentenze vincolanti penalmente per i propri associati e che non comportino restrizioni alle libertà fondamentali della persona.
15. 5.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, sopprimere le parole: di fornire assistenza spirituale ai propri appartenenti;
15. 6.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, sopprimere le parole: di comunicare e corrispondere liberamente con le proprie organizzazioni o con altre confessioni religiose.
15. 7.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, dopo le parole: delle proprie espressioni culturali, aggiungere le seguenti: se non in contrasto con l'ordinamento costituzionale e se non facciano esplicito riferimento a pratiche occultistiche e/o non affondino le loro radici in esperienze di pratiche occultistiche.
15. 8.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , nel rispetto dei diritti fino alla fine del comma.
15. 11.
Soda.

Sopprimere il comma 2.
*15. 9.
Gibelli, Polledri, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 2.
*15. 12.
Soda.

Sopprimere il comma 3.
15. 13.
Soda.

(Votazione dell'articolo 15)

ART. 16.
(Riconoscimento della personalità giuridica).

Sopprimerlo.
16. 1.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, dopo le parole: del Consiglio di Stato aggiungere le seguenti: e delle Commissioni parlamentari competenti.
16. 2.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

(Votazione dell'articolo 16)

ART. 17.
(Domanda di riconoscimento).

Sopprimerlo.
17. 1.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. La domanda di riconoscimento deve prevedere l'esplicita accettazione da parte del richiedente del rispetto della libertà della persona, tenendo conto del fatto che ciascuna religione è diversa dall'altra e, in ogni caso, nel rispetto dell'eredità morale e culturale della civiltà occidentale.
17. 2.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

(Votazione dell'articolo 17)

ART. 18.
(Requisiti per il riconoscimento).

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: statuto, aggiungere le seguenti: , dalla prassi accertata.
18. 2.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e delle caratteristiche della confessione.
18. 9.
Soda.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Alla domanda di riconoscimento deve essere inoltre allegata una dichiarazione di formale ed esplicita accettazione del principio di libertà religiosa come disposto dall'articolo 6, nonché dei principi fondamentali della Costituzione italiana.
18. 5.
Pacini, Migliori, Garagnani, Palmieri.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da : dell'organizzazione richiedente, fino alla fine del comma con le seguenti: accerta che non si tratti di sette che affondano le loro radici in esperienze di pratiche occultistiche e totalmente aliene al rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme, fin dal suo concepimento, e il riconoscimento del rispetto della dignità della persona, tenendo conto del fatto che ciascuna è diversa dall'altra, ed in ogni caso recependo l'eredità morale e culturale della civiltà occidentale e il diritto di famiglia come previsto dalla Costituzione e che lo statuto non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano e non contenga disposizioni contrarie ai diritti inviolabili dell'uomo.
18. 4.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e l'attività della confessione religiosa non contrastino con le seguenti: non contrasti.
18. 1.
Leoni, Montecchi, Bressa, Boato, Mascia, Maccanico.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e dalle convenzioni internazionali.
18. 10.
Soda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Nello statuto di cui al comma 1 deve essere esplicitamente riconosciuta la possibilità di mutare religione e di aderire liberamente ad un'altra confessione.
18. 6.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Nello statuto di cui al comma 1 deve essere previsto l'esplicito riconoscimento della laicità dello Stato.
18. 7.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il riconoscimento viene immediatamente revocato qualora siano messe in atto da parte dell'associazione riconosciuta azioni non conformi allo statuto presentato.
18. 8.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

(Votazione dell'articolo 18)

ART. 19.
(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche).

Sopprimerlo.
19. 1.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 19)

ART. 20.
(Mutamenti della confessione religiosa).

Sopprimerlo.
20. 1.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 2, sostituire le parole: può essere revocato con le seguenti: deve essere immediatamente revocato.
20. 2.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

(Votazione dell'articolo 20)

ART. 21.
(Acquisti delle confessioni religiose).

Sopprimerlo.
21. 1.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 21)

ART. 22.
(Edilizia di culto).

Sopprimerlo.
22. 1.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché in tema di disciplina urbanistica dei servizi religiosi.
22. 2.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: di utilizzo fino a: del culto,
22. 3.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: sono applicate fino alla fine del comma con le seguenti: sono contenute nelle intese stipulate ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
22. 8.
Pacini, Migliori, Garagnani, Palmieri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono applicate con le seguenti: possono essere applicate.
22. 4.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: , previa apposita deliberazione del consiglio comunale che definisce la ripartizione delle aree riservate ai servizi religiosi, sulla base di criteri generali stabiliti dalla regione territorialmente competente.
22. 6.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
22. 7.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sulla base di intese tra le confessioni interessate e le autorità competenti con le seguenti: solo per le confessioni che hanno stipulato intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
22. 5.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.

Sopprimere il comma 2.
22. 9.
Pacini, Migliori, Garagnani, Palmieri.

(Votazione dell'articolo 22)

ART. 23.
(Sepoltura dei defunti).

Sopprimerlo.
23. 3.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole da: della confessione fino a: se non in contrasto con le seguenti: delle confessioni che hanno stipulato intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, compatibilmente.
23. 2.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole: se non in contrasto con la seguente: compatibilmente.
23. 1.
Montecchi, Boato, Bressa, Mascia, Spini, Maccanico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Nel rispetto delle norme di polizia mortuaria e delle norme vigenti in materia di cremazione, a coloro che in vita ne hanno fatto richiesta deve essere assicurata la disponibilità di luoghi idonei alla sepoltura privi di simboli o riferimenti religiosi, nonché la predisposizione di locali e spazi esterni atti allo svolgimento di esequie non religiose.
23. 4.
Mascia.

(Votazione dell'articolo 23)

ART. 24.
(Associazioni e fondazioni con finalità di religione o di culto).

Sopprimerlo.
24. 2.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, sopprimere le parole: e fondazioni.
24. 3.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole da: possono ottenere fino a: accertamento del fine con le seguenti: con finalità di religione o di culto possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con le modalità ed i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. Alle stesse si applicano le norme relative alle persone giuridiche private, salvo quanto attiene alle attività.
24. 1.
Montecchi, Bressa, Boato, Mascia, Amici, Maccanico.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle stesse si applicano le norme relative alle persone giuridiche private, salvo quanto attiene alle attività di religione o di culto.
24. 4.
Mascia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Qualsiasi acquisto di beni, sia a titolo oneroso sia tra atto tra vivi o a causa di morte, è subordinato all'accettazione dell'ufficio del Governo competente territorialmente. Questa disposizione si applica ai beni acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
24. 5.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.

(Votazione dell'articolo 24)

ART. 25.
(Regime tributario delle confessioni religiose).

Sopprimerlo.
25. 1.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 25)

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis. - 1. Agli effetti tributari le confessioni religiose aventi personalità giuridica o i loro enti esponenziali aventi fini di religione, credenza o culto, come anche le attività dirette a tali scopi, sono equiparate agli enti e alle attività aventi finalità di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione, credenza o culto da essi svolte restano soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.
25. 01.
Spini.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis. (Erogazioni liberali a favore delle confessioni religiose). - 1. Le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino a euro 1032, 91 a favore delle confessioni religiose dotate di personalità giuridica o del loro ente esponenziale che abbiano fatto richiesta di essere iscritte in un apposito registro presso il Ministero dell'interno. Tale possibilità decorre dal periodo fiscale successivo alla iscrizione in tale registro, che è aggiornato annualmente.
2. L'iscrizione al registro presso il Ministero dell'interno non è soggetta a valutazione discrezionale; all'atto della richiesta dell'iscrizione, le confessioni religiose o il loro ente esponenziale dichiarano la finalizzazione delle erogazioni che beneficiano della deduzione fiscale.
3. Con proprio decreto, da emanarsi entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge, il Ministero delle finanze definisce le modalità inerenti alla deduzione fiscale e i controlli sull'effettiva erogazione delle somme e la gestione delle stesse da parte delle confessioni beneficiarie o del loro ente esponenziale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'istituzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti e istituzioni e soggetti residenti in paesi non appartenenti all'Unione Europea, pari allo 0,02 per cento delle somme trasferite.
25. 02.
Mascia.

ART. 26.
(Attività di religione o di culto).

Sopprimerlo.
26. 1.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: alla cura delle anime,
26. 2.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alla cura delle anime con le seguenti: a rispondere alle esigenze spirituali della persona.
26. 4.
Montecchi, Bressa, Boato, Mascia, Amici, Maccanico.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: di guide spirituali o di soggetti equiparati,
26. 5.
Polledri, Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin.

(Votazione dell'articolo 26)

ART. 27.
(Iscrizione al Fondo di previdenza del clero dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica).

Sopprimerlo.
27. 1.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, dopo le parole: confessioni religiose diverse dalla cattolica aggiungere le seguenti: , che hanno stipulato intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione,
27. 3.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole: sono iscritti con le seguenti: possono iscriversi.
27. 5.
Boato, Bressa, Montecchi, Mascia, Spini, Amici, Maccanico.

(Votazione dell'articolo 27)

Capo III
STIPULAZIONE DI INTESE DA PARTE DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA COSTITUZIONE

ART. 28.
(Istanza per l'intesa).

Sopprimerlo.
28. 1.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 28)

ART. 29.
(Istanza di confessione religiosa non avente personalità giuridica).

Sopprimerlo.
29. 1.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 29)

ART. 30.
(Rappresentanza delle confessioni religiose).

Sopprimerlo.
30. 1.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 1, sopprimere le parole: per decidere se avviare le trattative.
*30. 2.
Bressa, Boato, Montecchi, Spini, Amici, Maccanico.

Al comma 1, sopprimere le parole: per decidere se avviare le trattative.
*30. 3.
Mascia.

Al comma 1, dopo le parole: le trattative, aggiungere le seguenti: ivi compreso un parere del Ministro dell'interno sulla presenza sociale e sul grado di rappresentatività all'interno della confessione religiosa del soggetto proponente l'istanza,
30. 4.
Pacini, Migliori, Garagnani, Palmieri.

(Votazione dell'articolo 30)

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - 1. Non si possono stipulare più intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione con diverse rappresentanze della medesima confessione religiosa.
30. 01.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

ART. 31.
(Rappresentanza del Governo).

Sopprimerlo.
31. 1.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.

Al comma 2, dopo le parole: la trattativa, aggiungere le seguenti: acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti,
31. 2.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.

Sopprimere il comma 3.
*31. 3.
Mascia, Montecchi, Bressa, Boato, Spini, Amici, Maccanico.

Sopprimere il comma 3.
*31. 5.
Soda.

(Votazione dell'articolo 31)

ART. 32.
(Commissione di studio).

Sopprimerlo.
32. 1.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , designati dalla confessione religiosa interessata.
32. 2.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.

(Votazione dell'articolo 32)

ART. 33.
(Deliberazione del Consiglio dei ministri).

Sopprimerlo.
33. 1.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , diretta anche fino alla fine del comma.
*33. 2.
Leoni, Montecchi, Boato, Bressa, Amici, Maccanico.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , diretta anche fino alla fine del comma.
*33. 3.
Mascia.

Al comma 1, sostituire le parole da: , diretta anche fino alla fine del comma, con le seguenti: e informa, quindi, il Parlamento sui principi e sui contenuti del progetto stesso.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
33. 4.
Mascia.

Sopprimere il comma 2.
33. 5.
Mascia.

Al comma 2, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: trenta giorni.
33. 6.
Mascia, Bressa, Marone, Boato, Amici, Maccanico.

(Votazione dell'articolo 33)

ART. 34.
(Eventuali modifiche).

Sopprimerlo.
34. 1.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 34)

ART. 35.
(Firma dell'intesa).

Sopprimerlo.
35. 1.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 35)

ART. 36.
(Disegno di legge di approvazione dell'intesa).

Sopprimerlo.
36. 1.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 36)

ART. 37.

Sopprimerlo.
37. 1.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 37)

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 38.
(Confessioni religiose già riconosciute).

Sopprimerlo.
38. 1.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 38)

ART. 39.
(Nomina di ministri di culto approvata ai sensi della legge n. 1159 del 1929).

(Votazione dell'articolo 39)

ART. 40.
(Persone giuridiche straniere).

Sopprimerlo.
40. 1.
Gibelli, Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 40)

ART. 41.
(Accordi e intese già stipulati).

Sopprimere il comma 2.
41. 3.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri, Guido Giuseppe Rossi.

(Votazione dell'articolo 41)

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-
bis. - 1. Le disposizioni di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono abrogate.
41. 01.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri, Guido Giuseppe Rossi.

ART. 42.
(Abrogazioni).

Sopprimerlo.
42. 1.
Bricolo, Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 42)

 

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