CESNUR - Centro Studi sulle Nuove Religioni diretto da Massimo Introvigne
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CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

 

Giovedì 28 giugno 2007

 

Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi.
C. 36 Boato e C. 134 Spini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 27 giugno 2007.

Jole SANTELLI (FI) dichiara di condividere la complessiva impostazione della proposta di testo unificato elaborata dal relatore, la quale affronta le diverse problematiche relative al tema della libertà religiosa ispirandosi ad un maggiore realismo e pragmatismo rispetto al passato. Reputa tuttavia preferibile non inserire nel testo l'esplicita menzione dei principi costituzionali in materia di libertà religiosa, e ciò al fine di evitare una mera declamazione di formule generali che potrebbero suscitare equivoci in sede interpretativa. Manifesta inoltre perplessità sulla tendenza ad enfatizzare eccessivamente, mediante l'impiego di formule vaghe, i principi generali che regolano la materia. Ravvisa quindi l'esigenza di riservare una particolare attenzione alla valutazione dell'impatto che le disposizioni recate dal testo in esame avrebbero rispetto ai singoli culti, che presentano diversità e specificità. In particolare, con riferimento all'articolo 23, che detta norme in relazione agli edifici di culto, invita a riflettere sul fatto che talora un edificio può non essere riconoscibilmente destinato ad una finalità religiosa o può sembrare che lo sia, senza esserlo. Conclude esprimendo la convinzione che il testo unificato proposto dal relatore costituisca una soddisfacente premessa per un lavoro condiviso da parte di tutti i gruppi parlamentari.

Franco RUSSO (RC-SE) ribadisce l'apprezzamento del suo gruppo per il lavoro svolto dal relatore, fermo restando che si riserva di proporre eventuali modifiche, più o meno di dettaglio, nella successiva fase emendativa, alla luce del dibattito e di un esame più approfondito. Desidera comunque fin d'ora segnalare all'attenzione

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del relatore alcuni spunti di riflessione. Dopo aver premesso di ritenere fondamentale l'inciso contenuto nell'articolo 2, comma 1, in base al quale è garantito anche il diritto di non avere alcuna religione e dopo aver ricordato che vi sono associazioni di atei che sostengono e propagandano le idee ateistiche, nelle quali personalmente si riconosce, esprime l'avviso che le garanzie della minoranza attivamente non credente, quella cioè che promuove le tesi ateistiche, debbano essere rafforzate nel testo, in modo, ad esempio, che sia chiaro che, quando all'articolo 11 si sancisce l'obbligo per il servizio pubblico radiotelevisivo di garantire nei programmi il pluralismo in materia religiosa, si deve intendere che deve darsi spazio anche alle idee antireligiose. Per quanto, infatti, oggi in Italia non si dia uno scontro aspro tra credenti e atei, il problema della discriminazione degli atei potrebbe porsi in futuro; ricorda a tale proposito che negli Stati uniti divampa già da diversi anni un conflitto, sul terreno dell'affermazione delle idee, tra evoluzionisti e creazionisti ed esprime il timore che anche in Italia si possa giungere ad una tale contrapposizione, che in parte si profila nelle rigide posizioni dell'attuale papa in materia di relativismo e di darwinismo.
Con riferimento poi a quanto emerso nella seduta di ieri, concorda sull'opportunità di specificare, all'articolo 2, comma 5, che l'abbigliamento religioso deve consentire l'identificazione della persona «da parte delle autorità competenti», e non da parte di chiunque. È infatti dell'idea che si debba evitare in Italia l'errore commesso in Francia, ossia quello di vietare per principio un determinato abbigliamento religioso. A suo avviso, si deve permettere a chiunque di abbigliarsi come preferisce, fermo restando che le esigenze di sicurezza giustificano l'imposizione di un obbligo di rendersi riconoscibili e identificabili da parte dei soggetti preposti alla sicurezza pubblica.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), relatore, precisa che è sua intenzione modificare l'articolo 2, comma 5, della sua proposta di testo unificato anche nel senso di precisare che con «abbigliamento religioso» non deve intendersi tanto la veste tipica del ministro di culto, come può essere l'abito nero del sacerdote cattolico, quanto piuttosto l'abbigliamento che il credente indossa in conformità dei precetti religiosi del suo credo.

Franco RUSSO (RC-SE), riprendendo il suo intervento, si sofferma quindi sull'articolo 6, e in generale sulle disposizioni della proposta di testo unificato che tendono a garantire il singolo credente rispetto alla comunità dei correligionari. Valuta quindi favorevolmente la precisazione di cui al citato articolo 6 secondo cui la libertà religiosa comprende anche il diritto di recedere da una confessione o associazione religiosa. Sottolinea infatti che sarebbe sbagliato privilegiare la dimensione comunitaria, nel senso di prevedere garanzie solo per le confessioni o associazioni, in quanto anche al singolo deve essere garantita la libertà religiosa e di pensiero. Reputa infine condivisibile e opportuno riconoscere, come fa l'articolo 30, la validità agli effetti civili del matrimonio religioso, celebrato secondo i diversi riti delle diverse confessioni, a condizione che si rispettino alcuni vincoli procedurali. Ritiene che si tratti di una soluzione avanzata e liberale, in quanto consente al singolo di contrarre anche più matrimoni religiosi, fermo restando che solo uno può avere valore agli effetti civili. Conclude ribadendo la valutazione prima facie favorevole del suo gruppo rispetto alla proposta di testo unificato e la riserva di presentare emendamenti.

Karl ZELLER, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.