CESNUR - Centro Studi sulle Nuove Religioni diretto da Massimo Introvigne
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CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

 

Mercoledì 4 luglio 2007

 

Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi.
C. 36 Boato e C. 134 Spini.
(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 28 giugno 2007.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), relatore, presenta una nuova proposta di testo unificato (vedi allegato 1), che si differenzia dalla precedente per alcune limitate modifiche, da lui introdotte alla luce del dibattito svolto sulla iniziale proposta di testo unificato. Sottolinea che l'impianto del testo proposto rimane quello delle proposte di legge in titolo, le quali, come più volte ricordato, riprendono a loro volta il testo dei due disegni di legge in materia, sostanzialmente identici, predisposti nella XIII e XIV legislatura, rispettivamente, dai Governi Prodi e Berlusconi. Chiarisce che la principale aggiunta consiste nell'introduzione di norme transitorie finalizzate a mantenere ai ministri di culto riconosciuti in base alla vigente disciplina lo status attuale. Propone pertanto l'adozione della nuova proposta di testo unificato come testo base per il seguito dell'esame.

Gianpiero D'ALIA (UDC), pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, preannuncia che il suo gruppo voterà contro l'adozione della nuova proposta di testo unificato come testo base. Rileva che, nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, alcuni hanno espresso il convincimento, condiviso dal suo gruppo, che il provvedimento in esame sia per molti versi ridondante o superfluo, e questo perché la libertà religiosa è sancita direttamente dalla Costituzione e non ha bisogno di leggi di attuazione per essere immessa nell'ordinamento. Teme anzi che una legge di attuazione rischi in alcuni casi di compromettere l'esercizio di questo diritto fondamentale della persona. Per quanto riguarda il riconoscimento della personalità giuridica, cui la nuova proposta di testo unificato in esame ammette largamente le confessioni religiose, ritiene che si tratti di una misura in contrasto con l'articolo 8 della Costituzione, che, all'ultimo comma, stabilisce che i rapporti con lo Stato delle confessioni religiose diverse dalla cattolica devono essere regolati per legge sulla base di intese: la Costituzione, in altre parole, prevede che debba essere l'intesa, trasfusa in legge, lo strumento ordinario di disciplina dei rapporti con le confessioni religiose non cattoliche. Evidenzia che lo strumento dell'intesa, che è diversa per ciascuna confessione religiosa, consente di trattare situazioni diverse in modo diverso. Osserva infatti che le confessioni religiose presenti in Italia non sono tutte uguali, sia per storia che per radicamento. Giudica inoltre del tutto insufficiente il controllo formale sugli statuti da parte del Ministro dell'interno previsto ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, oltre che eccessivamente permissivo il meccanismo del silenzio-assenso. Esprime perplessità poi anche sulla disciplina del matrimonio, pur apprezzando lo sforzo del relatore di rifarsi al rito concordatario, prevedendo la lettura degli articoli del codice civile ai fini degli effetti civili del matrimonio religioso. Ulteriori perplessità esprime sul comma 1 dell'articolo 23, che prevede che le confessioni possano costruire edifici da destinare al culto, anche in deroga alle norme urbanistiche. Si tratta di una disposizione che, a suo avviso, rischia di

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portare su un terreno pericoloso. Ritiene inoltre che i benefici economici debbano essere oggetto di intesa con la singola confessione religiosa, anche in modo da parametrarli alla consistenza numerica della confessione che ne beneficia. Conclude sottolineando che a proprio avviso il riconoscimento generalizzato della personalità giuridica in luogo del ricorso all'intesa è una misura non solo incostituzionale, ma anche pericolosa.

Marco BOATO (Verdi), dopo aver dato atto al relatore dell'ottimo lavoro svolto, ricorda che la materia è largamente condivisa, come dimostra il fatto che è stata oggetto di due disegni di legge sostanzialmente identici, presentati, rispettivamente, dal Governo Prodi nella XIII e dal Governo Berlusconi nella XIV legislatura, e ripresi nelle proposte di legge in titolo, a prima firma sua e del deputato Spini. Ritiene d'altra parte che, essendo trascorsi diversi anni, era in effetti opportuno rivedere quei testi, come del resto ha fatto il relatore. In particolare, condivide la diversa organizzazione sistematica dell'articolato, come pure l'introduzione di norme transitorie relative ai ministri di culto. Fa quindi presente di ritenere necessaria una legge di attuazione costituzionale, non bastando, in questa materia, i soli principi costituzionali. Ricorda infatti che, ove il Parlamento non approvasse una nuova disciplina in materia di libertà religiosa, resterebbe in vigore la vecchia legge di ispirazione fascista sui culti ammessi del 1929, che da parte di tutti si ritiene ormai debba essere abrogata. In conclusione ritiene che il testo proposto dal relatore da ultimo, pur essendo, come ogni testo, perfettibile, sia soddisfacente e pienamente condivisibile. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di adozione di esso come testo base per il seguito dell'esame.

Gabriele BOSCETTO (FI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'adozione della nuova proposta di testo unificato del relatore come testo base.

Franco RUSSO (RC-SE), dopo aver ribadito l'apprezzamento del suo gruppo per il lavoro svolto dal relatore, esprime soddisfazione per il fatto che questi ha recepito, all'articolo 2, comma 5, un'indicazione del suo gruppo, specificando che l'abbigliamento religioso deve permettere l'identificazione da parte dei soggetti abilitati, e non di chiunque. Ciò premesso, ritiene che la nuova proposta di testo unificato sia perfettamente coerente con la Costituzione, dovendosi tenere conto non soltanto del terzo comma dell'articolo 8, richiamato dal deputato D'Alia, ma anche dei commi primo e secondo, i quali sanciscono l'uguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge, nonché il diritto di quelle non cattoliche di organizzarsi secondo i propri statuti, nel rispetto dell'ordinamento giuridico italiano. A suo avviso, il provvedimento in esame dà appunto attuazione ai commi primo e secondo dell'articolo 8, riservandosi di argomentare tale tesi più diffusamente nel corso dell'esame degli emendamenti. Esprime inoltre soddisfazione per il fatto che il testo proposto dal relatore sia ispirato all'ottica della libertà personale, e non faccia invece prevalere lo spirito comunitario: apprezza, ad esempio, che all'articolo 6, comma 2, siano stati richiamati i principi del giusto processo per tutelare i singoli aderenti alle confessioni religiose nei confronti delle comunità di appartenenza. In conclusione, nel ribadire il giudizio complessivamente favorevole del suo gruppo, si riserva di presentare emendamenti, in particolare finalizzati a consentire anche alle associazioni di atei di accedere, in condizioni di parità rispetto alle confessioni religiose, ai mezzi di informazione per propagandare le proprie tesi. Annuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sull'adozione della proposta di testo unificato come testo base.

Francesco ADENTI (Pop-Udeur), intervenendo a nome del proprio gruppo, esprime apprezzamento per il testo proposto dal relatore, il cui impianto giudica

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complessivamente in modo favorevole. Si dichiara inoltre soddisfatto per il fatto che alcune delle osservazioni avanzate dal suo gruppo sono state accolte dal relatore, preannunciando in ogni caso la presentazione di proposte emendative tese al miglioramento del testo. Manifesta, in particolare, perplessità sugli articoli 16 e 17 della nuova proposta di testo unificato: tali articoli infatti lasciano al Ministro dell'interno grande discrezionalità nel valutare i requisiti delle confessioni religiose ai fini del riconoscimento della personalità giuridica e dell'iscrizione nel registro delle confessioni religiose. Premesso quindi che su questo punto, come su altri, è necessaria un'ulteriore riflessione, annuncia il voto favorevole del suo gruppo all'adozione della nuova proposta di testo unificato come testo base, anche ricordando come il Paese attenda ormai da molti anni una nuova disciplina in materia di libertà religiosa.

Carlo COSTANTINI (IdV), dopo aver ringraziato il relatore per il lavoro svolto, fa presente di condividere l'opportunità di un intervento organico di natura legislativa sulla materia in esame. Ritiene, in proposito, che la nuova proposta di testo unificato presentata dal relatore rappresenti una valida base di partenza per il successivo esame, esprimendo tuttavia riserve sui contenuti degli articoli 16 e 17 e riservandosi di presentare emendamenti. Ritiene comunque che il provvedimento debba proseguire speditamente il proprio iter in Commissione per giungere ad una rapida approvazione.

Francesco BOSI (UDC), dopo essersi associato all'intervento svolto dal collega D'Alia, esprime la preoccupazione che, sotto l'apparenza di confessione religiosa, possano riuscire a nascondersi, in modo da agire indisturbate, anche organizzazioni sedicenti religiose le quali perseguano invece obiettivi criminali. Intende riferirsi in particolar modo al serio problema delle cosiddette «sette», che, in altri Paesi sono state oggetto di inchieste parlamentari e di provvedimenti legislativi. Ricorda che esistono oggi al mondo innumerevoli persone distrutte psicologicamente dalle sette e famiglie rovinate dal punto di vista economico. È un problema della massima rilevanza, che sarebbe grave ignorare. Ritiene pertanto si debba distinguere attentamente tra le confessioni religiose vere e quelle che perseguono soltanto scopi illeciti di lucro o di sfruttamento, di plagio e di asservimento di esseri umani. Ricorda che, nel 2000, il Parlamento si è trovato ad affrontare tali delicate questioni nell'ambito dell'esame di un disegno di legge per il recepimento dell'intesa tra lo Stato e i Testimoni di Geova. Rileva a questo proposito che gli articoli 16 e 17 del testo proposto dal relatore non prevedono criteri chiari ai quali debba attenersi il Ministro dell'interno ai fini della valutazione della richiesta di riconoscimento della personalità giuridica da parte delle confessioni religiose. Ritiene invece che tali richieste debbano essere valutate con la massima attenzione in considerazione della potenziale pericolosità sociale di talune sedicenti organizzazioni religiose. Chiede infine lo svolgimento di un ciclo di audizioni delle vittime delle sette religiose e dei relativi familiari.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, dichiara, a titolo personale e a nome del suo gruppo, il voto contrario sull'adozione della nuova proposta di testo unificato come testo base per il seguito dell'esame. Ritiene infatti che tale testo debba essere modificato in più parti, al fine di eliminare da esso gli elementi di equivoco di confusione concettuale.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), relatore, ricorda che da più parti si sottolinea l'importanza di introdurre nell'ordinamento effettive garanzie del diritto alla libertà religiosa. Nel ricordare che la Santa Sede e il Governo italiano hanno in più occasioni richiamato l'attenzione della comunità internazionale sul mancato rispetto del diritto di libertà religiosa dei cattolici in alcuni Paesi, osserva

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che sarebbe singolare se poi l'Italia stessa non riconoscesse tali diritti alle confessioni religiose minoritarie sul suo territorio. Per quanto riguarda l'obiezione sollevata dal deputato D'Alia, sottolinea che, come ricordato anche nel corso delle audizioni, non esiste un diritto delle confessioni religiose all'intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. Già oggi, del resto, non tutte le confessioni religiose hanno concluso un'intesa con lo Stato italiano, mentre il riconoscimento della personalità giuridica avviene nei termini prospettati dal testo in esame, che si limita a introdurre elementi di chiarezza e a prevedere che la coerenza con l'ordinamento giuridico italiano debba esistere anche per le confessioni che non sono oggetto di intesa, ma aspirano al riconoscimento della personalità giuridica. Conclude sottolineando come il testo da lui proposto assicuri una maggiore trasparenza, senza stravolgere l'attuale assetto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame la nuova proposta di testo unificato (vedi allegato 1) presentata dal relatore.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base sarà stabilito nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato per la giornata di domani, 5 luglio 2007. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

ALLEGATO 1

Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi (C. 36 Boato e C. 134 Spini).

NUOVA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE

NORME SULLA LIBERTÀ RELIGIOSA

Capo I
LIBERTÀ DI RELIGIONE

Art. 1.
(Principi generali).

1. La Repubblica garantisce a tutti la libertà di religione quale diritto fondamentale della persona in conformità alla Costituzione e nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell'uomo nonché delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute in materia.
2. La presente legge si fonda sul principio della laicità dello Stato al quale è data attuazione nelle leggi della Repubblica.

Art. 2.
(Contenuto e limiti).

1. La libertà di religione comprende e presuppone la libertà di coscienza e la libertà di pensiero in materia religiosa. È garantito il diritto di mutare religione o di non averne alcuna. La discussione sui temi religiosi è libera.
2. La libertà di religione comprende altresì il diritto di professare liberamente la propria religione, in qualsiasi forma individuale o associata, in privato e in pubblico, di diffonderla e farne propaganda, di osservarne i riti e di esercitarne il culto.
3. Nessuno può essere obbligato a manifestare opinioni in materia religiosa o a dichiarare la propria appartenenza religiosa, salvi i casi espressamente previsti a tutela della libertà stessa e di altri diritti costituzionalmente garantiti. È assicurata la protezione dei dati personali in conformità alle norme che disciplinano la materia.
4. La libertà di religione non può essere sottoposta a limitazioni diverse da quelle previste dall'articolo 19 della Costituzione.
5. L'abbigliamento indossato in conformità a precetti religiosi deve consentire, ai soggetti abilitati, l'identificazione della persona.

Art. 3.
(Divieto di discriminazione).

1. Nessuno può essere in alcun modo sottoposto a discriminazioni, distinzioni, esclusioni, restrizioni o preferenze fondate su motivi di ordine religioso, né nei rapporti giuridici tra privati, né in quelli tra i privati e la pubblica amministrazione.
2. Gli atti di violenza o di discriminazione per motivi religiosi e l'istigazione a commetterli sono puniti a norma dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, e del decreto-legge

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26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
3. Nei casi di discriminazione per motivi religiosi si applicano le disposizioni degli articoli 43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Riunione e associazione).

1. I diritti di riunione e di associazione previsti dagli articoli 17 e 18 della Costituzione possono essere liberamente esercitati da tutti anche per finalità di religione o di culto.

Art. 5.
(Libertà delle confessioni religiose).

1. La Repubblica garantisce la libertà delle confessioni religiose secondo le disposizioni della Costituzione.
2. Le confessioni religiose hanno il diritto:
a) di celebrare i propri riti, purché non siano contrari al buon costume;
b) di costruire o di destinare edifici all'esercizio del culto, nel rispetto delle norme urbanistiche;
c) di emanare, pubblicare e diffondere atti e documenti relativi alle loro attività;
d) di insegnare, di esercitare il magistero spirituale, di diffondere la propria dottrina e di farne propaganda;
e) di formare e nominare liberamente i ministri di culto;
f) di fornire assistenza spirituale ai propri appartenenti;
g) di comunicare e corrispondere liberamente, all'interno della Repubblica e nelle relazioni con l'estero, con le proprie organizzazioni o con altre confessioni religiose;
h) di promuovere la valorizzazione delle proprie espressioni culturali e artistiche.

3. L'esercizio delle attività di cui al comma 2 non può in alcun caso pregiudicare l'esercizio dei diritti inviolabili degli aderenti alla confessione religiosa.

Art. 6.
(Autonomia confessionale).

1. La libertà religiosa comprende il diritto di aderire liberamente ad una confessione o associazione religiosa, di recedere da essa in modo libero e incondizionato, nonché il diritto di partecipare, senza ingerenza da parte dello Stato, alla vita e all'organizzazione della confessione religiosa di appartenenza in conformità alle sue regole.
2. Le confessioni religiose, le loro associazioni ed organizzazioni garantiscono ai propri aderenti il rispetto delle libertà costituzionali e dei diritti inviolabili della persona all'interno delle rispettive comunità e assicurano ad essi il rispetto dei principi del giusto processo in ogni procedimento che li riguardi in ragione della loro appartenenza alla confessione medesima.
3. Gli atti aventi lo scopo di discriminare, nuocere o recare molestia a coloro che hanno esercitato i diritti di cui ai commi 1 e 2 sono vietati.

Art. 7.
(Obiezione di coscienza).

1. Tutti hanno diritto di agire in conformità ai dettami della propria coscienza, nell'osservanza delle leggi e nel rispetto dei

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diritti e dei doveri inderogabili sanciti dalla Costituzione.
2. Le modalità per l'esercizio dell'obiezione di coscienza sono disciplinate esclusivamente dalla legge dello Stato.

Art. 8.
(Educazione religiosa dei figli).

1. L'istruzione e l'educazione in materia religiosa sono impartite ai minori, anche se nati fuori dal matrimonio, secondo le indicazioni di coloro che esercitano la potestà su di essi nel rispetto della personalità, dei diritti dei minori stessi e comunque senza pregiudizio della loro salute, secondo quanto disposto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
2. In caso di contrasto fra coloro che esercitano la potestà sul minore decide il giudice competente, tenendo conto dell'interesse del minore stesso.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 316 del codice civile, tutti i minori, dopo il compimento del quattordicesimo anno di età, possono compiere autonomamente le scelte pertinenti all'esercizio del diritto di libertà religiosa.

Art. 9.
(Scuole pubbliche e paritarie).

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità degli alunni, dei docenti e del personale amministrativo e ausiliario senza distinzione di religione.
2. Su richiesta degli alunni e dei loro genitori le istituzioni scolastiche possono organizzare, nell'ambito delle attività di promozione culturale, sociale e civile previste dall'ordinamento scolastico, libere attività complementari relative alla materia religiosa e alle sue espressioni, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite da tale ordinamento, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
3. Per le scuole non statali il cui progetto educativo abbia un'ispirazione di carattere religioso, la parità è riconosciuta ove queste siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni.

Art. 10.
(Propaganda e collette).

1. L'affissione e la distribuzione di pubblicazioni e di stampati relativi alla vita religiosa e le collette effettuate in conformità ai fini statutari delle confessioni all'interno e all'ingresso dei rispettivi luoghi o edifici di culto avvengono liberamente.

Art. 11.
(Servizio pubblico radiotelevisivo).

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo garantisce nei suoi programmi l'effettivo pluralismo in materia religiosa e assicura alle confessioni spazi adeguati di trasmissione a garanzia della loro uguale libertà secondo quanto previsto dal contratto di servizio tra la società concessionaria e lo Stato.

Art. 12.
(Ministri di culto).

1. I ministri di culto delle confessioni religiose sono liberi di svolgere il loro ministero spirituale senza ingerenza dello Stato nel rispetto dei principi stabiliti nel presente capo.
2. I ministri di culto di una confessione religiosa che non sia iscritta nel registro di cui al capo II della presente legge, ovvero di una confessione il cui ente esponenziale non sia iscritto nel medesimo registro, godono ad ogni effetto del relativo stato se

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siano in possesso della cittadinanza italiana e la loro qualifica risulti da un apposito elenco tenuto dal Ministro dell'interno.
3. Sono iscritti nell'elenco di cui al comma 2, a loro richiesta, i ministri di culto di confessioni i cui statuti non contrastino con i principi dell'ordinamento giuridico italiano, secondo le norme del regolamento adottato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque emanato.
4. I ministri di culto di una confessione religiosa iscritta nel registro delle confessioni, ai sensi del capo II della presente legge, i quali siano in possesso della cittadinanza italiana, possono compiere atti rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano, a condizione che abbiano dimostrato la propria qualifica depositando presso la Prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio apposita certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza.
5. I ministri di culto condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato perdono i benefici connessi allo stato, fatti salvi i diritti previdenziali già maturati.
6. Le disposizioni della presente legge, nelle quali è fatto riferimento ai ministri di culto, si applicano ai soggetti ad essi equiparabili secondo gli statuti delle rispettive confessioni.

Art. 13.
(Cimiteri).

1. I cimiteri ed i crematori sono dotati di sale idonee al fine di consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

Art. 14.
(Libertà religiosa in particolari condizioni restrittive).

1. L'appartenenza alle Forze armate, alla polizia di Stato o ad altri corpi o servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura e di assistenza, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena e in ogni altro luogo in cui l'individuo sia sottoposto a restrizioni della libertà personale non possono costituire motivo di violazione del rispetto della dignità umana, delle convinzioni e delle credenze religiose degli individui, e non impediscono l'esercizio della libertà religiosa nè delle pratiche di culto individuali che non arrechino molestie alle altre persone. L'esercizio delle pratiche di culto collettive può essere sottoposto a limitazioni ragionevoli e proporzionate.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di ricevere periodicamente assistenza spirituale dai ministri di culto della confessione alla quale abbiano dichiarato di appartenere, in locali idonei anche sotto il profilo della tutela della riservatezza.
3. Ai soggetti indicati al comma 1 è assicurato, su loro richiesta e in quanto compatibile con l'organizzazione e il funzionamento dei corpi, dei servizi e degli istituti ivi richiamati, l'adempimento delle prescrizioni religiose in materia alimentare e di quelle relative all'astensione dal lavoro in conformità agli statuti della confessione religiosa alla quale abbiano dichiarato di appartenere, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. I soggetti indicati al comma 1, nella propria stanza o nello spazio ad essi personalmente destinato, possono esporre immagini o simboli della propria confessione religiosa.
5. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, nel corso del servizio, della degenza o della detenzione, l'ente o l'istituto presso il quale si trovano adotta, su richiesta del coniuge, del convivente o, in mancanza, di un parente del defunto, le

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misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate in locali idonei dal ministro di culto della confessione religiosa indicata dai predetti soggetti.
6. Con regolamenti adottati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai Ministri competenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo mediante il ragionevole bilanciamento delle esigenze organizzative dell'istituzione e della salvaguardia dei diritti inviolabili della persona. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alle Camere, per l'espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque emanati.

Art. 15.
(Lavoro privato e divieto di discriminazione).

1. È vietata ogni discriminazione fondata su motivi di ordine religioso nei rapporti di impiego pubblico o privato e di lavoro dipendente o autonomo, salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi 3 e 5, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.
2. È garantito l'adempimento dei doveri essenziali del culto nel lavoro domestico e nei rapporti di lavoro ad esso assimilabili. Il divieto di operare distinzioni, esclusioni, restrizioni o preferenze fondate sulla religione all'atto della assunzione, il divieto di licenziamento determinato da motivi religiosi, il divieto di indagine sulle opinioni religiose e la nullità di patti o di atti diretti a fini di discriminazione religiosa sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia.
3. La violazione del divieto di discriminazione comporta in ogni caso la nullità degli atti che la realizzano e la responsabilità per danno patrimoniale e non patrimoniale a carico di chi la pone in essere.
4. I contratti collettivi e individuali di lavoro assicurano l'effettivo esercizio della libertà religiosa secondo i principi contenuti nel presente capo.
5. La macellazione rituale in conformità alle prescrizioni religiose e la preparazione di alimenti e bevande per fini religiosi sono regolate dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia. L'eventuale necessità della certificazione delle autorità religiose, prevista dalle norme statutarie, non può comportare limitazioni irragionevoli e sproporzionate alla libertà di concorrenza e alla libera circolazione dei prodotti.

Capo II
PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE CONFESSIONI

Art. 16.
(Personalità giuridica).

1. Ciascuna confessione religiosa o l'ente esponenziale che la rappresenta secondo il suo statuto può richiedere l'iscrizione nel registro delle confessioni religiose, dalla quale consegue l'acquisto della personalità giuridica agli effetti civili. Il Ministro dell'interno dispone con decreto l'iscrizione in apposito registro tenuto presso il Ministero.
2. Il Ministro può chiedere il parere del Consiglio di Stato in caso di dubbi motivati sulla sussistenza dei prescritti requisiti. Il Consiglio di Stato esprime il parere entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 17.
(Procedura di iscrizione).

1. La domanda di iscrizione nel registro delle confessioni religiose è presentata al Ministro dell'interno dal soggetto

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che, secondo lo statuto, rappresenta la confessione o l'ente esponenziale, ovvero da un suo delegato, corredata dello statuto e della documentazione di cui all'articolo 18.
2. Il Ministro dell'interno decide con decreto sulla domanda di iscrizione entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda stessa. Decorso tale termine senza che sia stata adottata decisione di rigetto la domanda si intende accolta. La decisione di rigetto deve essere adeguatamente motivata.
3. Nel caso in cui sia stato richiesto il parere del Consiglio di Stato, il termine previsto dal comma 1 è prorogato di sessanta giorni.

Art. 18.
(Requisiti necessari per l'iscrizione).

1. La confessione o l'ente esponenziale per ottenere l'iscrizione nel registro delle confessioni religiose, deve avere sede in Italia e deve essere rappresentata da un cittadino italiano avente residenza in Italia.
2. Lo statuto e la documentazione ad esso allegata deve contenere, oltre all'indicazione della denominazione e della sede della confessione religiosa, le norme di organizzazione, amministrazione e funzionamento e gli elementi essenziali che caratterizzano la confessione religiosa, i documenti atti a comprovare la stabilità, le caratteristiche concrete dell'organizzazione e la consistenza patrimoniale della confessione o dell'ente esponenziale in relazione alle finalità perseguite. Si applicano in aggiunta a quanto è indicato nel presente articolo, le disposizioni dell'articolo 16 del codice civile.
3. Le norme dello statuto e gli elementi essenziali indicati al comma 2 non devono contenere disposizioni contrarie ai diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e non devono contrastare con i principi dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 19.
(Registro delle confessioni religiose).

1. La confessione religiosa o l'ente esponenziale sono iscritti nel registro delle confessioni religiose dalla data di adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 17, comma 2. La trascrizione nel registro è comunque eseguita entro il settimo giorno successivo a tale data.
2. Nel registro delle confessioni devono essere indicati i legali rappresentanti e i poteri degli organi di rappresentanza della confessione nonché le norme di funzionamento essenziali. Le limitazioni dei poteri sono opponibili ai terzi dal giorno successivo alla loro pubblicazione nel registro delle confessioni religiose.
3. La capacità giuridica delle confessioni religiose iscritte nel registro è disciplinata dalle norme del codice civile in materia di associazioni e fondazioni, in quanto non esplicitamente derogate.

Art. 20.
(Modificazioni allo statuto).

1. Le modificazioni allo statuto della confessione religiosa o dell'ente esponenziale iscritti nel registro delle confessioni religiose devono essere comunicate al Ministro dell'interno, che provvede prontamente alla pubblicazione nel registro. Dalla data della trascrizione nel registro, tali modificazioni sono opponibili ai terzi.
2. In caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 18, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato, è disposta la cancellazione dal registro. Dalla data della cancellazione, la confessione religiosa cessa di avere personalità giuridica agli effetti civili.

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Art. 21.
(Associazioni e fondazioni).

1. Le associazioni e le fondazioni con finalità di religione o di culto collegate a una confessione iscritta nel registro delle confessioni religiose, che ne abbia approvato lo statuto possono acquistare la personalità giuridica quali enti confessionali civilmente riconosciuti se il fine di religione e di culto ha carattere prevalente e costitutivo.
2. Le associazioni e le fondazioni che non rispondono ai requisiti indicati al comma 1 possono acquistare la personalità giuridica di diritto privato a norma del codice civile. Alle stesse si applicano le norme relative alle persone giuridiche private, salvo quanto attiene alle attività di religione e di culto.
3. Le modalità ed i requisiti per il riconoscimento ai sensi del comma 1 sono disciplinati con regolamento emanato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Capo III
DIRITTI DELLE CONFESSIONI ISCRITTE NEL REGISTRO

Art. 22.
(Diritti delle confessioni iscritte nel registro delle confessioni religiose).

1. Le confessioni religiose iscritte nel registro delle confessioni religiose possono fare acquisti, vendite e altri negozi giuridici secondo le disposizioni del presente capo. I matrimoni celebrati davanti ai ministri del culto delle medesime confessioni religiose producono effetti civili secondo le disposizioni del capo IV.

Art. 23.
(Edifici di culto).

1. Le confessioni iscritte nel registro delle confessioni religiose che abbiano una presenza organizzata nell'ambito del comune possono adibire al culto edifici esistenti, di cui sia cessata la specifica destinazione precedente, o costruire nuovi edifici da destinare al medesimo uso, anche in deroga alle norme urbanistiche, ove irragionevolmente limitative, e comunque nel rispetto della normativa in materia di parametri urbanistici, di sicurezza e di accessibilità degli edifici aperti al pubblico.
2. Alle stesse confessioni religiose si applicano le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato e degli enti locali in favore di enti ecclesiastici, nonché in tema di disciplina urbanistica dei servizi religiosi, di utilizzo dei fondi per le opere di urbanizzazione secondaria o comunque di interventi per la costruzione, il ripristino, il restauro e la conservazione di edifici aperti all'esercizio pubblico del culto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano tenendo conto della uguale libertà di tutte le confessioni e delle esigenze religiose della popolazione.
4. Gli edifici aperti al culto pubblico delle confessioni iscritte nel registro delle confessioni religiose non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazioni, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della confessione interessata, e non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con le confessioni stesse o con i loro enti esponenziali.
5. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare negli edifici indicati al comma 4 per l'esercizio delle proprie funzioni, senza previo avviso e senza avere preso accordi con l'autorità religiosa competente.
6. Gli edifici di culto costruiti con contributi regionali o comunali non possono

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essere sottratti comunque alla loro destinazione se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo. L'atto da cui trae origine il vincolo, redatto nelle forme prescritte, è trascritto nei registri immobiliari. Gli atti e i negozi che comportano violazione del vincolo sono nulli.

Art. 24.
(Sepoltura).

1. Fermo il disposto dell'articolo 100 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il trattamento delle salme e la sepoltura dei defunti sono eseguiti nel rispetto delle prescrizioni rituali della confessione religiosa di appartenenza, ove iscritta nel registro, compatibilmente con le norme vigenti in materia di polizia mortuaria.

Art. 25.
(Previdenza).

1. Con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai ministri di culto delle confessioni iscritte nel registro delle confessioni religiose, che siano cittadini italiani e residenti in Italia, si applica l'articolo 42, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 26.
(Acquisti).

1. Per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio delle confessioni o dei loro enti esponenziali che abbiano ottenuto l'iscrizione nel registro delle confessioni religiose si applicano le disposizioni dei rispettivi statuti, fatte salve le disposizioni delle leggi civili concernenti le persone giuridiche, in conformità con quanto previsto dall'articolo 20 della Costituzione.

Art. 27.
(Effetti civili).

1. Agli effetti civili, si considerano comunque:
a) attività di religione, quelle dirette all'esercizio del culto e alla celebrazione dei riti, alla formazione di ministri di culto, a scopi missionari e di diffusione della fede e alla educazione religiosa;
b) attività diverse da quelle di religione, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Art. 28.
(Effetti tributari).

1. Agli effetti tributari le confessioni religiose iscritte nel registro o i loro enti esponenziali aventi fine di religione o di culto, nonché le attività da essi svolte e dirette a tali scopi, sono equiparati agli enti e alle attività aventi finalità dì beneficenza o di istruzione.
2. Le attività diverse da quelle di religione svolte dalle confessioni e dagli enti esponenziali indicati al comma 1 restano soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Art. 29.
(Cinque per mille ed erogazioni liberali).

1. Le confessioni iscritte nel registro delle confessioni religiose e le fondazioni e le associazioni con finalità di religione e di culto sono equiparate alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al

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decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai fini della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
«l-bis) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 1.000 euro, a favore di una confessione iscritta nel registro delle confessioni religiose».

Capo IV
MATRIMONIO RELIGIOSO CON EFFETTI CIVILI

Art. 30.
(Richiesta).

1. La Repubblica italiana, attesa la pluralità dei sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli effetti civili al matrimonio religioso celebrato davanti al ministro di culto o soggetto equiparato di una confessione iscritta nel registro delle confessioni religiose, a condizione che sia stata previamente effettuata la pubblicazione nella casa comunale e che l'atto sia poi regolarmente trascritto nei registri dello stato civile.
2. Gli effetti civili del matrimonio celebrato ai sensi del comma 1 sono regolati in ogni loro aspetto dalle norme del codice civile, salvo quanto previsto dal presente capo.
3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio religioso con effetti civili devono specificarlo all'ufficiale dello stato civile all'atto della richiesta della pubblicazione di matrimonio prevista dagli articoli 93 e seguenti del codice civile, indicando la confessione prescelta e il ministro di culto davanti al quale sarà celebrato il matrimonio.

Art. 31.
(Nulla osta).

1. L'ufficiale dello stato civile, il quale ha proceduto alla pubblicazione richiesta dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
2. La celebrazione del matrimonio deve aver luogo nel comune indicato dai nubendi, davanti al ministro del culto allo scopo delegato o al sostituto da lui designato in caso di impedimento. Il ministro di culto deve comunicare la propria disponibilità e depositare la certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza. Di queste condizioni deve essere apposta indicazione nel nulla osta rilasciato a norma del comma 1.

Art. 32.
(Celebrazione).

1. Il ministro di culto, nel celebrare il matrimonio, osserva le disposizioni di cui agli articoli 107 e 108 del codice civile e dà solenne lettura degli articoli del codice civile relativi ai diritti e ai doveri dei coniugi prima di raccoglierne il consenso.
2. Il ministro di culto, subito dopo la celebrazione, redige l'atto di matrimonio in duplice originale, ove questo sia richiesto dalle disposizioni della confessione religiosa, e allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.
3. L'omissione della lettura degli articoli del codice civile costituisce causa di intrascrivibilità del matrimonio e di invalidità della trascrizione, qualora effettuata.
4. I coniugi possono rendere al ministro di culto le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di

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matrimonio in ordine alla legittimazione del figlio naturale, di cui agli articoli 280 e seguenti del codice civile, e alla scelta del regime di separazione dei beni ai sensi dell'articolo 162, secondo comma, del codice civile. Le dichiarazioni saranno opponibili ai terzi a far tempo dalla trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile.

Art. 33.
(Trascrizione).

1. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione nei registri dello stato civile è fatta dal ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione all'ufficiale dello stato civile di cui all'articolo 31.
2. Il ministro di culto ha l'obbligo di effettuare la trasmissione dell'atto prontamente e comunque non oltre i cinque giorni dalla celebrazione e di darne contemporaneamente avviso ai contraenti.
3. L'ufficiale dello stato civile, constatate la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro il giorno successivo al ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.
4. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto ha omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.
5. All'articolo 83 del codice civile, le parole: «dei culti ammessi nello Stato», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «delle confessioni iscritte nel registro delle confessioni religiose».
6. Il presente articolo non modifica né pregiudica le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati o da stipulare ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, e dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, così come previsto dal successivo articolo 46.

Capo V
INTESE

Art. 34.
(Istanza al Presidente del Consiglio dei ministri).

1. Le confessioni religiose iscritte nel registro possono chiedere al Governo che i loro rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base di un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
2. Ai fini della stipulazione dell'intesa, lo Stato è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
3. L'istanza per l'intesa è presentata unitamente alla documentazione e agli elementi di cui all'articolo 18 della presente legge, con l'indicazione di massima delle materie per le quali è richiesta l'adozione di una disciplina negoziata.

Art. 35.
(Rappresentante).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisite le necessarie valutazioni, prima di avviare le procedure di intesa, invita la confessione religiosa interessata a indicare chi, a tale fine, la rappresenta in forza del proprio statuto.

Art. 36.
(Trattative).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle valutazioni espresse e delle proposte formulate dalla commissione consultiva per la libertà religiosa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 1997 e della commissione interministeriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in pari data, dà seguito alla

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richiesta formulata a norma dell'articolo 34 e delega un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la conduzione della trattativa con la rappresentanza della confessione religiosa interessata, designata dal soggetto indicato all'articolo 35.
2. I componenti delle commissioni indicate al comma 1 devono dichiarare di essere in condizioni di piena indipendenza al fine di offrire la massima garanzia dell'imparzialità delle loro valutazioni.

Art. 37.
(Commissione paritetica).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, una apposita commissione paritetica con il compito di predisporre un progetto di intesa.
2. La commissione è composta da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal direttore della Direzione centrale degli affari dei culti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e da funzionari delle amministrazioni interessate con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparato, nonché da altrettanti esperti, cittadini italiani, designati dalla confessione religiosa interessata. Il presidente della commissione è scelto tra i componenti con votazione a maggioranza assoluta dei medesimi.
3. Dal funzionamento della commissione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. Il Sottosegretario di Stato delegato a norma dell'articolo 36, comma 1, in caso di positiva conclusione delle trattative, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, il progetto di intesa corredato da una sua relazione; in caso contrario trasmette il verbale di esito negativo con l'indicazione delle conclusioni presentate dalla confessione.

Art. 38.
(Deliberazione del Consiglio dei ministri).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di positiva conclusione delle trattative, sottopone il progetto di intesa alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera l), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica alle Camere il progetto di intesa con una relazione dettagliata sui principi e sui contenuti del progetto stesso.

Art. 39.
(Modifiche al progetto di intesa).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora si renda necessario in relazione alle osservazioni, ai rilievi e agli indirizzi emersi in seno al Consiglio dei ministri o in sede parlamentare, rimette il testo al Sottosegretario di Stato delegato ai sensi dell'articolo 36, comma 1, per la trattativa sulle opportune modifiche al progetto di intesa e ne informa le Camere.
2. Il progetto modificato è sottoposto al Consiglio dei ministri e comunicato alle Camere a norma dell'articolo 38.

Art. 40.
(Sottoscrizione dell'intesa).

1. Concluse positivamente le procedure per la stipulazione dell'intesa, il Presidente del Consiglio dei ministri sottoscrive l'intesa con il rappresentante della confessione religiosa designato a norma dell'articolo 35.

Art. 41.
(Legge di approvazione).

1. Il disegno di legge di approvazione dell'intesa che disciplina i rapporti della confessione religiosa con lo Stato è presentato

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prontamente dal Governo al Parlamento. Ad esso è allegato il testo dell'intesa stessa.

Art. 42.
(Norme di attuazione).

1. Per l'applicazione di disposizioni di legge relative a specifiche materie che coinvolgono rapporti tra lo Stato e le singole confessioni iscritte nel registro delle confessioni religiose, si provvede, ove previsto dalla legge stessa, con regolamenti adottati mediante decreto del Presidente della Repubblica previa intesa con la confessione che ne faccia richiesta.

Art. 43.
(Procedura per la modifica delle intese).

1. Le procedure previste dal presente capo si applicano anche ove debba procedersi alla modificazione, su iniziativa dello Stato o della confessione religiosa, di un'intesa già approvata.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 44.
(Efficacia dello stato giuridico preesistente).

1. Le confessioni religiose e gli istituti di culto riconosciuti ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la personalità giuridica in precedenza riconosciuta.
2. Alle confessioni religiose e agli istituti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della presente legge.
3. Le confessioni religiose e gli istituiti di cui al comma 1 devono richiedere l'iscrizione nel registro delle confessioni, ai sensi del capo II, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I ministri di culto, la cui nomina è stata approvata ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sino a quando mantengono la qualifica loro riconosciuta conservano il regime giuridico e previdenziale loro riservato dalla medesima legge, dal regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, e successive modificazioni, e da ogni altra disposizione che li riguardi.
5. Sono riconosciuti effetti civili al matrimonio religioso celebrato davanti ai ministri di culto la cui nomina è stata approvata ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e che mantengono la qualifica loro riconosciuta. Al matrimonio religioso così celebrato si applicano le disposizioni del capo IV della presente legge.

Art. 45.
(Persone giuridiche straniere).

1. Le confessioni religiose che hanno personalità giuridica secondo un ordinamento straniero restano regolate dall'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale.
2. Le confessioni di cui al comma 1, ove intendano essere riconosciute ai sensi della presente legge, devono presentare domanda per ottenere l'iscrizione nel registro alle condizioni e secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 46.
(Accordi e intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione).

1. Le norme della presente legge non modificano né pregiudicano le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, e dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

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2. La presente legge non modifica e non pregiudica le disposizioni di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Art. 47.
(Abrogazioni).

1. Sono abrogati la legge 24 giugno 1929, n. 1159, e il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, e successive modificazioni, fatto salvo quanto disposto dagli articoli precedenti.
2. È altresì abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare in contrasto con le disposizioni della presente legge.
3. In tutte le disposizioni legislative e regolamentari che permangono in vigore, le espressioni «culti ammessi», «confessioni acattoliche» e similari devono intendersi sempre sostituite dall'espressione «confessioni religiose diverse dalla cattolica».

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ALLEGATO 2

Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. Nuovo testo unificato C. 1558 Fabbri, C. 1766 Campa e C. 1770 Delbono.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1558 Fabbri ed abbinate, recante norme in materia di «Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare», come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito al fine di recepire le indicazioni della V Commissione Bilancio sulla copertura finanziaria del provvedimento;
richiamato il parere favorevole espresso da questo Comitato il 27 giugno 2007 sul testo precedente, risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
considerato che le modifiche apportate al testo sono volte a recepire, in particolare, le condizioni espresse dalla V Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;
atteso che tali modifiche non comportano profili problematici per quanto attiene agli aspetti di competenza della I Commissione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione. Nuovo testo C. 2272-ter.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2272-ter, recante «Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione»,
premesso che:
le disposizioni del provvedimento sono prevalentemente riconducibili alla materia dell'istruzione;
la Costituzione riserva tale materia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato qualora si tratti di norme generali ordinanti la materia (articolo 117, secondo comma, lettere n), Cost.) e alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni nel caso di norme più specifiche, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (articolo 117, terzo comma, Cost.);
la giurisprudenza della Corte Costituzionale, nel tracciare un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del sistema di competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione, ha chiarito che per norme generali in materia di istruzione devono intendersi quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale; e che tali norme si differenziano dai principi fondamentali in materia di istruzione in quanto questi, pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose;
considerato altresì che alcune specifiche disposizioni del provvedimento incidono su altre materie di competenza legislativa esclusiva statale, quali «sistema tributario e contabile dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione) e «previdenza sociale» (articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione);
considerato che l'articolo 6 è riconducibile anche alla materia «governo del territorio», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, e che si prevede che i decreti ministeriali ivi previsti siano adottati «secondo le indicazioni fornite dalle regioni interessate»;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale e sugli altri profili di competenza della Commissione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca. C. 2599 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge del Governo C. 2599, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca»,
rilevato, per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, che il riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca rientra nell'ambito della materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che, ancorché tra i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1 sia previsto il riconoscimento dell'autonomia statutaria agli enti pubblici nazionali di ricerca con espresso riferimento all'articolo 33, sesto comma, della Costituzione, i commi 3 e 4 del medesimo articolo 1 prevedono che gli statuti di tali enti siano emanati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e che, in sede di prima applicazione del provvedimento, il Governo si avvalga, per la formulazione degli statuti, di una o più commissioni di esperti di alto livello scientifico;
rilevato che il comma 6 del medesimo articolo 1, nell'attribuire al Governo il potere di procedere, in caso di comprovata difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, al commissariamento di enti di ricerca, prevede che i relativi decreti di commissariamento siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti;
considerato che il sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione prevede che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, ancorché nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, per cui le previsioni del terzo e del quarto comma dell'articolo 1, che attribuiscono al Ministro la competenza ad emanare lo statuto, appaiono in contrasto con tale norma costituzionale;
considerato, inoltre, che i commi 3 e 4 dell'articolo 1 appaiono violare anche il principio di ragionevolezza, in quanto contrastano con il principio dell'autonomia statutaria enunciato nel medesimo disegno di legge;
considerato altresì che appare improprio chiamare organi parlamentari a valutare e decidere su attività di gestione e sull'opportunità di procedere a commissariamenti;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
siano soppressi i commi 3 e 4 dell'articolo 1;

e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito se sia opportuno mantenere, al comma 6, la previsione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sui decreti di commissariamento degli enti di ricerca.