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Nuove leggi: come rinasce il plagio

di Aldo Natale Terrin (Il Mattino di Padova, 29 giugno 2005)

Ha senso ristabilire il “reato di plagio”? Torna in queste settimane in discussione un disegno di legge – secondo me – inutile e dannoso alla libertà dei cittadini che hanno l’inviolabile diritto sancito dalla Costituzione all’articolo 21 “di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” e che peraltro non può tutelare quelli che sono deboli psicologicamente perché non è assolutamente in grado di circoscrivere il reato in questione.

In questi giorni si tenta nuovamente di far passare un disegno di legge, inconcepibile sotto il profilo giuridico e inapplicabile sotto il profilo etico-morale. Il reato di plagio infatti che cosa è nella fattispecie e perché è improponibile? Nella sua essenza consisterebbe nel fatto che alcune persone possono influire profondamente con le proprie idee e con le proprie convinzioni e suggestioni su un’altra persona in modo tale da condizionarla psicologicamente. Dunque, poiché la persona viene “manipolata” – si osserva – colui che ha compiuto questa azione deve essere punito. E sia. Ma come riconoscere “se” e “fino a che punto” una persona è stata manipolata? Il disegno di legge proposto – secondo Elisabetta Alberti Casellati, sottosegretario alla Salute – suona così: “Chiunque con minacce, mezzi chimici, interventi chirurgici, pratiche di condizionamento della personalità pone qualcuno in stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio o di sottrarsi alle imposizioni altrui, al fine di fargli compiere un atto o determinare una omissione gravemente pregiudiziali, è punito con la reclusione da quattro a otto anni”.

È inutile che poi si cerchi di circostanziare la fattispecie dicendo che si deve trattare di “violenza, di minacce, di mezzi chimici, di interventi chirurgici o pratiche psicologiche”, questa fattispecie non regge. Reggerebbe semmai quando si tratta di mezzi chimici e di interventi chirurgici. Ma nessun educatore arriverebbe a quel punto. Quella fattispecie perciò non interessa nessuno. Invece quando si parla di “soggezione psicologica” come si fa? Anche i genitori, ad esempio, a volte passano alle minacce nei confronti dei figli. Si tratta di un reato? Anche il maestro o il sacerdote crea dipendenza nel discepolo o nel chierico. Si tratta di reato?

Una simile legge è improponibile. Il problema qual è? Il mondo della psiche e dello spirito non è delimitabile a piacimento: nessuno potrà mai dire “quando” una dottrina è stata imposta violando i diritti della persona e capire quale tipo di “soggezione” psichica sia intervenuta. La soggezione psichica, infatti, non è misurabile e non è afferrabile sul piano penalistico. Del resto fu questo uno dei motivi per cui il reato di plagio nel 1981 fu tolto dal Codice di diritto penale con la sentenza scritta di E. Volterra in cui si stabiliva che tale reato violava l’articolo 25 della Costituzione.

Ma occorre dire anche qualcosa in rapporto alle nuove formazioni religiose e alle cosiddette sette. Come può la senatrice Alberti Casellati parlare con tanta leggerezza di “pseudo-religioni”? Questo tocca un nervo scoperto dell’impianto del disegno di legge. Quali sono le “pseudo-religioni”? Forse gli Hare Krishna, la Chiesa di Scientology, la Meditazione Trascendentale, oppure la Chiesa dei Santi degli Ultimi Giorni, o la Chiesa della Salvezza Universale? Noi studiosi di “scienze religiose” non riusciamo a individuare dei criteri che discriminino formazioni religiose da altri movimenti religiosi dopo anni e anni di studio, dopo aver preso contatto con tutta la produzione letteraria degli studi sulla religione. In casi così difficili ci vuole più prudenza e soprattutto più sapienza.

Disegno di legge sulla manipolazione mentale - Indice