CESNUR - Centro Studi sulle Nuove Religioni diretto da Massimo Introvigne
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CESNUR 2005 International Conference
June 2-5, 2005 – Palermo, Sicily
Religious Movements, Globalization and Conflict: Transnational Perspectives

I particolarismi tra globalizzazione e conflitti: osservazioni giuridiche riguardo la jilbab

Alessando Amicarelli

A paper presented at the 2005 CESNUR Conference in Palermo, Sicily. Preliminary version – do not reproduce or quote without the consent of the author.
  
1. La jilbab nelle scuole britanniche

Il 2 marzo 2005, la Supreme Court of Judicature di Londra ha emesso sentenza nel caso Shabina Begum c. Headteacher & Governors of Denbigh High School relativo al diritto di indossare la jilbab da parte di un’allieva di fede islamica. La sentenza in oggetto rovescia una precedente pronuncia di segno opposto della High Court of Justice di Luton del 27 maggio 2004.

La vicenda di cui si sono occupati i due tribunali britannici risaliva al settembre 2002 quando la giovane ricorrente Shabina Begum professante fede islamica, frequentava la Denbigh High School di Luton nel Bedfordshire. Fino a quel momento l’allieva si era avvalsa, sulla base di quanto previsto dal regolamento scolastico, della facoltà riconosciuta alle giovani musulmane presenti nella scuola di indossare, in luogo dell’uniforme tradizionale, lo shalwar kameeze. Ma all’inizio del nuovo anno scolastico 2002/03, la giovane Shabina (14 anni) si presentò a scuola con la jilbab e ricevette da parte dell’assistente della dirigente scolastica, l’invito ad allontanarsi dalla scuola, a motivo dell’abbigliamento indossato, e a ripresentarvisi con l’uniforme prevista dal regolamento scolastico. Alla base della scelta della ricorrente vi era la considerazione che lo shalwar kameeze non fosse adeguato alle prescrizioni della sua religione riguardo l’abbigliamento che dev’essere indossato da parte delle giovani che abbiano iniziato ad avere il ciclo mestruale e che, pertanto, solo la jilbab coprisse adeguatamente ed opportunamente il corpo. Il giudice Bennet della High Court of Justice (Administrative Court) cui la ricorrente si era rivolta per far valere i propri diritti ha preso atto dell’impossibilità di giungere ad una soluzione stante il rifiuto di entrambe le parti di addivenire ad un compromesso. Nel frattempo la ricorrente non ha frequentato la Denbigh High School, perdendo in questo modo due anni di istruzione; nel settembre 2004 è stata ammessa, tuttavia, a frequentare i corsi presso un’altra scuola nella quale è consentito indossare la jilbab. La ricorrente, in particolare, lamentava, presso la giurisdizione di merito, la violazione, da parte dei dirigenti della scuola, dei propri diritti, e specificamente del diritto alla libertà religiosa di cui all’art. 9 della Convenzione europea dei diritti umani e all’art. 2 del Protocollo n. 1 alla stessa. Il giudice Bennet, ritenendo di non potersi affermare che l’allieva fosse stata esclusa dalla scuola, rilevò che il diritto della ricorrente di cui all’art. 9 della Convenzione euopea dei diritti umani non si doveva considerare violato poiché “[…] in democratic societies, in which several religions co-exist within one and the same population, it may be necessary to place restrictions on this freedom in order to reconcile the interests of various groups and ensure that everyone’s beliefs are respected” e poiché “[…] the school uniform policy and its enforcement must, for the purpose of the art. 9. 2, also pursue a legitimate aim and be proportionate”, considerando, altresì, che “[…] the school uniform policy satisfied all the requirements of the islamic dress code” ed infine che “[…] limitations are necessary in a democratic society in the interest of public safety, for the protection of … health and morals, or for the protection of the rights and freedoms of others”.

Avverso tale pronuncia, la ricorrente ha proposto appello ed il giudice Brooke della Supreme Court of Judicature [Court of  Appeal (Administrative Court)] ha completamente ribaltato la decisione di primo grado, riconsiderando la vicenda ex novo con un approccio del tutto diverso. Egli si è posto, anzitutto, l’interrogativo se l’allieva godesse delle previsioni di cui all’art. 9 par. 1 della Convenzione europea dei diritti umani e se le limitazioni poste alla sua libertà fossero giustificate ai sensi dell’art. 9 par. 2 della Convenzione ovvero se il diritto della stessa fosse stato violato. Ancora, si è domandato se l’ingerenza nel godimento della libertà religiosa fosse prescritta dalla legge, nel senso in cui ciò si intende nella Convenzione, se tale ingerenza avesse un fine legittimo e se essa fosse necessaria in una società democratica per il raggiungimento di detto fine. Il giudice ha ritenuto che non sarebbe stato considerato che l’allieva godesse di un diritto riconosciuto dalla legge britannica e che le autorità scolastiche sarebbero, viceversa, partite dalla premessa unilaterale in base alla quale, prevedendo il regolamento scolastico un determinato abbigliamento al quale ci si deve conformare (salva la possibilità per le allieve di fede islamica di indossare, alternativamente lo shalwar kameeze), nel caso in cui questo non fosse gradito da parte delle allieve è pur sempre loro consentito recarsi presso altre scuole.

In definitiva, il giudice d’appello ha considerato illegittimi, alla luce della Convenzione europea, l’allontanamento e l’esclusione della ricorrente dalla scuola, in quanto lesivi del suo diritto alla libera manifestazione dell’appartenenza religiosa nonché del suo diritto di accesso ad un’adeguata istruzione.

 

2. Regno Unito e giurisprudenza della Corte di Strasburgo riguardo la jilbab in Turchia

Nella sua analisi il giudice d’appello Brooke ha preso in considerazione la recente sentenza della Corte europea di Strasburgo nel caso Sahin c. Turchia del 29 giugno 2004, relativo ad una giovane che volendo indossare il velo islamico in una Università turca era stata espulsa da essa.

I motivi per i quali il giudice britannico ha considerato il caso Sahin sono da egli stesso indicati: si tratta, anzitutto, di una recente pronuncia in cui il giudice europeo ha delineato la via da seguire in questi casi, ma soprattutto di una pronuncia in cui, rispetto a quelle precedenti, viene evidenziata l’importanza del “contesto sociale”.

Nel caso Sahin la Corte ha confermato la sua precedente giurisprudenza che aveva giudicato conformi alla Convenzione europea le decisioni delle autorità universitarie con cui si impediva a studentesse di fede islamica di indossare il velo all’interno delle facoltà. Il giudice Brooke ha affermato che “[...] the United Kingdom is very different from Turkey” e questo perché, mentre la Turchia è uno Stato con ordinamento laico, sebbene con popolazione a maggioranza islamica, il Regno Unito, invece, non è affatto uno Stato laico e, per di più, i musulmani sono una minoranza. Pertanto, allorché la Turchia impedisce alle studentesse di fede islamica di indossare il velo, ciò fa per tutelare le minoranze non musulmane dalle possibili pressioni della maggioranza. Difatti, come già affermato in precedente giurisprudenza, nel caso Sahin la Corte europea ha ribadito che in un Paese come la Turchia in cui la maggioranza della popolazione professa la fede islamica            “[…] des mesures prises dans les universités en vue d’empêcher certains mouvements fondamentalistes religieux d’exercer une pression sur les étudiants qui ne pratiquent pas la religion en cause ou sur ceux adhérant à autre religion peuvent être justifiées au égard de l’article 9 par. 2 de la Convention. […] dans le but d’assurer la mixité des étudiants de croyances diverses et de protéger ainsi l’ordre public et les croyances d’autrui”. Ma la Gran Bretagna non è la Turchia. In questo modo, mentre la Turchia tende a tutelare le minoranze non islamiche dalle pressioni della maggioranza musulmana, il divieto imposto nel Regno Unito di indossare un abito prescritto dalla religione cui aderisce una studentessa può essere considerato come una pressione per l’affermazione dei diritti e del modello socio-culturale di una, presunta, uniforme maggioranza a scapito dei diritti di una minoranza. A questo punto potrebbe essere significativo citare un caso verificatosi nel Regno Unito in cui la Camera dei Lords aveva deciso che il divieto imposto ad un giovane sikh di indossare il turbante e di portare i capelli lunghi, secondo le prescrizioni del proprio credo religioso, integrava non già una semplice discriminazione su base religiosa bensì, addirittura, una discriminazione razziale ai sensi del Race Relation Act del 1976 (emendato dal Race Relation Amendment Act del 2000). Anche la Commission for racial equality si espresse al riguardo nel 1989 giungendo ad affermare che si ha discriminazione razziale allorché ad un gruppo corrispondono due componenti, quella etnica e/o antropologica e quella religiosa come nel caso degli ebrei e dei sikh, ovvero allorché il divieto giunge a discriminare, anche indirettamente, determinati gruppi etnici, il che si verifica, ad esempio, nei confronti dei Pakistani in quanto musulmani.

 

3. Altri Paesi europei innanzi alla rivendicazione di indossare la jilbab

a) La laïcité alla française si impone anche in ospedale

Come noto, anche la Francia si è trovata ad affrontare siffatte problematiche arrivando ad approvare, dopo i lunghi lavori preparatori della Commissione Stasi ed un rapido iter parlamentare, la legge n. 2004/228, teleologicamente preordinata ad evitare il velo islamico, ma con la quale si è fatto divieto di indossare simboli religiosi di ogni genere nelle scuole pubbliche francesi e che, inizialmente, nella versione originale del progetto di legge, sanzionava anche l’esibizione di simboli filosofici e politici. Ad essa hanno fatto poi seguito il Regolamento attuativo della stessa ed una successiva Circolare del Ministero della Sanità che ha esteso le previsioni di questa legge, come già, peraltro, auspicato durante i lavori parlamentari, anche agli ospedali pubblici. La Francia ha fatto, inoltre, leva sulla stessa giurisprudenza europea, in particolare sul caso Karaduman c. Turchia, pressoché identico al caso Sahin, e sulla sentenza della Corte nel caso Dahlab c. Svizzera relativo al divieto di indossare il velo da parte di un’insegnante di fede islamica in una scuola primaria statale. Il legislatore francese ha, tuttavia, omesso di considerare come ha fatto, invece, il giudice Brooke, le indubbie differenze tra la Turchia ed i Paesi dell’Europa occidentale. Peraltro, citare il caso            Dahlab c. Svizzera potrebbe risultare fuori luogo poiché in esso il divieto è imposto ad un’insegnante, e non ad un’allieva, e con un fine ben determinato, quello di preservare il principio della neutralità dell’educazione primaria statale. Il divieto imposto ad un’insegnante di indossare il velo si può giustificare con il possibile contrasto con le credenze religiose degli alunni e con l’influenza che potrebbe essere esercitata sugli stessi in quanto particolarmente vulnerabili e poiché subordinati rispetto all’insegnante, oltre che essere giustificato dalla necessità di salvaguardare il principio della neutralità dell’insegnamento pubblico statale. Pertanto, il ruolo degli insegnanti della scuola pubblica quali rappresentanti dell’autorità dell’istruzione statale può obbligarli a tollerare restrizioni della libertà religiosa finalizzate a rispettare l’interesse supremo degli allievi, in particolar modo quelli della scuola primaria, di ricevere un insegnamento neutrale ed a tutelarli in quanto “plus facilement influençables que d’autres élèves que se trouvant dans une âge plus avancé”. A nostro avviso, lo stesso discorso non può valere a contrario per gli allievi, poiché essi, benché parte della comunità scolastica, restano tuttavia dei “fruitori” del servizio scolastico e per questo appare quanto meno improbabile che un allievo, il quale non rappresenta altri se non se stesso, possa influenzare l’insegnamento del docente, pur potendo, se del caso, influenzare altri studenti. Risulta chiaro come ogni singolo caso vada letto nel contesto in cui ha origine e si sviluppa poiché, come evidenziato, non è indifferente che si verifichi, tra l’altro, in uno Stato laico o confessionale e a tutela delle maggioranze o delle minoranze.

 

b) La jilbab in Italia

Anche l’Italia non è esente da questo tipo di avvenimenti: oltre il divenuto celebre caso di Adel Smith cittadino anglo-egiziano residente nel piccolo comune di Ofena in provincia dell’Aquila, il quale chiedeva la rimozione del crocifisso dall’aula di scuola in cui erano iscritti i figli, sulla base di una serie di considerazioni che, peraltro, vengono sempre in superficie quando si discute di libertà religiosa e laicità dello Stato nel nostro Paese in rapporto, specie, con la situazione privilegiata di cui gode la Chiesa cattolica, un altro recente caso concerne la tirocinante per il diploma di insegnante di asilo, Fatheema Mouyache, allontanata da un istituto, tuttavia privato, di Samone, in provincia di Torino, poiché presentatavisi con la testa coperta dal velo. A riguardo il Ministro dell’Interno Giuseppe Pisanu ha affermato che: “[…] il velo islamico, portato dignitosamente e senza nessuna ostentazione, è soltanto il simbolo innocuo di un’identità culturale e religiosa che merita tutto il nostro rispetto”.

 

c) Jilbab ed altro abbigliamento religioso in Germania

Tralasciando tutte le possibili considerazioni e disquisizioni di ordine filosofico su tolleranza ed intolleranza, su integrazione ed esclusione con particolare riferimento alle minoranze, è opportuno considerare che negli ultimi tempi le assemblee parlamentari degli Stati europei che hanno avuto la temerarietà, anche per la reazione scatenata nell’opinione pubblica nazionale ed internazionale, di legiferare riguardo le minoranze religiose, chiamate spesso indistintamente sètte, e riguardo l’ostentazione di simboli religiosi, hanno spesso celato dietro l’apparenza di normative di carattere e con applicazione generale valide per tutte le confessioni religiose, evidenti finalità anti-religiose indirizzate a questa o quella comunità religiosa ed in particolare propositi anti-islamici. A testimonianza di ciò possiamo citare, in relazione alla Germania, il testo di legge relativo all’abbigliamento degli insegnanti di scuola. Obiettivo della legge, a nostro avviso legittimo, come confermato dalla giurisprudenza di Strasburgo nel citato caso Dahlab, era quello di impedire alle insegnanti di fede islamica di indossare il velo all’interno delle scuole nell’esercizio delle loro funzioni di docenti. Il problema principale che ha posto tale legge è che essa prevede l’applicazione del divieto alle sole insegnanti musulmane poiché diversi sono stati gli espedienti utilizzati per escludere dall’applicazione della normativa de qua gli abiti di altre religioni. Anzitutto, a conferma di ciò, il relatore della legge, Prof. Ferdinand Kirkhof dell’Università di Tubinga, ha affermato, ad esempio, che l’abito monacale dev’essere considerato alla stregua di “indumento professionale” che, in quanto tale, non rientrerebbe nella categoria dei simboli e degli abiti religiosi tout court e pertanto, allo stesso modo, non rientrerebbe nell’applicazione di detta previsione di legge. Altro tentativo, di eguale portata, era stato avanzato dalla stessa Ministra della cultura, Annette Schavan, ideatrice di tale provvedimento legislativo, la quale si era adoperata per modificarne il testo al fine di limitarne, esplicitamente, l’applicazione al solo velo islamico con esclusione dei simboli religiosi ebraico-cristiani. A riguardo il Tribunale amministrativo di Lipsia ha contestato le argomentazioni avanzate dalle autorità del Baden-Wüttemberg e finalizzate a vietare alle sole insegnanti musulmane di indossare il velo negli istituti pubblici e ha decretato che se il divieto vale per le insegnanti musulmane, esso deve valere al tempo stesso anche per le monache cattoliche poiché “eccezioni per particolari forme di vestiario religioso non sono ammesse”. Come risulta da quanto visto sinora, la questione dei simboli religiosi nelle scuole non è di facile soluzione. Sarà possibile indagare su quanto previsto a riguardo nei testi internazionali di protezione dei diritti umani e quanto affermato in alcuni consessi internazionali.

 

4. Il divieto di indossare la jilbab in Uzbekistan: una decisione del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite

Anche il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha avuto modo, recentemente, di esprimersi riguardo il diritto e le rivendicazioni di una studentessa di indossare il velo giungendo, tuttavia, a conclusioni diverse da (anzi, almeno apparentemente, opposte a) quelle espresse dalla Corte di Strasburgo nel caso Sahin. In particolare il Comitato, in una decisione del 18 gennaio 2005, nel caso Raihon Hudoyberganova c. Uzbekistan, ha stabilito che il divieto imposto ad una studentessa di indossare il velo islamico integra la violazione dell’art. 18 par. 2 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, senza apportare alcuna delle considerazioni elaborate dalla Corte di Strasburgo riguardo le maggioranze e le minoranze. In particolare il Comitato ha notato che “[…] the author’s claim that her right to freedom of thought, conscience and religion was violated as she was excluded from University […]” sulla base del rifiuto della riccorrente  “[…] to remove the headscarf that she wore in accordance with her beliefs”.

Nel caso in questione, la giovane ricorrente uzbeka Raihon Hudoyberganova, studentessa presso la Facoltà di Lingue dell’Università di Tashkent prima, ed in seguito presso il Dipartimento di studi islamici dello stesso Ateneo, aveva rivendicato in diverse occasioni il proprio diritto di indossare il velo islamico all’interno dell’Università. Il 17 gennaio 1998 l’istituto adottò il nuovo regolamento in cui veniva fatto esplicito divieto alle studentesse di indossare veli che coprissero il viso; tutti gli studenti furono invitati a prendere atto delle previsioni del nuovo regolamento ed a sottoscrivere lo stesso. La ricorrente sottoscrisse il regolamento ma vi appose in calce una propria dichiarazione in cui affermava di dissentire dalle previsioni dettate riguardo il divieto di indossare il velo islamico. La Hudoyberganova continuò ad indossare il velo e fu così invitata dal responsabile delle questioni ideologiche e dell’educazione a rimuoverlo. La vicenda proseguì nel tempo e non sembrava possibile prospettarsi una soluzione; nel frattempo tuttavia il legislatore uzbeko adottò una nuova legge sulla libertà di coscienza e religione (Law on the liberty of conscience and religious organizations) in base al cui art. 14 è fatto divieto ai cittadini uzbeki di indossare abbigliamento religioso nei luoghi pubblici. L’amministrazione dell’istituto frequentato dalla ricorrente informò tutti gli studenti che sarebbe stato espulso chi, infrangendo le previsioni del nuovo regolamento, si fosse presentato con il capo coperto. Il 20 maggio 1998 la Hudoyberganova si rivolse alla Mirabadsky Disctrict Court per chiedere il riconoscimento dei propri diritti. Pochi giorni dopo, il 9 giugno 1998, l’avvocato che rappresentava l’istituto chiese che la ricorrente venisse arrestata conformemente alle previsioni dell’art. 14 della Legge sulla libertà di coscienza. L’avvocato della ricorrente replicò che la legge sulla libertà di coscienza era da considerarsi lesiva dei diritti umani e ciò nondimeno, incomprensibilmente, egli stesso, durante l’udienza del 16 giugno, si rivolse al legale del Comitato degli affari religiosi affinché questi dichiarasse che l’abbigliamento della sua assistita non fosse qualificabile come religioso (cult dress). Il 30 giugno seguente fu emessa sentenza in senso sfavorevole alle ragioni della Hudoyberganova. La ricorrente si indirizzò al Procuratore generale, al Primo ministro ed al Responsabile degli affari religiosi al fine di ottenere un chiarimento da parte di questi riguardo la portata dell’espressione “cult dress”; la ricorrente fu in seguito informata dal Comitato che l’islam non prescriverebbe un particolare abbigliamento religioso. La Hudoyberganova dopo aver proposto appello ed essersi rivolta anche all’Ombudsman ed alla Corte costituzionale, avendo esaurito i ricorsi interni decise di ricorrere al Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite presso la cui giurisdizione lamentava la violazione dei suoi diritti di cui agli artt. 18 e 19 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Lo Stato, durante il procedimento dinanzi al Comitato delle Nazioni Unite, si limitò, sic et simpliciter, a dichiarare che la ricorrente aveva, in più occasioni, violato il regolamento interno dell’istituto e che, pertanto, la sua esclusione doveva considerarsi legittima. Il Comitato, dunque, preso atto che la ricorrente lamentava la violazione del suo diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, violazione questa concretatasi nell’esclusione dall’istituto per via del suo rifiuto di togliere il velo, ha affermato che la libertà di manifestare la propria religione comprende il diritto di indossare determinati capi d’abbigliamento, conformemente al proprio credo, e che impedire di indossare un determinato capo d’abbigliamento, in pubblico o in privato, a taluno potrebbe costituire una violazione dell’art. 18 par. 2 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici che proibisce ogni coercizione nei confronti della libertà individuale di avere o adottare un determinato credo o religione. In seguito il Comitato, considerando il paragrafo n. 5 del General Comment n. 22, in base al quale ogni provvedimento che abbia la stessa intenzione o lo stesso effetto di una coercizione diretta è incompatibile con l’art. 18 par. 2 del Patto, ha ribadito che, tuttavia, la libertà religiosa individuale non è assoluta e può essere, bensì, soggetta a limitazioni previste dalla legge e strettamente necessarie alla protezione dell’ordine pubblico, della salute, della morale e degli altrui diritti e libertà secondo quanto contemplato all’art. 18 par. 3 del Patto. Il Comitato ha notato, infine, che da parte dello Stato non è stata avanzata alcuna argomentazione a sostegno del carattere di necessità del provvedimento in base a quanto previsto dall’art. 18 par. 3 del Patto e che lo Stato si è limitato a giustificare l’espulsione dell’allieva sulla base del suo rifiuto di rispettare il regolamento universitario. In conseguenza di queste considerazioni il Comitato ha concluso esservi stata violazione dell’art. 18 par. 2 del Patto e ha deliberato doversi concedere alla ricorrente, da parte dello Stato, un rimedio effettivo. Come evidente, dunque, il problema dell’ostentazione dei simboli religiosi, ed in particolare di alcuni capi d’abbigliamento prescritti da determinati codici religiosi, non ha confini e si ripresenta, sovente, in diversi contesti. La Turchia e l’Uzbekistan sono Paesi con popolazione a maggioranza islamica ed evidentemente l’approccio seguito dalla Corte europea è quello che meglio risponde alle esigenze di tutela dei diritti umani, così come l’approccio, sia pure con soluzione opposta, seguito dal giudice Brooke, che è finalizzato a tutelare non solo il diritto individuale alla libertà religiosa ma anche a salvaguardare i diritti di una minoranza.

 

5.    Diritto e divieto di indossare la jilbab e diritto fondamentale all’istruzione

Ma sarà, verosimilmente, opportuno rimarcare il ruolo dell’educazione nello sviluppo di una cultura di democrazia e di convivenza pacifica tra le genti poiché, come affermato dalla Corte europea, elementi costitutivi di una società democratica sono “[…]le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture” ed in quanto, afferma sempre la Corte, “[…] la démocratie ne se ramène pas a la suprématie constante de l’opinion d’une majorité; elle commande un équilibre qui assure aux minorités un juste traitement et qui évite tout abus d’une position dominante” e, pertanto, fondamentale risulta l’apporto dell’educazione per l’affermazione di questi princìpi. Come noto alla libertà religiosa, di cui all’art. 9 della Convenzione europea, nelle sue varie forme, non fa capo un diritto assoluto o inderogabile, bensì un diritto derogabile appartenente alla categoria dei diritti cc.dd. condizionali. Il secondo paragrafo dell’art. 9 prevede una serie di condizioni e modalità di limitazione dell’esercizio della libertà in esso regolamentata per quanto attiene al godimento della stessa nell’ambito del forum externum, non già del forum internum, che è e resta intangibile e nei confronti del quale lo Stato non può in alcun modo intervenire, cioè ciascuno in sé è perfettamente libero di credere ciò che vuole, semmai lo Stato può intervenire per limitare l’estrinsecazione ed il palesamento di questo credo o pensiero. Il rischio cui  si può andare in contro con provvedimenti limitativi del diritto di manifestare la propria appartenenza religiosa è quello di fomentare la discriminazione dei giovani appartenenti alle minoranze i quali, per via di tale loro affiliazione, già sperimentano sovente il pregiudizio dovuto alla loro condizione. Difatti, come accennato, i limiti di cui all’art 9 par. 2 non sono assoluti ma lo Stato, qualora intervenga, deve agire in modo da non provocare discriminazioni con tali provvedimenti e non perseguire esso stesso fini discriminatori con l’adozione di detti provvedimenti. Lo Stato gode, pertanto, di un margine di apprezzamento nel valutare una determinata situazione nel proprio territorio poiché, secondo quanto costantemente affermato dalla Corte europea, “Les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur la présence de pareil ranger comme sur la nature et l’étendue des dérogations nécessaires pour les conjurer”, ma anche perché “une notion européenne uniforme de la morale” non esiste, come anche “il n’est pas possible de discerner à travers l’Europe une conception uniforme de la religion dans la société”. Tuttavia questo margine di apprezzamento è limitato ed è affiancato da un controllo europeo, che tende a verificare la natura e la portata della legge nazionale nonché l’applicazione che ne è stata data da parte delle giurisdizioni interne. Pertanto, il ruolo della scuola quale istituzione che assicura l’educazione nazionale è essenzialmente di “[…] favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux aux religieux”, a differenza netta di quanto affermato, durante i lavori parlamentari del legislatore francese per l’approvazione della legge 2004/228, tesa a vietare l’ostentazione di simboli religiosi nelle scuole pubbliche, da parte del deputato Dubernard secondo il quale “L’école, pour accomplir sa mission éducative, doit privilégier l’universel sur le particulier, elle doit aider les élèves a se distancier de l’emprise familier, religieuse et culturelle”. La Corte europea ha avuto modo di pronunciarsi ripetutamente sul tema della libertà religiosa sin dal 1993 allorché, nel celebre caso Kokkinakis c. Grecia, in cui per la prima volta fu chiamata ad esprimersi, esplicitamente, su questo tema tracciò, in un certo senso, la portata dei contenuti dei diritti di cui all’art. 9 della Convenzione europea affermando che la libertà di pensiero, di coscienza e di religione è “one of the foundation of a ‘democratic society’ within the meaning of the Convention” e che essa è, nella sua dimensione religiosa, “one of the most vitals elements that go to make up the identity of believers and their conception of life” ma risulta essere al tempo stesso un prezioso strumento “for atheists, agnostics, sceptics and unconcerned”, concludendo poi che “The pluralism, indissociable from a democratic society, which has been dearly won over the centuries, depend on it”. Purtroppo non tutte le società democratiche hanno preso atto e coscienza di tale carattere di indissociabilità del pluralismo dalla democrazia, come traspare dalle parole di Dubernard, e ciò ha comportato “the increase of violence and discrimination against religious minorities, including restrictive legislation and arbitrary application of legislation and other measures”. In ogni caso, posto che in ambito educativo si deve considerare il volere dei genitori in materia religiosa, “le principe directeur” dev’essere sempre l’interesse superiore del minore le cui opinioni anche devono essere prese in considerazione “[…] eu égard à son age et a son degré de maturité”. Pertanto, proteggendo il diritto dei genitori non si vuole tutelare un diritto, strettamente, loro proprio bensì, sulla base delle considerazioni relative all’interesse del fanciullo quale principe directeur, si intende salvaguardare il diritto fondamentale del minore all’istruzione che sarebbe altrimenti, come nel caso Begum è avvenuto, fortemente limitato e compresso, qualora gli venisse negato il diritto di manifestare, attraverso determinati capi di abbigliamento, la propria appartenenza religiosa. Difatti, come ad esempio affermato dalla Corte europea, la pretesa da parte dei genitori di impartire l’insegnamento “conformément a leurs convictions religieuses et philosophiques” si originava e fondava nella loro responsabilità nei confronti dei minori e che è rigorosamente legata “à la jouissance et à l’exercice du droit à l’instruction”.

 

6.    Considerazioni finali

Come si è potuto notare, dunque, appare evidente come ogni provvedimento assunto in relazione alla questione dell’ostentazione di simboli o dell’abbigliamento religioso, tanto in sede legislativa quanto in sede giudiziaria e sia che si tratti di provvedimenti indirizzati agli allievi o agli insegnanti, oltre a provocare reazioni differenti ed a comportare ineguali considerazioni a seconda che, nel singolo caso, sia coinvolta la maggioranza ovvero le minoranze, pone problemi di compatibilità con gli strumenti internazionali di tutela dei diritti umani. Per concludere ci sia consentito rilevare alcune considerazioni riguardo i rapporti tra Stati e gruppi etnico-religiosi. Dobbiamo, anzitutto, dire che essenzialmente due sono i modelli di rapporti tra Stati e confessioni religiose che si sono venuti a delineare e che sono stati maggiormente studiati dalla dottrina. Il primo modello è, senz’altro, quello fondato sul principio di non discriminazione, elaborato nell’ambito delle politiche per le minoranze sviluppatesi nei sistemi liberali. Si tratta di un modello nel quale lo Stato “non interviene”, riconoscendo semplicemente il diritto dei gruppi di esprimersi in quanto tali e compatibilmente con gli altrui diritti e libertà, proteggendo, altresì, i gruppi stessi da ogni forma di discriminazione e di pregiudizio, ma senza fare alcunché per favorire l’espressione dei gruppi minoritari. A riguardo Will Kymlicka ha affermato che: “In the 16th century, European states were being torn apart by conflict between Catholics and Protestants over the question of which religion should rule the land. These conflicts were finally resolved, not by granting special rights to particular religious minorities, but by separating church and state, and entrenching each’s individual freedom of religion. Religious minorities are protected indirectly, guaranteeing individual freedom of worship, so that people can freely associate with other coreligionists, without fear of state discrimination or disapproval”. In forza di questo sistema si ha una sorta di privatizzazione della religione, ed è ciò che accade negli Stati Uniti d’America dove questo modello impera sin dalle origini della Federazione. Possiamo anche proseguire dicendo che differenze vi sono tra quanto previsto da quell’insieme di norme che costituisce la c.d. International Human Rights Law e quanto previsto dalla legge vigente negli USA. Difatti, né l’art. 18 della Dichiarazione universale del 1948, né l’art. 18 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 contengono la clausola contenuta nel Primo Emendamento alla Costituzione USA e detta anti-establishment clause. Ciò non significa, tuttavia, che uno Stato che preveda una religione nazionale o riconosciuta quale ufficiale, non infranga, in forza della suddetta lacuna, la International Human Rights Law. E sarà utile riportare quanto contenuto all’art. 1 par. d della Bozza di Convenzione del 1967 che pose le basi per la futura Dichiarazione sull’eliminazione di ogni forma di intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o sul credo del 1981; orbene, all’art. 1 par. d della suddetta Bozza di Convenzione del 1967 si poteva leggere chiaramente che: “neither the establishment of a religion nor the recognition of a religion or belief by a State nor the separation of Church from State shall by itself be considered religious intolerance or discrimination”.

Ciò detto, dobbiamo precisare che, sia la Dichiarazione universale agli artt. 2 e 7, sia il Patto internazionale agli artt. 2 par. 1 e 26, contemplano i princìpi di eguaglianza e di non discriminazione. Quanto al secondo modello di rapporto tra Stati e confessioni religiose, esso è fondato su un differente principio in forza del quale le minoranze hanno degli specifici diritti loro propri, si tratta del principio dei c.d. group rights. Questo principio, e di conseguenza il modello su di esso plasmato, prevede un intervento attivo da parte dello Stato. Intervento teso a prevedere misure pubbliche di promozione e di incentivazione, nonché di protezione delle caratteristiche culturali e religiose proprie dei gruppi e di preservazione della loro identità. Di guisa che questo modello garantisce maggiormente le minoranze consentendo di provvedere loro tutte le garanzie previste per la maggioranza, così sostanzialmente realizzando i princìpi di eguaglianza e di parità di trattamento. La scelta tra questi due modelli, tra questi due tipi di società è invero una scelta tra: «[…] forming a common national culture, or accepting the permanent existence of two or more national cultures within a single state […] the United States has firmly adopted the former as its goal, and indeed it has had enormous success in integrating people of many different races and religions into its common culture. Yet in many parts of the world this sort of integration seems unthinkable, and minority groups are insistent on viewing the larger state as a “confederation of groups”».

In conclusione ci sentiamo di poter affermare, per parte nostra, che nel citato caso Begum, la Corte d’appello britannica non ha fatto altro se non contestualizzare alla realtà sociale del Regno Unito il ragionamento seguito dalla Corte di Strasburgo nel caso Sahin c. Turchia. Il giudice Brooke ha considerato il caso della giovane Shabina Begum calandolo nel contesto britannico, riconoscendo che il Regno Unito non è una Repubblica laica e che i musulmani lì costituiscono una minoranza; posto, pertanto, che le minoranze devono essere tutelate da ingerenze e pressioni delle maggioranze, il divieto di portare il velo (come ogni altro simbolo) può configurarsi alla stregua di una pressione della maggioranza, nel senso che vietare di indossare il velo in un Paese in cui i musulmani (o parimenti gli appartenenti ad altre minoranze) sono minoranza può equivalere, sul piano degli effetti discriminatori che ne derivano, all’obbligo di indossarlo previsto in alcuni Paesi in cui essi sono maggioranze.

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