CESNUR - Centro Studi sulle Nuove Religioni diretto da Massimo Introvigne
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CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Mercoledì 13 novembre 2006

Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi.
C. 36 Boato e C. 134 Spini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, l'8 novembre 2006.

Francesco ADENTI (Pop-Udeur) osserva che la rilevanza del tema in discussione richiede che sul provvedimento in esame si registri una generale condivisione che consenta di approvare un testo che, attuando i principi costituzionali, garantisca in primo luogo il rispetto della dignità della persona. Fa presente che il testo in esame ricalca un provvedimento predisposto nel 1990, quando tuttavia la realtà sociale era diversa e non era avvertito il problema del fondamentalismo islamico. Ritiene necessario soffermarsi su alcune questioni fondamentali che devono essere tenute presenti nel corso dell'esame. In primo luogo osserva che le proposte in esame equiparano il termine «credenza», ed il conseguente concetto di libertà di credenza, a quello di «religione» e di libertà religiosa che, invece, hanno una differente portata. Tale equiparazione a proprio avviso produrrebbe la conseguenza di spostare l'ambito di disciplina dei provvedimenti in titolo al campo delle libertà in generale. Si sofferma quindi sull'articolo 2, che stabilisce che non possano disporsi limitazioni alla libertà di coscienza e di religione diverse da quelle previste dagli articoli 19 e 20 della Costituzione. In proposito ritiene necessario impedire che la libertà religiosa possa essere utilizzata per celare lo svolgimento di attività illecite o eversive, ritenendo pertanto opportuno che, non essendo tale libertà illimitata, includere nell'articolo 2 anche un riferimento alla limitazione prevista dall'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che stabilisce che la libertà di manifestare la propria religione ed il proprio credo possa essere limitato solo a protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Ritiene inoltre che debba precisarsi che il diritto di aderire alle regole di una fede religiosa deve stabilire che queste non contrastino con l'ordinamento nazionale. Con riferimento alla celebrazione del matrimonio con rito religioso, ritiene che debba essere prevista la lettura e la spiegazione degli articoli del codice civile in materia al fine del riconoscimento degli effetti civili e che esso non comporti in nessun caso la violazione dell'eguaglianza fra i coniugi o la lesione di altri diritti fondamentali della persona.
Si sofferma infine sul tema delle intese, affermando che esse non costituiscono di per sé un diritto per ciascuna confessione religiosa, ma il frutto di una valutazione discrezionale dello Stato sulla base di precisi criteri. Ritiene cioè che debba esplicitarsi che lo Stato italiano debba stipulare le intese con le confessioni che non si pongano in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano, nonché con quello comunitario ed internazionale, in materia di rispetto dei diritti umani. Sottolinea inoltre l'esigenza che venga tenuta presente la consistenza numerica della confessione, il suo effettivo radicamento sul territorio nazionale nonché la sua integrazione rispetto al quadro socioculturale ed alla tradizione storica nazionale.


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Roberto COTA (LNP) chiede di conoscere come la presidenza intenda organizzare l'esame delle proposte di legge in titolo.

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che si potrebbe concludere l'esame preliminare entro la fine della settimana in corso. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.