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COMMISSIONE I
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Martedì 9 gennaio 2007 (seduta pomeridiana)

Resoconto stenografico
INDAGINE CONOSCITIVA


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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE

La seduta comincia alle 15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti delle confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato o per le quali è in corso la relativa procedura.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di libertà religiosa, l'audizione di rappresentanti delle confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato o per le quali è in corso la relativa procedura.
Signori, anzitutto vi ringrazio per essere in questa sede, avendo aderito al nostro invito. I lavori si svolgeranno nel seguente modo: il relatore, onorevole professor Zaccaria, introdurrà brevemente il tema, dopodiché gli interventi saranno liberi, sulla base delle iscrizioni a parlare. Prevediamo di concludere i lavori attorno alle 17,45-18, per consentire a ciascuno di tornare alla propria sede.
Do ora la parola all'onorevole Zaccaria, affinché introduca il tema oggetto dell'audizione.



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ROBERTO ZACCARIA. Mi limiterò a poche considerazioni introduttive, una sorta di richiamo di alcuni principi che si vanno ad aggiungere al materiale che avete a disposizione: si dovrebbe trattare dei due testi delle proposte di legge Boato e Spini e della relazione che ho presentato a questa Commissione, Affari costituzionali, un paio di mesi fa. Ciò può consentire di avere una specie di quadro di riferimento, utile anche nella ripetizione di alcuni principi che possono collegare le audizioni che stiamo svolgendo in questa settimana, costituendo appunto una sorta di cornice comune. Si tratta, ovviamente, di una cornice che ognuno può superare, se lo ritiene utile, ma ritengo importante fare riferimento anche all'andamento complessivo del dibattito che si sta svolgendo. Nell'attuale legislatura, la I Commissione ha inaugurato una procedura di audizioni che si potrebbero definire, in un certo senso, plurime, e si tratta di una procedura particolarmente significativa. L'abbiamo adottata con riferimento ad altri progetti di legge importanti: anziché audire singole persone separatamente, si ascoltano, insieme, una pluralità di voci diverse.
Il primo aspetto che mi sembra importante rilevare - e che, d'altra parte, è già stato affrontato nel corso del dibattito degli ultimi giorni - è mettere a fuoco la circostanza che la legge sulla libertà religiosa è una legge di attuazione costituzionale. Sembrerebbe una specie di ovvietà, ma anche ciò è una sottolineatura importante, perché si tratta di una legge ordinaria, che si pone però in raccordo diretto con alcuni principi contenuti nella Costituzione e che tiene, quindi, come punti fermi tali principi - contenuti, lo ripeto, nel testo costituzionale - con l'obiettivo di attuarli in un'epoca certamente diversa dal 1948, ossia dal momento in cui la Costituzione stessa fu approvata. Il secondo aspetto da mettere in luce è



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che, intervenendo la legge suddetta oggi, quindi nel 2007, essa avrà il vantaggio di poter tenere conto dei risultati raggiunti dalla giurisprudenza, soprattutto costituzionale, di cui evidentemente non potevano disporre i «padri costituenti», che avevano conoscenza solo della legislazione precedente, ma non, appunto, dell'attuazione dei principi posti dalla Corte costituzionale, dalla dottrina ed anche dalla prassi, prassi molto importante in questo campo.
Tra i principi fondamentali individuati dalla Corte costituzionale vi è certamente quello, supremo, della laicità dello Stato, che è stato richiamato in più occasioni, cito tra tutte quelle in cui si sono espressi i Presidenti della Repubblica, che hanno, appunto, in varie occasioni richiamato il principio della laicità dello Stato, considerato dalla Corte costituzionale quale principio supremo del nostro ordinamento costituzionale. Naturalmente, è chiaro che da tale principio discende anche l'impostazione della legge che noi ci accingiamo a discutere e - mi auguro - ad approvare. Tale legge ha una struttura base risalente nel tempo, agli inizi degli anni Novanta e quest'ultimo è un elemento molto noto. Siamo, quindi consapevoli - noi prima di tutti - che al momento della sua approvazione la legge in questione richiederà un aggiornamento. Il senso di queste audizioni è proprio quello di mettere a fuoco istituti che in tale legge possano, seppur in modo soltanto parziale, rispondere ad alcune finalità e, quindi, di avere una visione più complessiva del problema. Si tratta, dunque, di un aggiornamento indispensabile di una legge il cui disegno, come detto, risale ai primi anni Novanta, alla fine della stagione del nuovo concordato e delle intese.
Vi è, poi, un'esigenza che sento in questo momento solo io, ma vorrei sottoporre anche a voi: si potrebbe forse valutare anche la possibilità - lo dico, quindi, avendo precisato la



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portata di tale esigenza - di inserire nei primi articoli della legge alcune definizioni generali, che rendano più semplice la lettura del testo. Si dovrebbe valutarla come un'ipotesi naturalmente, perché nel corso della discussione generale, nel dibattito che vi è in dottrina su questi argomenti la stessa categoria di confessione religiosa non è considerata certa nel suo perimetro, nella sua definizione. Lo stesso problema di come si debba porre l'ordinamento, una volta approvata la legge in questione, è certamente abbastanza delicato sotto il profilo della libertà religiosa in generale e, in particolare del profilo che riguarda le confessioni religiose riconosciute, le confessioni religiose con intesa e il regime della Chiesa cattolica. Alcuni parlano di tre o quattro livelli che, dal punto di vista normativo, potrebbero individuarsi in tal senso. Dunque, il momento definitorio potrebbe - dico potrebbe - essere un'esigenza reale. D'altra parte, si pensi che sempre più frequentemente gli atti comunitari sono preceduti da definizioni che rendono più agevole la lettura dell'intero testo.
Altro aspetto che mi sembra importante rilevare è che la legge in questione, fedele all'impostazione costituzionale, non disciplina l'attività della Chiesa cattolica, ma tende a dare attuazione soprattutto agli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, oltre naturalmente alle altre norme costituzionali che si riferiscono al fenomeno religioso; ve sono diverse altre, tra cui quelle sull'insegnamento, e la stessa libertà di espressione, di cui all'articolo 21, certamente interagisce in modo profondo con questa materia.
Il fine sostanziale, ed è un elemento che ricorre spesso nei dibattiti che si sono tenuti fino ad oggi, è offrire alla libertà religiosa - intesa nel senso più ampio, individuale ed associativo, positivo e negativo - una disciplina coerente con il principio di eguale libertà, contenuto nell'articolo 8 della



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Costituzione. Un trattamento più garantito, su scala generale, potrà rendere indubbiamente più agevole per il futuro affrontare il problema delle intese, che pure la Costituzione prevede. Vale a dire, se una serie di istituti diventano patrimonio di una sorta di piattaforma normativa generale e, quindi, si rivolgono a tutti i soggetti - fermo restando che ciò che è stato disciplinato nelle intese, per esplicita disposizione della legge, resta immutato -, per quanto riguarda il futuro si potrebbe porre il problema, una volta approvata la legge in questione, di limitare le intese soltanto ad aspetti peculiari e specifici, senza necessità di dover ripetere - cosa che oggi, invece, in alcune intese avviene - alcune disposizioni normative più di una volta. Si avrebbe, quindi, a disposizione una specie di «vestito» generale ed istituti specifici che si riferiscono ai soggetti che chiedono e ottengono l'intesa con lo Stato. Questo è uno dei fini, certamente, e anche questo elemento è stato richiamato più volte.
Vorrei esporre anche un'altra annotazione che credo abbia meno di altre un carattere oggettivo, benché nessuna di tali considerazioni possa dirsi tale. Dal mio punto di vista, la società cui questa proposta di legge si rivolge è una società pluralista, caratterizzata da etnie, culture e religioni diverse. Sempre secondo il mio punto di vista, è naturale che la proposta si colleghi concettualmente ad altre leggi fondamentali, quelle in materia di cittadinanza, immigrazione e asilo. Evidentemente, le leggi non possono sovrapporsi tra loro in alcun modo, ma tutte quelle che ho citato, in qualche modo, hanno come sfondo questa società più complessa. Questa è la mia personale lettura e mi pare sia significativa.
Non ripeterò, neppure riassuntivamente, i principali istituti di cui il provvedimento si compone poiché mi pare che voi li conosciate benissimo e sarebbe del tutto inutile. Tuttavia,



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vorrei effettuare, come notazione conclusiva, una importante sottolineatura. Dall'esame del testo emerge che uno dei capitoli certamente più bisognosi di approfondimento è quello collegato all'insegnamento religioso e ai rapporti con i principi del nostro ordinamento, che, al momento, trova una disciplina soltanto nell'articolo 4 della proposta di legge. Secondo me, invece, si pone anche il problema dell'insegnamento religioso curato dalle confessioni, che può avere una certa rilevanza. Come sapete, il ministro Amato recentemente ha affrontato questo problema anche se i giornali hanno riportato soprattutto la questione relativa alla materia elettorale. Chi è osservatore più attento di questi temi, come voi, avrà notato che c'è anche una considerazione verso i problemi dell'insegnamento religioso. Naturalmente, essi rispondono a principi costituzionali diversi ma ritengo che anche in questa proposta di legge dovrebbero trovare una disciplina, ancora una volta pensando che ci possono essere due ottiche, quella della disciplina posta da una legge generale, che può valere per tutti, e quella, più particolare, di una disciplina valida per quei soggetti che stipulano una intesa e adottano ordinamenti particolari o rafforzati.
Questi sono i principi. Mi scuso con i colleghi che si trovano ad ascoltare più volte gli stessi concetti. Tuttavia, il mantenimento di questa impostazione costituisce un modo utile anche per collegare le audizioni che noi svolgiamo, al fine di presentarci, possibilmente, con una sola faccia.

PRESIDENTE. Passiamo ora agli interventi dei rappresentanti delle confessioni religiose intervenuti in questa audizione, le cui relazioni ascolteremo con molto interesse. Dal momento che, per alcune di esse, più di un rappresentante ha chiesto di poter intervenire, ascolteremo, innanzitutto, un rappresentante per ogni confessione. Successivamente, effettueremo un



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secondo giro di interventi. In tal modo, eviteremo che il tempo a disposizione sia, per alcuni interventi, più ampio e, per altri, più ristretto e consentiremo a tutti di esporre le loro opinioni e i loro punti di vista.

MARIA BONAFEDE, Moderatore della Tavola Valdese. Signor presidente, signori deputati, in qualità di moderatore della Tavola valdese esprimo un giudizio estremamente positivo sulle due proposte di legge che, peraltro, coincidono in larghissima misura, costituendo una sostanziale riproposizione del progetto Spini, presentato nel corso della precedente legislatura. Ringraziamo, perciò, gli onorevoli Spini e Boato per avere tempestivamente proposto un testo che - lo affermo subito e con estrema convinzione - giudichiamo positivamente e riteniamo convincente. Ovviamente, alcuni miglioramenti sono sempre possibili ma il nostro auspicio è che questa proposta di legge sia approvata in tempi rapidi. Come Unione delle Chiese Valdesi e metodiste lo affermiamo per ragioni di natura storica e giuridica ma anche per ragioni intimamente legate alla nostra coscienza di credenti in un evangelo che è libertà, libertà per chi, come noi, crede e libertà per chi non crede o crede in un modo diverso dal nostro. Sul piano teologico, noi ancoriamo saldamente questa libertà al testo biblico e alla tradizione della riforma protestante.
La cosiddetta legge sui culti ammessi, che si vuole finalmente abrogare con questa proposta di legge, esprime, già dal nome, una idea restrittiva della libertà religiosa, figlia di un obsoleto ed anticostituzionale principio di tolleranza. Il tempo in cui fu approvata, del resto, fu tempo di repressione e di intolleranza e la legge che, con il provvedimento all'esame del Parlamento, si vuole abrogare divenne essa stessa un odioso strumento di repressione, ad esempio, del Movimento pentecostale o dell'Esercito della salvezza. Le diverse sentenze della



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Corte costituzionale, negli anni, hanno tolto alla legge le sue punte più acute. Tuttavia, non avrebbero potuto modificarne l'impianto generale. La proposta di legge di cui oggi si discute affronta in termini nuovi l'intera questione ed offre un quadro di certezza giuridica alle comunità di fede che ancora non hanno una intesa o che, per ragioni di ordine teologico, non intendono averla. Tutto questo nello spirito della Costituzione repubblicana e del suo assunto fondamentale per cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di razza, di lingua e di religione, e per cui tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge (articolo 8).
La proposta di legge, inoltre, richiamando il principio della libertà di coscienza, nel titolo del Capo I e, in particolare, negli articoli 1 e 2, afferma il principio fondamentale di laicità dello Stato che, per noi evangelici, è garanzia fondamentale della stessa libertà religiosa. A nostro avviso, infatti, solo in uno Stato laico può esservi una autentica libertà delle comunità di fede chiamate a rispondere solo al loro Signore, affrancate dai condizionamenti e dagli interessi del potere politico. Al tempo stesso, definisce le procedure per il riconoscimento giuridico e garantisce i diritti fondamentali: pensiamo agli articoli sul matrimonio e sugli edifici di culto e alla stessa libertà di cambiare regione o di non professarne alcuna. La proposta di legge, infine, prende atto coraggiosamente di un importante cambiamento avvenuto nella società italiana, sempre più caratterizzata da una pluralità di presenze religiose: mi riferisco all'Islam, certamente, ma anche agli ortodossi e alle tante chiese evangeliche indipendenti o libere, spesso composte in larga misura da immigrati. Come è facile prevedere, si tratta di una presenza non passeggera e occasionale ma destinata a radicarsi nella società italiana. In questo senso, ci piace



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considerare il provvedimento che state discutendo come componente fondamentale di una politica più generale di accoglienza, pluralismo e laicità.
Nel ringraziarvi dell'opportunità che mi avete concesso, rinnovo l'auspicio dell'Unione delle Chiese Valdesi e metodiste che tale proposta di legge possa giungere al più presto possibile alla approvazione del Parlamento, aprendosi così una nuova stagione per le libertà civili e religiose nel nostro paese. Vorrei aggiungere che, su alcuni aspetti specifici, il dottor Naso ha elaborato un intervento che speriamo possa essere illustrato successivamente.

RENZO GATTEGNA, Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche in Italia. Innanzitutto, ringrazio la Commissione per la convocazione a questa audizione, che abbiamo molto apprezzato e che costituisce un chiaro segno di considerazione e rispetto verso le istituzioni che rappresentiamo.
Sono trascorsi dieci anni da quando, nel 1997, è stato presentato il primo progetto di legge contenente le nuove norme sulla libertà religiosa e per la abrogazione della legislazione sui culti ammessi. Risale, inoltre, a molti altri anni prima la lunga elaborazione dottrinale, giurisprudenziale e legislativa che ha gradatamente portato ad una sempre più puntuale attuazione dei principi costituzionali. Ciò è avvenuto a partire dal 1956, con una lunga serie di sentenze della Corte costituzionale che hanno rimosso numerose norme contenute nel testo unico di pubblica sicurezza e nelle leggi concernenti i culti ammessi che limitavano la libertà di espressione e la libertà religiosa. Un ulteriore contributo è pervenuto dall'espresso recepimento, nella legislazione italiana, delle convenzioni internazionali che hanno sancito l'esistenza di diritti inviolabili dell'uomo.



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Successivamente, un ulteriore impulso alla piena attuazione dei principi costituzionali è venuto dalle trattative, dalla firma e dall'approvazione per legge delle Intese tra lo Stato ed alcune confessioni religiose, tra cui quella ebraica.
Questa evoluzione e questi approfondimenti hanno reso sempre più evidente e sentita la necessità di sostituire le leggi sui culti ammessi, promulgate negli anni 1929 e 1930 in un clima politico, culturale e religioso totalmente diverso, con una nuova legge che fosse pienamente conforme ai principi ispiratori della Costituzione repubblicana.
Gli ebrei italiani hanno sempre seguito questa evoluzione con grande attenzione, con attiva e positiva partecipazione generale. Né poteva essere diverso l'atteggiamento di una minoranza che vedeva avvicinarsi il momento del definitivo superamento di disparità di trattamento tra le diverse confessioni religiose.
L'eliminazione del concetto stesso di culti ammessi è sempre stato visto dagli ebrei come un decisivo progresso della società e dello Stato italiano che, assicurando pari dignità e pari tutela a tutte le fedi e a tutte le convinzioni, comprese quelle di chi non crede, favoriva un più alto livello di civile convivenza e di reciproco rispetto.
Anche in questa sede, quindi, in rappresentanza dell'ebraismo italiano, non possiamo che ribadire il favore e il deciso sostegno alle proposte di legge che sono ora sottoposte alla nostra valutazione.
È un atteggiamento - il nostro - che trova ispirazione nella plurimillenaria tradizione ebraica, che ha sempre ritenuto ed affermato che la libertà religiosa ed il reciproco rispetto fra tutte le fedi è un diritto inalienabile.
Ora che siamo giunti alla fase attuativa di questi principi così largamente condivisi in Italia sono emerse valutazioni e

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preoccupazioni che, pur senza mettere in dubbio i principi fondamentali, hanno rafforzato l'esigenza di adeguare le procedure di controllo, al fine di garantire che i grandi spazi di libertà assicurati dalla legge non vengano usati per fini diversi da quelli che la legge stessa intende realizzare.
Dall'esame delle due proposte presentate - identiche tra loro, salvo alcuni dettagli - si comprende che, nel corso dei lavori preparatori e nel successivo dibattito in Commissione, sono subentrate preoccupazioni per due ordini di motivi. Primo: il verificarsi, sia in Italia che all'estero, di episodi e di situazioni nelle quali gravi turbative all'ordine pubblico e alla civile convivenza sono derivate dall'attività di gruppi che si ispirano all'integralismo e al fondamentalismo religioso o politico- religioso. Secondo: il proliferare di vere e proprie sette e di gruppi portatori di ideologie, di comportamenti e di ritualistiche pseudoreligiose, che nella realtà hanno dimostrato di mirare a fini quali la totale soggezione dei singoli al gruppo, lo sradicamento dalle famiglie, la violazione di basilari norme etiche, che sono in palese contrasto con i diritti che la legge intende tutelare.
Auspichiamo che queste preoccupazioni non portino ad un ritardo nell'approvazione della legge in discussione, ma che, invece, attraverso l'efficace utilizzo di strumenti giudiziari, amministrativi e finanziari, venga realizzata e correttamente attuata un'attenta armonizzazione tra le nuove norme e quelle poste a tutela dell'ordine pubblico e della civile convivenza.

STEFANO BOGLIOLO, Pastore dell'Alleanza Evangelica Italiana. Signor presidente, vorrei ringraziare lei e tutta la Commissione per l'opportunità che ci è stata concessa. Desidererei, semplicemente, un chiarimento rispetto a due articoli della proposta di legge in materia di libertà religiosa: mi riferisco agli articoli 10 e 28.



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Tra le poche differenze esistenti tra i testi delle due proposte di legge presentate, ve ne è una che riguarda l'articolo 10: nel testo presentato dall'onorevole Spini si aggiunge un comma 3, che non figura, invece, nel testo presentato dall'onorevole Boato. Siccome in tale disposizione si fa riferimento alle confessioni aventi personalità giuridica, vorrei capire se anche le confessioni che non posseggono personalità giuridica possano ottenere un riconoscimento che consenta loro di compiere atti rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10.
Lei, professor Zaccaria, mi sembra si esprima in senso negativo nella sua relazione dove si dice che «dalla formulazione del comma (e dal disposto di cui al successivo comma 5) si può desumere che per i ministri di culto appartenenti a confessioni religiose non dotate di personalità giuridica, la facoltà di compiere atti rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano, di cui al precedente articolo 10, comma 3, non include la possibilità di celebrare matrimoni con effetti civili». Vorrei un chiarimento a questo riguardo, se è possibile.
Credo che lo stesso discorso valga per l'articolo 28 della proposta di legge. L'articolo 28 stabilisce che, se le richiesta di stipulare intese è presentata da una confessione religiosa non avente personalità giuridica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica la richiesta al Ministero dell'interno, affinché verifichi che lo statuto della confessione religiosa non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano.
In buona sostanza, mi pare di capire che le confessioni che non hanno personalità giuridica possano chiedere comunque di stipulare un'intesa con lo Stato. Vorrei capire a quali condizioni ciò sarebbe possibile e cosa succederà a seguito dell'abrogazione della legge sui culti ammessi. Cosa succederà a quelle confessioni che sono già state riconosciute, ai sensi di



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quella legge, e che dovranno iscriversi in un apposito registro entro un paio d'anni? Vorrei capire qualcosa di più in ordine a questi due punti.

PRESIDENTE. Credo che il professor Zaccaria raccoglierà alcune osservazioni e replicherà successivamente.

LUIGI PELONI, Rappresentante della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Signor presidente, onorevoli deputati, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni è lieta di avere l'opportunità di contribuire all'indagine conoscitiva della Commissione Affari costituzionali in materia di libertà religiosa, nel momento in cui il Parlamento si accinge a considerare una nuova legge che disciplini l'esercizio di questa libertà.
La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (d'ora in poi mi riferirò alla «Chiesa») è d'accordo circa la necessità di regolarizzare la situazione di tutte le comunità religiose e di garantire meglio la libertà religiosa e l'eguaglianza delle confessioni nella società italiana.
Allo stesso tempo, riteniamo che l'istituto giuridico delle «intese» sia appropriato e che esso debba continuare a costituire parte dell'ordinamento giuridico, affinché le caratteristiche particolari e specifiche delle singole confessioni religiose siano adeguatamente riconosciute dallo Stato italiano.
Mi permetto di fare un breve cenno sulla dottrina che la Chiesa professa. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni è una chiesa cristiana; dichiara che Gesù Cristo è il figlio di Dio e il Salvatore del mondo.
La Chiesa sostiene, altresì, alcuni importanti e peculiari principi che la differenziano dalle altre chiese cristiane. Joseph Smith, il Profeta tramite il quale Dio operò la restaurazione della fede cristiana, dichiarò: «Noi rivendichiamo il privilegio



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di adorare Dio onnipotente secondo i dettami della nostra coscienza e riconosciamo a tutti gli uomini lo stesso privilegio: che adorino come, dove o ciò che vogliono».
L'unità fondamentale della chiesa è la famiglia tradizionale. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, infatti, considera sacro il matrimonio e predica la necessità che i coniugi si mantengano reciprocamente fedeli, si sostengano a vicenda e sostengano i propri figli in tutte le loro necessità. I figli sono considerati un dono di Dio e ad essi viene insegnato che le famiglie possono rimanere insieme per l'eternità, se partecipano alle ordinanze che si celebrano nei sacri templi edificati in tutto il mondo.
In virtù di tali principi, i fedeli si adoperano attivamente per la conoscenza della propria genealogia, o storia di famiglia, e la Chiesa gestisce il maggior centro al mondo per la raccolta e la conservazione dei dati genealogici. Ai fedeli viene inoltre insegnato ad essere cittadini attivi e leali. Un altro articolo di fede dichiara: «Noi crediamo di doverci sottomettere ai governanti di ogni nazione, di dover obbedire alle leggi, di onorarle e di sostenerle.»
Con riferimento ai rapporti della Chiesa con lo Stato italiano, nel 1993 la Repubblica italiana, sotto la Presidenza di Oscar Luigi Scàlfaro, ha riconosciuto alla Chiesa lo status di ente patrimoniale, in base alla normativa allora vigente. La petizione per l'ottenimento di questo riconoscimento era stata presentata circa cinque anni prima e aveva dovuto subire varie revisioni e gli accertamenti del caso. Dunque auspichiamo che una nuova legge possa aiutare le altre confessioni ad avere iter burocratici molto più ragionevoli.
Per concludere, signor presidente, onorevoli deputati, per quanto riguarda gli aspetti prettamente legali delle due proposte di legge considerate, la posizione e le osservazioni della



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Chiesa saranno dopo presentate, quando avremo di nuovo diritto di parola, dal notaio Marina Varlese, che ha assistito l'Ente nella sua operatività sia come ente non riconosciuto, sia nell'attribuzione della personalità giuridica, sia nella negoziazione per l'approvazione dell'Intesa.

FRANCO DI MARIA, Presidente dell'Unione Induista Italiana. Signor presidente, ringrazio lei e tutta la Commissione per averci invitato a questa audizione, segno di grande sensibilità istituzionale, che noi apprezziamo vivamente e sinceramente. Mi sembra che le proposte di legge dei deputati Spini e Boato siano assolutamente condivisibili, in quanto con esse si coglie il bisogno, che da parecchi anni tutti noi avvertivamo. Quindi esse vanno sicuramente appoggiate con il massimo della convinzione.
Se posso avanzare un piccolo suggerimento - peraltro mi rendo conto delle difficoltà che esso potrebbe creare -, questo consisterebbe nella possibilità di prevedere di aggiungere il nome religioso a quello anagrafico. Mi rendo ovviamente conto che esistono delle difficoltà anche di ordine burocratico, però forse queste non sono insuperabili; parlo dei religiosi e di alcune ristrettissime categorie. Faccio osservare peraltro che sotto il profilo della sicurezza molti di noi sono conosciuti con il nome religioso, piuttosto che con quello anagrafico. Per esempio, il nostro vicepresidente, Swaminj Hamsananda, è conosciuto da 2 mila persone come Swaminj Hamsananda, mentre solo da venti persone come Elisa Grappoli. Quindi, forse anche sotto il profilo della sicurezza, questo potrebbe essere un buon suggerimento. Con questo io ho concluso e vi ringrazio.

TIZIANO RIMOLDI, Giurista dell'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7o giorno. Onorevole presidente, onorevoli



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deputati, innanzitutto vorrei esprimere il plauso dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7o giorno per l'iniziativa odierna. La Chiesa Avventista, sin dalla sua nascita ufficiale a metà del XIX secolo, ha posto a fondamento della sua azione nella società il rispetto e la promozione della libertà religiosa, ritenendo pertanto necessario sostituire la cosiddetta legislazione sui culti ammessi.
La Chiesa cristiana avventista del 7o giorno valuta nel complesso positivamente le proposte di legge presentate dagli onorevoli Boato e Spini. Allo scopo di migliorarne l'efficacia, ma anche per snellire i lavori di questa giornata, quindi per non tornare successivamente sull'argomento con un altro intervento, vorremmo permetterci di proporre alcuni piccoli emendamenti: tutti vanno nella direzione di migliorare l'efficacia delle proposte di legge in questione e a nostro modesto avviso nella direzione di promuovere la libertà religiosa innanzitutto della persona umana, intesa come singolo, prima ancora che nelle confessioni religiose, nelle quali essa dispiega la sua personalità.
Anche raccogliendo quanto testé detto dal presidente Zaccaria, circa l'ipotesi di inserire alcuni articoli che diano sostanzialmente un carattere definitorio, noi proponiamo di inserire nell'articolo 1 un rimando o il testo intero degli articoli 1 e 6 della dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione, approvata dall'ONU nel 1981. Credo che l'Italia abbia una tradizione consolidata nel sostenere e nel promuovere le dichiarazioni dell'ONU. Pertanto crediamo non sia fuori luogo poter fare questo rimando.
Per quanto riguarda l'articolo 4, noi riteniamo che, con riferimento all'ultima frase del comma 2, sarebbe utile poter aggiungere un piccolo inciso, cioè che dovrebbe essere sentito



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il minore. Ciò sarebbe in armonia con le dichiarazioni internazionali, in questo caso con la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, anche questa emanata in ambito ONU. Nel momento in cui si decide di un qualcosa così importante come l'adesione alla fede religiosa del papà o della mamma, o comunque di argomenti estremamente spinosi, credo sia utile poter sentire il parere della persona interessata.
Per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 8, noi ci permettiamo di proporre che, per quanto riguarda le esequie, esse dovrebbero essere concesse a tutte quante le confessioni religiose, a prescindere dal riconoscimento o meno della personalità giuridica. Questo anche per tenere conto di quel sentimento, così ben compreso dalla cittadinanza italiana, che è quello del rispetto della pietà verso i defunti. Quindi, riterremmo opportuno poter evitare di subordinare questo rispetto e questa pietà al riconoscimento della personalità giuridica.
Per quanto riguarda l'articolo 10, l'onorevole Boato non ce ne vorrà, ma preferiamo maggiormente la formulazione del medesimo articolo fatta dall'onorevole Spini, che aggiunge un terzo comma, con riferimento al quale però ci permettiamo di suggerire che, anziché parlare di approvazione - stante che l'articolo 10 in realtà riconosce un'ampia facoltà di designazione da parte delle confessioni religiose delle figure dei ministri di culto -, si potrebbe parlare piuttosto di autorizzazione, dato che l'approvazione viene data dalle confessioni religiose, mentre lo Stato autorizza eventualmente a compiere determinati atti.
Con riferimento all'articolo 11, in tema di matrimonio, riteniamo che sarebbe molto utile - ciò probabilmente preverrebbe moltissime confusioni, che si potrebbero avere nel



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futuro - che gli articoli di legge concernenti il matrimonio fossero letti dall'ufficiale di Stato civile. Riteniamo che questo non sia lesivo delle confessioni religiose, anche perché le leggi dello Stato credo siano da tutte le confessioni religiose qui presenti ossequiate e stimate. Quindi nessuna profanazione delle cerimonie religiose, ma piuttosto una separazione che va nel senso della laicità dello Stato (ad ognuno il suo): quindi riteniamo giusto che gli ufficiali dello Stato civile, anche per la salvaguardia dei coniugi stessi, procedano a questa lettura, che potrà poi essere attestata in maniera inequivocabile dal nulla osta che viene rilasciato.
Per ciò che concerne l'articolo 13, relativo alle raccolte e alla distribuzione di stampati all'interno dei luoghi di culto, riteniamo che sarebbe opportuno inserire alla fine di tale articolo che esse avvengono liberamente, senza autorizzazione o ingerenza da parte degli organi dello Stato, e che sono esenti da qualunque tributo.
Per quanto riguarda gli articoli restanti, ci limiteremo a svolgere alcune brevi osservazioni. In primo luogo, riteniamo che, proprio per una sostanziale eguaglianza tra le confessioni religiose - e, ancora una volta, non tanto a beneficio delle confessioni medesime quanto, piuttosto, dei singoli - sarebbe giusto assicurare la deducibilità di quella famosa somma, pari a circa mille euro, ad ogni confessione religiosa che ottenesse la personalità giuridica. Introdurre tale misura - le cui ragioni, ripeto, non vanno rinvenute nella presunta volontà di agevolare le diverse confessioni (al cui sostegno, i rispettivi fedeli certamente contribuiranno in base ai suggerimenti del loro cuore e non già all'esistenza di uno sgravio fiscale) - rappresenterebbe un risultato assai significativo: esso si sostanzierebbe nella possibilità di estendere quella facoltà sinora



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riconosciuta alle confessioni firmatarie di intese a tutte quelle confessioni che siano dotate di una struttura tale da consentire loro il riconoscimento della personalità giuridica.
Come annotazione generale, proprio per lasciarci alle spalle un passato non sempre rivelatosi positivo, vorremmo che la competenza della decisione circa la personalità giuridica delle confessioni religiose piuttosto che al Ministero dell'interno passasse alla Presidenza del Consiglio, presso la quale, diverse commissioni tra cui quelle per la libertà religiosa ed un'altra per le intese, potrebbero efficacemente portare a termine l'iter richiamato .

RICCARDO GROSSI, Rappresentante dell' Istituto buddista italiano Soka Gakkai. Esprimo un sincero ringraziamento, a nome dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, per l'opportunità di essere sentiti, oggi, in questa Commissione. Rivolgo, pertanto, un sincero ringraziamento al presidente e a gli onorevoli deputati qui presenti.
L'istituto buddista italiano Soka Gakkai è ente riconosciuto - secondo la legislazione, ahimè datata, del 1930, sui culti ammessi - dall'anno 2000. Avendo vissuto tutto l'iter burocratico resosi necessario per ottenere tale riconoscimento, accogliamo con vivo interesse e grande soddisfazione la formulazione di una proposta di legge finalmente diretta ad avvicinare gli enti dotati di intesa a quelli provvisti soltanto di personalità giuridica. Al riguardo, esprimo un sincero ringraziamento, specialmente al relatore del provvedimento, professor Zaccaria, perché questo grandissimo sforzo, attualmente posto in essere dal nostro Parlamento, produrrà grandissimi risultati e permetterà una fortissima integrazione tra gruppi religiosi, consentendo allo Stato di vedere il fenomeno religioso con un occhio meno sospettoso. In tal senso, ritengo che il provvedimento al nostro esame sia frutto del massimo sforzo



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compiuto dalle forze politiche parlamentari per produrre un testo vicino alle esigenze del paese. Accogliamo, altresì, con vera soddisfazione la formulazione dei primi quattro articoli che, in realtà, concretizzano il contenuto del dettato costituzionale, rimasto in applicato per lunghi anni: ciò che ci soddisfa, in modo particolare, è la formulazione dell'articolo 8. Apprezziamo con piacere che lo spirito del provvedimento sia quello di rimuovere tutti gli ostacoli che sinora hanno impedito ad una parte dei cittadini l'esercizio del proprio culto (faccio riferimento agli appartenenti alle Forze armate, agli appartenenti ai servizi di Polizia, ai degenti in ospedale o in case di cura per motivi di salute, e tutti coloro, costretti, per motivi diversi, nelle strutture obbliganti): si tratta di una vera innovazione che permette di realizzare il principio costituzionale della libertà religiosa.
Riteniamo estremamente positivo anche l'impegno trasfuso nell'articolo 12 della proposta di legge, in ordine alla libertà di coscienza, al rispetto e alla tutela di tutti i gruppi religiosi all'interno delle scuole e nelle strutture che forniscono insegnamento. Ci permetteremo, però, di evidenziare, e quindi di suggerire, una piccola modifica o, comunque, una possibile integrazione a quanto previsto dall'articolo 22 del provvedimento, che prevede una serie notevole di benefici a favore degli enti religiosi. Dalla formulazione dell'articolo, sembrerebbe, infatti, che di questi benefici possano godere solo gli enti religiosi maggiormente rappresentativi sul territorio del comune: suggeriremmo di estenderne il riconoscimento a tutti i gruppi religiosi, salvaguardando, al contempo, le minoranze. Per il resto, esprimiamo un sincero ringraziamento e un grande apprezzamento per questo progetto di legge che auspichiamo venga prontamente approvato.



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PAOLO PICCIOLI, Rappresentante della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova. Rivolgo un sentito grazie a voi per averci invitati in questa sede: apprezziamo molto che le diverse pluralità esistenti nel paese siano interamente prese in considerazione.
Ciò che dirò è a prescindere dagli argomenti che interessano la nostra confessione religiosa, la quale opera ed è presente in Italia sin dalla fine dell'ottocento e, quindi, come tale, non rappresenta un «nuovo culto» (al quale, tuttavia, veniamo talvolta associati). La nostra storia ha inizio prima dell'affermazione della Costituzione ed è degna di rispetto: siamo perciò grati di questa apertura, e apprezziamo pure che la Corte costituzionale, in ben tre sentenze, abbia esaminato le nostre problematiche e le abbia accolte, nonostante l'abitudine del legislatore di privilegiare le confessioni regolate da accordi ed intese. La legge sulle onlus, le leggi regionali sui contributi ed altri atti normativi, compreso un provvedimento recente, riservano, infatti, benefici o riconoscimenti alle sole confessioni religiose regolate da intese ed accordi: un progetto di legge a carattere generale come questo al nostro esame è pertanto di basilare importanza ed è altresì auspicabile che, per suo tramite, le confessioni religiose, destinate - per scelta o altre ragioni - a non essere mai regolate sulla base di intese, possano ottenere uno status giuridico, se non del tutto equivalente alle prime, almeno idoneo ad assicurare loro un trattamento paritario. Diversamente, qualora la proposta al nostro esame venisse approvata, la differenziazione tra le confessioni da questa regolate e quelle disciplinate da intesa potrebbe divenire davvero notevole.
Per illustrare il problema, vorrei richiamare l'articolo 12 sull'insegnamento nelle scuole, il quale non prevede che l'insegnamento culturale delle altre materie abbia tutela, tutela



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che invece prevedono le intese. In altri termini, le intese, o le leggi che le approvano, tutelano gli alunni da forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline: questa tutela non è prevista per gli alunni delle confessioni che non otterranno l'intesa per vari motivi.
Inoltre, lo stesso articolo non prevede - come invece fanno le intese - che gli incaricati della confessione possano intervenire ad esporre il fatto religioso. Tale disposizione - così come molte altre incluse in un promemoria che metteremo a vostra disposizione - potrebbe creare uno status giuridico di livello inferiore per le confessioni prive di intesa.
Per quanto riguarda l'articolo 13, esso mi pare ispirato al Regio decreto del 1930 relativo alle affissioni, suscitando alcune perplessità. Infatti, sembra che possa essere sottoposta a controllo anche la libera evangelizzazione. In realtà, le disposizioni di legge sono molto ampie; addirittura il decreto legislativo n. 170 del 24 aprile 2001, che ha inglobato altre disposizioni precedenti, prevede addirittura la vendita senza autorizzazione ed in qualsiasi luogo di stampa a cura di partiti e sindacati. Il tenore della disposizione fa invece supporre che la stampa e la diffusione del proprio credo possa essere soggetta a limitazioni, aspetto di per sé preoccupante.
Inoltre, vorrei menzionare anche l'articolo 20. Esso, pur essendo inevitabile, suscita in me alcuni interrogativi. Infatti, esso riguarda la perdita dei requisiti in base ai quali è stato concesso il riconoscimento della confessione. Tale articolo si rivolge anche alla confessione e non solo ad un ente. Qual è la portata di questa norma? Quali poteri discrezionali fanno capo all'organo dello Stato? È compresa la revoca del riconoscimento giuridico della confessione? In base a cosa può avvenire tale revoca?



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L'articolo 22 concede ampia discrezionalità alle autorità competenti, tramite la frase «tenuto conto delle esigenze religiose della popolazione». In base a tale locuzione i comuni respingono le richieste in campo urbanistico. È noto ai nostri amici presenti quanto sia difficile ottenere pochi metri quadri di terreno per costruire un edificio di culto. Infatti, non sono mai ravvisate le esigenze di quella parte di popolazione che professa un certo culto. Quindi, occorrerebbe prendere in considerazione anche tale articolo.
L'articolo 26 è stato ben commentato da Gianni Long, membro della commissione esaminatrice del disegno di legge. Egli diceva che esistono alcune confessioni religiose che hanno ministri di culto non professionisti, essendo la loro retribuzione contraria allo statuto. Esistono infatti alcune confessioni religiose che per principio (condivisibile o meno) non prevedono ministri professionisti. In base a tale principio, un ministro di culto può allora lavorare, ad esempio, come dipendente comunale, pagando regolarmente i contributi previdenziali. Inoltre, in qualità di ministro di culto egli deve pagare ulteriori contributi. Questo doppio pagamento non è giusto. Per tale motivo i disegni di legge precedenti, sia quello Berlusconi che quello riferito al precedente ministero Prodi, prevedevano il verbo «possono». Una persona che già lavora e si mantiene grazie alla propria attività dovrebbe essere apprezzata dalla società italiana. Tuttavia, secondo tale articolo deve versare due volte i contributi previdenziali. A mio avviso, occorre prendere in considerazione tale problema.
Tornando all'articolo 4, il primo comma afferma: «Nel rispetto della loro personalità e senza pregiudizio della salute dei medesimi». Il predetto Long ha subito riferito tale comma a due casi specifici: ai Testimoni di Geova, relativamente alle trasfusioni di sangue, e alle sette plagianti. Tutto ciò a noi



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interessa relativamente perché, senza entrare in dettaglio, i nostri problemi sotto questo profilo sono stati risolti da tempo,. Pertanto, non faccio riferimento alla questione delle emotrasfusioni, bensì al plagio, che può essere reintrodotto dalla finestra, dopo essere stato abolito con sentenza del 1981 proprio per non far condannare un sacerdote cattolico. Relativamente alla locuzione «senza pregiudizio per la salute», il professore Rescigno (quindi non un giurista qualunque ha affermato che il concetto di salute è troppo generico e può essere adoperato come strumento per qualsiasi concetto od azione limitativa. Lo stesso Long, da me prima citato, critica tale locuzione. In effetti, la commissione ha corretto il 13 ottobre 1999 il testo dell'articolo 4, approvando un emendamento nel quale era prevista la locuzione: «senza pregiudizio alcuno per i medesimi».
L'aggettivo «alcuno» rende tale norma più vasta e consente maggiore tutela. Long si chiede cosa può accadere al genitore che proibisce l'istruzione ai propri figli, mantenendoli nella completa ignoranza. Non si tratta di una fattispecie da cui tutelarsi? E non sono possibili casi in cui questa tutela dovrebbe essere prevista? In base a queste ragioni il legislatore intese completare il codice civile. Con la legge del 28 marzo 2001, all'articolo 333 ha aggiunto la seguente frase: « la condotta pregiudizievole è di colui che maltratta o abusa del minore, sia genitore che convivente». Possono allora esistere altri pregiudizi oltre a quello relativo alla salute? Per evitare di inserire il concetto di plagio, a nostro avviso sarebbe stato meglio ritornare alla soluzione accolta dalla commissione nel 1999, con le parole «senza pregiudizio alcuno». Si tratta infatti di una locuzione più rafforzativa ed onnicomprensiva.
Vi ringrazio per la bontà con cui mi avete ascoltato e per la vostra cortesia.



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PRESIDENTE. Siamo noi che la ringraziamo.

GIORGIO RASPA, Consulente legale dell'Unione Buddhista italiana. Signor presidente, onorevoli deputati, vi ringrazio per l'opportunità concessa all'Unione Buddhista italiana di essere presente e partecipare in questa maniera ai lavori parlamentari.
Preliminarmente faccio presente che, fin dal marzo 2000, l'Unione Buddhista italiana, come del resto si legge anche negli atti di lavoro della Commissione, ha stipulato un'intesa con il Governo italiano che, a tutt'oggi, deve ancora essere recepita dall'ordinamento.
Per quanto ci riguarda questa situazione di attesa ha fatto maturare la necessità di una legge quadro che regolamenti il diritto di libertà religiosa e il riconoscimento delle fedi. Infatti, non si può più parlare soltanto di un problema di principio, ma di un atto dovuto da parte del legislatore, che ormai non può non tener conto dei cambiamenti intercorsi negli ultimi decenni nella società italiana, anche per effetto dei processi migratori e della necessità di integrare queste nuove componenti nel tessuto sociale nazionale, anche attraverso la piena possibilità di professare il proprio credo religioso.
Quindi, l'UBI, forte di questa sua esperienza di attesa e di lavoro con il Governo italiano, ritiene urgente e improcrastinabile una legge che possa garantire a tutti, a prescindere dal proprio credo e dalla propria fede, i medesimi diritti e la medesima tutela.
Detto questo, riteniamo di poter sottoporre all'attenzione della Commissione, in particolare del relatore, professor Zaccaria, brevi spunti di riflessione che, peraltro, sono più analiticamente contenuti in un breve documento che lasceremo agli atti della Commissione. Tali spunti potrebbero infatti risultare utili per la disamina dei progetti di legge in questione



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e per la prosecuzione delle varie fasi dell'iter legislativo.
Preliminarmente mi riallaccio a quanto già sottolineato dal pastore Bogliolo in relazione al problema delle confessioni religiose, con o senza personalità giuridica; infatti, in qualche occasione la normativa caratterizzante entrambi i progetti di legge si riferisce solamente alle confessioni religiose dotate di personalità giuridica. Faccio riferimento all'articolo 8 del progetto Spini, in materia di esequie di soggetti in servizio presso Forze armate o di Polizia e così via, all'articolo 10 di entrambi gli atti, in materia di rilevanza per l'ordinamento nazionale di atti posti in essere dai ministri di culto, all'articolo 11, in materia di celebrazione di matrimonio, e all'articolo 26, in materia di iscrizione dei ministri di culto al fondo di previdenza per il clero.
Tali dizioni, cioè «confessioni religiose con personalità giuridica», non sembrano poter consentire un'automatica estensione - o un'estensione anche in sede interpretativa - delle disposizioni, anche in favore delle confessioni religiose il cui ente esponenziale abbia personalità giuridica. Quest'ultimo è il caso dell'UBI, che essendo unione di diverse associazioni religiose buddiste - anche se la questione si ripropone per altri casi - ha personalità giuridica non come confessione religiosa, ma esclusivamente come ente rappresentativo delle associazioni che lo compongono. Le associazioni religiose rappresentate sono 42, di cui soltanto tre, oltre l'Unione buddista italiana e una fondazione di carattere culturale, sono riconosciute.
Si consideri poi che le disposizioni relative all'attribuzione della personalità giuridica sono identiche sia per le confessioni religiose sia per i loro enti esponenziali. Quindi, vi è già l'indicazione in entrambi i disegni circa un allineamento sia del concetto della persona confessione religiosa sia del suo



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ente esponenziale. Di conseguenza, ogni qual volta si indicano soggetti con personalità giuridica nell'ambito dei progetti di legge, si dovrebbe far sempre riferimento oltre che alle confessioni religiose anche ai loro enti esponenziali.
Inoltre, vi sono due ulteriori questioni che potrebbero essere fatte oggetto di una maggiore specificazione, in riferimento alla disposizione generale dettata dall'articolo 40. Mi riferisco all'articolo 23, in cui si prevede che associazioni e fondazioni aventi finalità di religione o di culto possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica secondo le norme del diritto comune.
In alcune intese, come quella riguardante l'Unione Buddhista italiana, è previsto che l'iter per il riconoscimento di associazioni e fondazioni facenti capo o, come nel caso dell'UBI, partecipanti all'ente esponenziale, veda coinvolto l'ente esponenziale stesso in misura più o meno pregnante, a garanzia dell'affiliazione alla confessione religiosa del soggetto che chiede il riconoscimento.
In questi casi non riteniamo possa dirsi che le intese prevedono, in contrasto con l'articolo 20 della Costituzione, trattamenti restrittivi nei confronti di associazioni aventi fini di religione o di culto, in quanto tali soggetti nel richiedere il riconoscimento della personalità giuridica assumono essi stessi, quale presupposto per il riconoscimento, proprio di aderire a quella confessione religiosa che ha stipulato un'intesa con lo Stato, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione; quindi, trattasi di soggetti che intendono regolare o osservare un rapporto religioso secondo la normativa dell'articolo 8. Si ritiene pertanto che almeno l'articolo 23 sia integrato, nel senso di far salve le regole particolari in materia previste dalle intese. Lo stesso chiediamo per quanto riguarda l'articolo 26 sull'iscrizione dei ministri di culto al fondo di previdenza per



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il clero. Infatti, l'articolo 26 nel prevedere l'estensione dell'articolo 42 della legge finanziaria del 2000 ai ministri di culto, in sostanza richiama la normativa della legge n. 903 del 1973, relativa all'istituzione del fondo di previdenza. Questa legge prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione. Alcune intese, principalmente quelle con le comunità ebraica, con l'UBI e con i Testimoni di Geova, stabiliscono la semplice facoltà di questa iscrizione. Essa deriverebbe, almeno per quanto riguarda l'UBI e i Testimoni di Geova, dal fatto che i ministri di culto non svolgono un'attività in via esclusiva, ma rappresenta quasi la regola lavorare nel contesto sociale; quindi, non si ritiene di dover usufruire del sistema di totalizzazione attualmente in vigore con la riforma Amato della previdenza sociale.
Pertanto, anche in questo caso, si chiede di sottolineare nel corpo del testo normativo di far salva la materia prevista dalle singole intese.
Infine un'ultima notazione sul recepimento delle intese. L'articolo 35 stabilisce che una volta stipulata un'intesa il disegno di legge di approvazione dell'intesa stessa sia presentato al Parlamento con allegato il testo. Proprio l'esperienza maturata dall'UBI dovrebbe far riconsiderare la necessità di introdurre un termine, ancorché avente mero carattere ordinatario, per la presentazione di tale disegno di legge; ciò, se non altro potrebbe significare l'indicazione di una volontà politica, quindi la possibilità di evidenziare dei ritardi non giustificati e non più giustificabili dopo sei anni di attesa.
Ringrazio ancora la Commissione ricordando che metteremo a vostra disposizione il nostro intervento scritto.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere che se qualcuno, in questa sede o successivamente, potesse consegnarci un intervento scritto ciò sarebbe gradito, in quanto sarebbe allegato agli atti e sarebbe utile per il nostro lavoro.



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NILOS VATOPEDINOS, Vicario arcivescovile per la Calabria e la Sicilia della Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale - Patriarcato di Costantinopoli. Signor Presidente, onorevoli deputati, è profondo il ringraziamento da parte della Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia per essere stati qui convocati. Per tale motivo Sua Eminenza il Metropolita è venuto da Venezia per manifestare l'apprezzamento per la situazione e le condizioni con le quali la chiesa ortodossa è stata accolta nel nostro paese.
Infatti, da sei anni - da quando cioè si sono conclusi i lavori preparatori -, attendiamo che si addivenga ad un'intesa. Chiaramente, in questi sei anni, i problemi si sono ingigantiti in modo incredibile: siamo giunti ad oltre un milione di fedeli ortodossi presenti in Italia. Da ciò sono derivati problemi con riferimento agli edifici di culto, all'insegnamento religioso, ai requisiti confessionali e statali degli insegnanti. Tutte problematiche che, cinque anni fa, per noi quasi non esistevano. Pertanto, mi sembra quanto mai appropriato il riferimento all'articolo 23. Infatti, occorre tenere presente il rapporto con le intese per ciò che riguarda le associazioni, a volte fasulle, che vengono create senza una effettiva presenza di fedeli.
Il testo in esame evidenzia invece come, in questi anni, sia maturata la coscienza del passaggio dai culti ammessi ad una accoglienza piena a garanzia del pluralismo. Pertanto, dopo sei anni, rimaniamo pazienti ai fini dell'intesa, sperando che finalmente anche il quadro di questo provvedimento ne possa semplificare l'iter. Quanto accaduto oggi ritengo sia fondamentale anche in considerazione del clima di collaborazione evidenziato di fronte ad una nuova situazione in Europa, che mi auguro potrà trovare soluzioni emblematiche proprio in questo paese, grazie alla vostra sensibilità nel renderci partecipi del dibattito su tali problematiche.



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ANNA MAFFEI, Presidente dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia. A nome dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, vorrei ringraziare dell'opportunità offertaci di essere ascoltati in merito alle proposte di legge recanti nuove norme sulla libertà religiosa che, se approvate dal Parlamento, abrogheranno definitivamente le ultime norme ancora in vigore della legislazione iniqua sui culti ammessi.
Rispetto ad entrambe le proposte di legge esprimiamo un parere favorevole e ci auguriamo che l'impostazione di fondo delle stesse non venga alterata. Gli articolati proposti ci appaiono, infatti, rispettosi dei principi di laicità, libertà e rispetto, che sono alla base della nostra Costituzione.
Questa iniziativa legislativa colma un deficit di libertà e di equità di cui ancora molti soffrono in Italia, fornendo finalmente a tutte le confessioni religiose - con intesa o senza - pari opportunità almeno per quanto riguarda l'esercizio delle libertà. Per tale motivo ci auguriamo che l'iter per l'approvazione della nuova normativa sia rapido e che non stravolga l'impianto del testo proposto. Si tratta di una riforma necessaria e attesa da lungo tempo che, una volta varata, colmerà finalmente una grave deficit di democrazia.
Anche noi vorremmo trasferire la competenza in ordine al riconoscimento della personalità giuridica dal Ministero dell'interno alla Presidenza del Consiglio, dove già esiste la commissione per la libertà religiosa e quella per le intese. Riteniamo che tale spostamento possa fornire un segnale di novità. Inoltre, anche noi ci associamo alla proposta della Chiesa Avventista volta a fare in modo che la lettura degli articoli del codice in occasione dei matrimoni sia svolta all'atto delle pubblicazioni, anziché durante la celebrazione del rito. Ciò al fine di salvaguardare la chiarezza delle rispettive competenze. Vorremmo altresì aggiungere la possibilità di



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permessi speciali per le festività religiose, prevedendo fino ad un massimo di quattro o cinque festività all'anno e magari anche due ore alla settimana per la preghiera, che il lavoratore potrà recuperare. Inoltre, vorrei sostenere la proposta formulata in ordine all'articolo 35, affinché la legge preveda un termine per la presentazione al Parlamento del disegno di legge relativo a nuove intese. Ritengo infatti che sia una vergogna far aspettare tanti anni per veder riconosciuto un diritto costituzionale.

ALAN RAFAEL NACCACHE, Presidente di Bené Berith Giovani. Signor presidente, componenti della Commissione, vi ringraziamo per averci dato la possibilità di fornire il nostro contributo ad un così importante lavoro. Il nostro intervento si svolge, comunque, nella consapevolezza che l'unico interlocutore dell'ebraismo italiano è e deve rimanere l'Unione delle comunità ebraiche italiane, rappresentate qui oggi dall'avvocato Renzo Gattegna e dalla delegazione dell'UCEI, da cui ci sentiamo egregiamente rappresentati.
Siamo preoccupati in ordine ad alcuni articoli che lasciano aperte le porte alla creazione di una molteplicità di interlocutori per una singola realtà religiosa. Ciò andrebbe contro corrente rispetto allo sforzo che l'ebraismo italiano ha fatto per riunirsi in un'unica istituzione, che comprende le più diverse realtà ebraiche, in alcuni casi anche molto eterogenee tra loro. Come ebrei, comunque, non possiamo non dimostrare grande apprezzamento per l'abrogazione dei culti ammessi e siamo d'accordo con coloro che hanno evidenziato quale priorità una rapida approvazione di questo provvedimento rispetto alle nostre preoccupazioni.



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Auspichiamo, inoltre, di poter addivenire ad ulteriori incontri per rendere il testo di legge veramente rappresentativo delle esigenze delle diverse realtà religiose, come evidenziato dalle richieste di modifica emerse in questa sede.
Credo che anche l'UCEI presenterà delle proposte alla luce dei 20 anni dalla firma della nostra intesa, ma anche alla luce degli aspetti che abbiamo affrontato rispetto alla legge n. 101 del 1989 che in questi anni si sono presentati.
Ringrazio di nuovo la Commissione per averci dato la possibilità di dare il nostro contributo a questa proposta di legge.

HOLGER MILKAU, Decano della Chiesa Evangelica Luterana in Italia. Egregio presidente, onorevoli deputati come decano della chiesa evangelica luterana ringrazio per questo momento di incontro, di ascolto, di reciproco riconoscimento delle realtà religiose in Italia.
Sono dodici anni che la Chiesa evangelica luterana italiana ha stipulato l'intesa con lo Stato italiano, la nostra chiesa è in parte di provenienza straniera - europea, tedesca e svizzera - quindi una realtà che rappresenta forse anche questi tentativi di cui abbiamo sentito parlare precedentemente.
Proprio per questo io valuto l'iniziativa di portare a compimento la proposta di legge degli onorevoli Boato e Spini come un significativo movimento verso l'Europa moderna alla quale ci stiamo avvicinando. Un'Europa consapevole delle sue radici sociologiche e religiose, ma aperta anche alla realtà religiose extraeuropee nuove e stimolanti. In qualità di decano e presidente del concistoro della CELI appoggio la proposta di legge degli onorevoli Boato e Spini e mi associo pienamente a ciò che il moderatore e della tavola valdese, Maria Bonafede, ha già esplicato; quindi, spero che la proposta di legge possa essere approvata quanto prima.



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La nostra chiesa, tra l'altro, fa parte della Federazione delle chiese evangeliche in Italia di cui l'attuale presidente, Domenico Maselli, è uno dei padri del testo al quale ci stiamo avvicinando e in un certo senso anche il promotore dell'incontro di oggi.
La CELI faceva parte della Federazione sin dal momento della sua fondazione - ben quarant'anni fa - e durante questi anni, in collaborazione e solidarietà, abbiamo trovato lo spirito di sostegno, lo spirito di fraternità e di consapevolezza per l'impegno nella società italiana sia nel campo dell'educazione sia nel campo caritatevole e culturale.
Speriamo che l'approvazione della legge sulla libertà religiosa possa promuovere lo spirito di collaborazione, un reciproco consultarsi e una congiunta crescita che sarà segno di una civiltà europea moderna aperta al dialogo, approfondendo i valori della democrazia e della cultura di tolleranza ad essa affidata.

PRESIDENTE. Grazie anche alla sintesi dei vostri interventi abbiamo un po' di tempo in più per la discussione.
Ci sono colleghi che vogliono intervenire?

MARCO BOATO. Credo che qualche domanda la volesse porre il relatore.

PRESIDENTE. Il relatore si riservava di intervenire al termine degli interventi.

ROBERTO ZACCARIA. Posso intervenire anche adesso.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Zaccaria.

ROBERTO ZACCARIA. La mia cautela nel rispondere nasceva anche dall'esigenza di favorire nel corso del dibattito,



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come in parte è avvenuto, uno scambio di punti di vista in modo da poter affrontare anche gli eventuali quesiti sollevati.
All'inizio dicevo che noi in qualche modo possiamo trarre alcune indicazioni dai vari tipi di disciplina che sono intervenuti in questi anni, fermo restando un punto che tutti hanno sottolineato, cioè quello relativo al fatto che l'approvazione di questa nuova legge avrebbe l'effetto di abrogare in maniera definitiva la normativa del '29, il che evidentemente sarebbe già un importantissimo risultato. Vi dico questo anche se alcuni colleghi, professori di diritto ecclesiastico, mi hanno fatto notare che nella normativa del '29 c'è almeno una disposizione che non meriterebbe di essere abrogata, cioè quella che afferma che la discussione in materie religiosa è libera; però questo non impedisce di abrogare quelle norme, salvando quelle valide ...

PRESIDENTE. Anche perché è stata inattuata per lungo tempo.

ROBERTO ZACCARIA. Sì, però questa non è una giustificazione. Il secondo elemento è quello che abbiamo citato all'inizio: individuare più chiaramente i vari regimi normativi perché naturalmente da una lettura attenta di questo testo e della legislazione vigente si evince chiaramente che vi sono di fatto nel nostro ordinamento dei regimi diversi; esistono, infatti, delle confessioni che non hanno il riconoscimento. Non sono riconosciute perché non l'hanno chiesto oppure perché non l'hanno ottenuto; comunque questa è una situazione di fatto dalla quale non si può prescindere.
Questo regime - chiamiamolo minimo dal punto di vista della tutela e del trattamento - è certamente un regime che comunque prevede e deve prevedere l'applicazione dei principi costituzionali che si riferiscono alla libertà religiosa e alla



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libertà delle confessioni. La Costituzione parla di tutte le confessioni; infatti, quando avete parlato delle esequie avete fatto riferimento alla necessità di estendere questi trattamenti a tutti i soggetti. Quindi il passaggio tra questa prima categoria e la seconda, riferita ai soggetti che hanno riconoscimento, è evidentemente un punto importante; infatti è stato sottolineato il fatto che non ci siano elementi di discrezionalità. Certamente il procedimento - Ministero dell'interno e il Consiglio di Stato - rappresenta un elemento di garanzia e d'altra parte la Costituzione fa già riferimento a questi elementi. Mi pare che la legge enunci che: il Consiglio di Stato nel formulare il proprio parere anche sul carattere confessionale del richiedente, accerta in particolare che lo statuto non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano e non contenga disposizioni contrarie ai diritti inviolabili dell'uomo: Questo offre dei punti di riferimento che naturalmente per le persone che sono qui presenti sono scontati, ma che certamente non lo sono da un punto di vista più generale; quindi, questo è un elemento portante. Lo statuto generale, in qualche modo, tiene conto di queste due situazioni; quindi, la risposta alla domanda che veniva posta che riguarda questa sottilissima distinzione tra la formulazione dell'onorevole Boato e quella dell'onorevole Spini è proprio tra questi due livelli il riconoscimento o il non riconoscimento.
Io credo che questa situazione, nel testo che verrà predisposto al termine di queste audizioni, debba essere meglio pensata su un piano generale perché questi trattamenti possano essere armonizzati anche alla luce delle considerazione che avete fatto anche perché alcune di queste sono di natura tributaria e devono essere attentamente valutare.
Quindi, l'ordinamento del riconoscimento è il secondo livello che emerge dalla normativa che diventa generale che se



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introdotta non solo ha l'effetto di abrogare la normativa del 1929-1930, ma anche quello di rendere meno necessarie le intese. Naturalmente, se tale normativa generale accogliesse una serie di istituti di cui abbiamo parlato anche oggi il problema delle intese si limiterebbe agli elementi di specializzazione e di particolare garanzia.
Secondo molti intervenuti, una volta stipulata l'intesa con il Governo, non è possibile che passi un tempo indeterminato perché tale intesa venga presentata in Parlamento: si tratta di un'esigenza che colgo perfettamente. Devo dire, però, che soprattutto di fronte ad una legge che garantisse di più sul piano generale la pretesa di avere l'intesa - e non parlo del passaggio tra Governo e Parlamento, che è una pretesa del tutto legittima - non può essere considerata un diritto. Questo è un punto che credo debba essere valutato: poiché è un'intesa deve presupporre che vi siano due soggetti che si trovano d'accordo. Certamente, tra coloro che usufruiscono della disciplina generale di questa legge, con i miglioramenti che introdurremo anche alla luce delle audizioni svolte, vi saranno coloro che vorranno avere un trattamento particolare: chiederanno le intese, le stipuleranno con il Governo e le porteranno in Parlamento per l'atto parlamentare di approvazione.
Oggi ed anche in altre situazioni si è posta una riflessione particolare su un istituto, quello del matrimonio, con il famoso problema della lettura degli articoli del codice civile, che sono un fatto di grande rilievo non soltanto da un punto di vista simbolico. A tale proposito si possono seguire due strade diverse, fermo restando che già alcune intese prevedono una disciplina particolare su tale materia. Gli interventi più numerosi che ho sentito anche oggi sostengono l'obbligo di legge degli articoli del codice civile al momento della pubblicazione,



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quindi al di fuori della celebrazione del matrimonio. Dobbiamo riflettere attentamente su tale punto in Commissione perché anche durante la discussione sulle linee generali in questa sede si è posto il suddetto problema. Le motivazioni sono diverse: da un certo punto di vista il fatto di accettare la lettura degli articoli del codice civile all'interno della celebrazione religiosa del matrimonio può avere un particolare significato. Bisogna vedere se si può dare una disciplina di carattere generale nella legge e poi stabilire meccanismi diversi all'interno di singole intese, magari più aderenti alla richiesta generalizzata dell'obbligo fuori del matrimonio ed al momento della pubblicazione. Questo è un punto sul quale credo che dovremmo riflettere e si tratta di uno di quegli istituti che potrebbero essere meritevoli di una disciplina specifica da parte delle intese.
Questo è quanto ritenevo di poter dire. Alcuni aspetti rimangono problematici non per me personalmente, ma come aspetto della discussione che si svolgerà in questa sede in seguito alle audizioni.

PAOLO NASO, Rappresentante della Tavola Valdese. Signor presidente, signori deputati, colleghi, la premessa del mio intervento è stata già espressa dalla moderatora Bonafede: si tratta di una buona legge da approvare in tempi rapidi e, mi auguro, con un'ampia convergenza delle parti politiche. Mi sembra che il tema alla nostra attenzione non sia un tema di parte: non può essere una bandiera di un settore del Parlamento. È un tema di civiltà giuridica, peraltro fortemente radicato nella storia costituzionale del nostro paese. Giustamente, la legge rimanda ad articoli costituzionali di grande rilievo e, come è stato opportunamente ricordato dal relatore Zaccaria, si tratta di una legge con una lunga storia: alcuni capitoli di tale storia sono stati scritti anche da forze politiche



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oggi all'opposizione. Quindi, l'auspicio della Tavola Valdese, ma credo in generale della federazione delle Chiese evangeliche italiane, è quello di un'ampia convergenza su un tema che esprime un'esigenza reale della società italiana di oggi.
Credo che il semplice colpo d'occhio di quest'aula, una sessione forse un po' eccentrica rispetto a quelle ordinarie, dia il senso della realtà viva del pluralismo religioso che si è attestato anche nel nostro paese, ancor più in una prospettiva europea.
Inoltre, credo si debba prendere atto del debito che il sistema politico italiano ha nei confronti di alcune comunità di fede che hanno subito, in età non lontanissime, pesanti e severe persecuzioni, anche utilizzando cavilli e strumenti della legge sui culti ammessi che si vuole qui abrogare. Quindi, anche in funzione del suddetto debito, l'auspicio è di un'ampia e rapida approvazione. Giustamente, il relatore Zaccaria richiamava la stratificazione legislativa italiana su tale materia: il Concordato, le intese, chi non ha le intese, chi non vuole le intese, e così via. Questo progetto di legge non è in grado di abolire tale stratificazione, ma certamente può ridurre significativamente gli spazi tra uno strato e l'altro.

ROBERTO ZACCARIA. Gli scaloni.

PAOLO NASO, Rappresentante della Tavola Valdese. Può avvicinare gli scaloni e può avere una funzione fortemente omogeneizzante. In questo senso, credo di potermi pienamente associare alle considerazioni puntualmente svolte dal professor Rimoldi delle Chiese Avventiste, in particolare su quattro temi, dei quali vorrei richiamare quello simbolicamente più rilevante. Dove stanno le competenze di tutte le materie che riguardano il riconoscimento dello stato giuridico? Nel Ministero dell'interno oppure, in funzione di quell'avvicinamento



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dei vari strati, nella Presidenza del Consiglio? Le intese avvengono attraverso un lavoro istituzionale della Presidenza del Consiglio. Perché non puntare a riconoscere tali competenze anche per il riconoscimento dello stato giuridico? Probabilmente, la questione è più psicologica che politica e tecnica: Presidenza del Consiglio significa politica generale, politica di indirizzo, mentre Ministero dell'interno può significare un intento legato alle questioni della sicurezza e dell'ordine pubblico. La nostra storia italiana prima della Costituzione repubblicana ha consentito l'utilizzo del Ministero dell'interno in chiave brutalmente repressiva.
La seconda questione riguarda l'articolo 8 sulla libertà religiosa degli appartenenti alle Forze armate, la questione delle esequie. Nel celebrare un funerale secondo un rito che non sia riconosciuto dal soggetto avente personalità giuridica non c'è alcun nocumento all'ordine pubblico o all'immagine dello Stato. Può capitare che vi sia una vittima nelle Forze armate che appartiene ad una comunità di fede che non abbia riconoscimento giuridico: non capiamo il senso di un limite così stretto che concede la suddetta possibilità soltanto alle comunità di fede che abbiano tale riconoscimento.
Sull'articolo 10 vi è l'unica differenza di significato fra le due proposte di legge. Crediamo che il terzo comma aggiunto della proposta Spini abbia un valore maggiormente inclusivo, e quindi lo appoggiamo. Come diceva il professor Rimoldi, ci parrebbe significativo introdurre un criterio per quanto riguarda la deducibilità di alcuni liberi contributi alle confessioni di fede: è sempre la policy della riduzione delle distanze fra le diverse stratificazioni. Sono evidenti i rischi di una possibilità di questo genere, ma non mancherà al legislatore di



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definire alcuni criteri, anche vincolanti, perché questi fondi siano assunti e gestiti con criteri di massima trasparenza nel pieno rispetto della legislazione.
Una considerazione di ordine squisitamente linguistico che vorrei fare è all'articolo 15, in relazione al diritto di celebrare i riti che fa riferimento alla parola « buon costume». È un criterio giuridico un po' vago; certamente nella storia italiana il «buon costume» ha una parte importante, ma poiché seguono altri criteri, ci chiediamo se questo espressione - peraltro in parte obsoleta - non possa essere più utilmente evitata.
Infine, e mi riferisco in particolare ad una richiesta esplicita del relatore Zaccaria, faccio una considerazione sulla scuola relativamente all'articolo 12. Qui le posizioni sono evidentemente diversificate. La posizione del sinodo delle chiese metodiste e valdesi - quindi il massimo organo di governo della chiesa -, recentemente ha elaborato una proposta per cui, così come si rifiuta l'idea di un insegnamento confessionale si rifiuta altresì l'idea di un insegnamento pluriconfessionale, vale a dire la possibilità di accedere a diversi insegnamenti confessionali, a seconda di un'opzione dello studente o della sua famiglia. A fronte di questo giudizio negativo su questi due modi di introdurre il fatto religioso, il sinodo delle chiese metodiste e valdesi, invece, suggerisce con forza l'idea dell'attivazione di un insegnamento laico di natura storico-religiosa: storia delle religioni, se vogliamo una formulazione tecnica più precisa. Il tutto è garantito da insegnanti formati e selezionati secondo i criteri ordinari validi per gli insegnanti, formati dall'università di Stato, vincitori di un concorso e comunque nominati allo stesso modo degli insegnanti di matematica di musica e che abbiano la capacità di introdurre il tema storico-religioso in un percorso formativo



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nell'ambito di una società multiculturale e multireligiosa. Credo che - ne siamo tutti consapevoli - questo sia un tema centrale per la formazione del cittadino.

PRESIDENTE. Dopo questo appello contro l'ope legis, il relatore vorrebbe interloquire su un punto con il dottor Naso.

ROBERTO ZACCARIA. Vorrei aggiungere una battuta molto rapidamente, perché ho dimenticato di dire nel breve intervento che ho svolto, che diverse relazioni hanno sottolineato il problema del ministro competente, auspicando un passaggio delle competenze in questa materia dal Ministero dell'interno alla Presidenza del Consiglio.
Come sappiamo il problema delle competenze nelle varie fasi storiche ha avuto soluzioni diverse: prima vi era il Ministero della giustizia che si occupava di questa materia. Essendo io relatore, devo registrare - almeno al momento attuale - quello che è l'andamento del dibattito, compreso anche l'interessante contributo che proviene delle audizioni. Tuttavia, prima di tutto il Ministero dell'interno non ha certamente più quella funzione a cui lei faceva riferimento. Nella sua storia può avere avuto certe caratteristiche, ma oggi è il ministro degli affari sociali che in qualche modo è stato indicato. Tuttora questa esigenza, secondo me, ha un valore in quanto in questo fenomeno, oltre ai profili di libertà che noi intendiamo tutelare e riconoscere, ci sono realtà che sotto i diversi tipi di apparenza possono presentare problemi che hanno rilevanza per l'ordine pubblico. E non soltanto questo tipo di problemi che possono essere grandi, ma anche quelli di natura più contingente e di minori dimensioni.
Secondo me, portare le competenze alla Presidenza del Consiglio può rischiare di condurre ad una responsabilità che, in qualche modo, è troppo generale. È vero che vi sono quelle



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commissioni che sono presso la Presidenza del Consiglio, ma è anche vero che noi, nel momento in cui vogliamo concedere maggiore libertà, dobbiamo essere certi che questa libertà sia trasparente. Quindi, mi pare che vi sia una motivazione che porta a ritenere attuale questa competenza, anche se dico questo con riserva.
Con riferimento al «buon costume», bisogna tenere presente che esso è presente nella Costituzione. Infatti, i paletti che pone la Costituzione con riferimento al buon costume non sono altro che principi fondamentali dell'ordinamento che hanno un loro significato particolare. Di questo dovremmo in qualche modo prenderne atto. D'altra parte anche lì ci sono oggi delle interpretazioni certamente molto più moderne ed evolute.
L'ultima considerazione è sulle scuole. Quando io parlavo all'inizio del fatto che bisognerà riflettere meglio su questo problema, secondo me questo esso non è completamente risolto, né dall'articolo 4 che riguarda in qualche modo il profilo individuale - peraltro sono d'accordo che una formulazione più ampia del pregiudizio sia in qualche modo auspicabile - né dall'articolo 12 che riguarda le scuole pubbliche.
Mi ponevo il problema che sempre più di frequente accade nella realtà d'oggi: alcune confessioni tendono a richiedere delle vere e proprie scuole (e non è il caso che lei ha esposto). Il nostro principio del pluralismo scolastico, sommato al pluralismo religioso, lo consentirebbe, ma certamente il problema va in qualche modo disciplinato. Eventualmente, aspetti più delicati di questa natura potrebbero in qualche modo essere oggetto di interesse. Allora, potremmo avere anche una tutela di profili che possono, allo stato, sembrare alquanto delicati.



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Le considerazioni che ho fatto sono problematiche, pertanto intendete il mio intervento come i vostri, vale a dire un contributo alla discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Boato voleva intervenire sul punto.

MARCO BOATO. Vorrei dialogare in particolare su un punto, sul quale anche altri potrebbero intervenire. Il collega Zaccaria ha risposto su un passaggio del dottor Naso che non si è ricordato che l'unico limite che vi è alla libertà religiosa indicato nell'articolo 19 della Costituzione, che purtroppo però non suona bene, è il seguente: «Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma individuale o associata e di farne propaganda ed esercitarne, in privato in pubblico, il culto, purché non si tratta di riti contrari al buon costume». Potrà non piacere oggi, nel 2007, questa espressione e tuttavia vi è anche una giurisprudenza costituzionale che via via nel tempo ha interpretato questo concetto - come la stessa giurisprudenza della magistratura ordinaria - in modo evolutivo, come diceva il collega Zaccaria.

PAOLO NASO, Rappresentante della Tavola Valdese. Era un auspicio di riforma.

MARCO BOATO. Noi non possiamo immaginare in una legge ordinaria quell'unico paletto che comunque c'è nella Costituzione.
Visto che ho preso la parola, brevissimamente, oltre che associarmi ai ringraziamenti, vorrei anche dire che c'è una ragione per cui - come molti di voi hanno ricordato - esiste una lunga storia di questa proposta di legge. Infatti, essa nasce



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nel suo contenuto all'inizio degli anni '90; già da allora fu elaborata e tuttavia non presentata al Parlamento. Fu presentata la prima volta dal governo Prodi nel 1997 - come voi sapete e come ha ricordato il collega Zaccaria -, ma non si riuscì a concluderne l'esame in quella legislatura (era la XIII) in quanto una parte - e sottolineo una parte, perché sto molto attento alle parole che uso - dell'opposizione di allora avversò ferocemente tale proposta normativa.
Oltre me, qualcuno ha giustamente ricordato - il collega Maselli in particolare era all'epoca il relatore ed io facevo parte anche allora della Commissione Affari Costituzionali - che vi fu un'impossibilità di approvazione, non tanto per eccesso di pervicacia da parte della maggioranza di allora, che è la stessa di oggi, ma per un tentativo eccessivo di ricercare comunque le convergenze. Per questo motivo, prevalse una logica di tipo ostruzionistico che ne impedì l'approvazione.
Siamo al paradosso - e forse è bene che ciò risulti - che, nella scorsa legislatura, nel 2002, il Presidente del Consiglio Berlusconi (gli do atto positivamente di questo, sia pure appartenendo alla parte avversa), insieme a nove ministri, a cominciare da Scajola, allora ministro dell'interno, compresi due ministri della Lega, presentò una proposta di legge pressoché identica a quella del governo Prodi; è pressoché identica anche alla proposta di legge che ho presentato e alla proposta di legge Spini, che ha soltanto un'unica differenza (alcuni di voi lo hanno ricordato), ossia il terzo comma dell'articolo 10; il collega Maselli mi ha detto che non è molto contento che sia stato aggiunto; quindi, anche su quel terzo comma vi sono opinioni diverse; sono questioni importanti, ma di dettaglio.
Tuttavia, dobbiamo renderci conto che, se, di fatto, nelle tre legislature (in realtà cinque, perché il primo progetto è del



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1990, della X legislatura), in cui è stata affrontata questa materia (questa volta spero che concluderemo, perché siamo partiti subito e tempestivamente con grande determinazione) non siamo risusciti ad andare in porto, è per il fatto che, nonostante il governo Prodi del centrosinistra ed il governo Berlusconi di centrodestra, due colleghi (in questo caso o ed il collega Spini) della maggioranza abbiamo ripreso lo stesso disegno di legge Berlusconi, per dare un segno di continuità istituzionale e di nessun pregiudizio ideologico, nonostante tutto questo, vi sono state fortissime resistenze. È presente fra noi, in questo momento (non lo nomino, perché non sarebbe corretto), qualche collega che questa mattina, in sede di un'altra audizione con la Conferenza episcopale italiana, ha sollevato un'enormità di dubbi su questa proposta di legge che pure il suo presidente del consiglio aveva presentato all'epoca, nel 2002.
Mi ricordo che, nel 2002, il relatore era il portavoce di Forza Italia, Bondi. Partecipai, al Senato, ad incontro tra il ministro Pisanu, succeduto a Scajola, ed il presidente del Senato, Pera, che dichiararono che questo provvedimento andava approvato e che, nel giro di sei mesi, probabilmente, sarebbe stata legge dello Stato. Eravamo nel 2003 e non si è riusciti ad approvare questa proposta di legge. Per due anni io, presidente di un gruppo di opposizione, in gran parte di opposizione, chiesi che la proposta di legge Berlusconi venisse calendarizzata! Questo è il paradosso!
L'ho voluto ricordare (e domando scusa al presidente e a voi tutti, perché è anomalo l'intervento che sto svolgendo) per farvi capire che è di uno straordinario interesse politico, culturale, istituzionale, costituzionale e (permettetemi di dirlo, anch'io sono un credente) religioso l'assenso unanime che oggi arriva sulla necessità di approvare questo provvedimento e i



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rilievi critici puntuali che in alcuni interventi sono stati fatti, che sono del tutto legittimi e costruttivi rispetto ad una proposta di legge che subirà delle modifiche; una unanimità che abbiamo qui, oggi. Questa mattina, il rappresentante della Conferenza episcopale italiana, monsignor Bettori, ha svolto alcune osservazioni su alcuni punti critici, ma ha detto che questo è un provvedimento importante di cui c'è assolutamente necessità nel nostro paese, anche per abrogare definitivamente la legge sui culti ammessi, come è stato più volte ricordato.
Sul versante della Conferenza episcopale italiana, come del resto era già avvenuto nel 2002, abbiamo avuto un sostanziale assenso, sia pure con qualche rilievo; del resto, anche alcuni di voi hanno fatto rilievi critici. Nonostante questo, le difficoltà sono enormi; pensate che tutti quelli che sono intervenuti sull'articolo 11 (l'ha rilevato giustamente il collega Zaccaria, poco fa), riguardante il matrimonio, hanno ribadito che preferiscono che gli articoli del codice civile, per una distinzione fra la funzione religiosa e la laicità dello Stato, siano letti dall'ufficiale di Stato civile prima della celebrazione del rito religioso, ossia all'atto in cui i nubendi si presentano per chiedere il nulla osta.
Dal punto di vista della mia sensibilità, sia politica che, starei per dire, ecclesiale, se me lo permettete, sono d'accordo con questa posizione; eppure, questo elemento, che era scritto in modo identico nel testo sia Berlusconi sia di Prodi, alcune settimane fa (qualcuno di voi l'avrà letto) ha avviato una campagna di stampa sul primo giornale italiano, il Corriere della Sera con il vice direttore Magdi Allam, il quale ha detto che questo articolo legittima la poligamia! Gli ho risposto duramente in una trasmissione sulla terza rete della RAI, dopodiché si è corretto, sostenendo che è formalmente legittimo,



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ma che, di fatto, legittima la poligamia, come se fosse immaginabile, nel nostro paese, che vi possa essere un ufficiale dello stato civile che dia il nulla osta a due nubendi che non siano in uno stato civile libero, ossia che siano già sposati! Questo è assolutamente folle! Non lo vuole Prodi, non lo vuole Berlusconi, non lo vuole Boato, non lo vuole Spini! Non c'è un parlamentare, in questo Parlamento, che si immagini di legittimare la poligamia!
Eppure questa a è stata la principale campagna ideologica contro questa legge non più tardi del novembre, del dicembre scorso, sul primo giornale italiano!
Questa audizione è di enorme importanza (mi auguro lo sia per tutti i colleghi parlamentari, per quelli presenti e per quelli che leggeranno gli atti parlamentari), perché da tante sensibilità e da tante storie anche spirituali e religiose, così diverse, come quelle che sono qui rappresentate, il fatto che giunga unanimemente l'esigenza di un'approvazione rapida, sia pure con alcune modifiche ed alcune correzioni, è un aiuto enorme.
Tuttavia, vi invito (questo vale per noi parlamentari, prima che per voi) a non sottovalutare l'uso a volte strumentale ed ideologico che della questione e della libertà religiosa viene fatto nella battaglia politica, come se l'identità religiosa fosse una clava da dare sulla testa degli altri, invece che un'appartenenza che ciascuno liberamente rivendica.

NILOS VATOPEDINOS, Vicario arcivescovile per la Calabria e la Sicilia della Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale - Patriarcato di Costantinopoli. Sul punto riguardante la lettura di fronte all'ufficiale dello stato civile vorrei porre in luce che questa è la prassi cristiana del primo millennio. In realtà il matrimonio romano anche nell'impero cristiano fino alla riforma gregoriana era il matrimonio classico; poi si andava in chiesa per la benedizione; quindi,



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non vedo in questo una profanazione, ma anzi il ritorno ad una disciplina della cristianità, unica.

PRESIDENTE. La ringrazio per questo riferimento.

DARIO TEDESCHI, Consulente dell'Unione delle Comunità Ebraiche in Italia. Presidente, la ringrazio. L'ebraismo italiano aveva già accolto ciò con un precedente provvedimento, che ritroviamo in questi testi di legge, su cui oggi interveniamo.
L'ebraismo ha sempre affermato con vigore la necessità di assicurare a tutte le religioni e a tutte le convinzioni, comprese quelle di chi non crede, pari dignità e tutela, naturalmente, entro i limiti della civile convivenza, ossia nei limiti del rispetto del buon costume (se ne è parlato prima) delle norme penali. La ragione sta nel fatto che la tradizione ebraica, da sempre, è per la libertà religiosa.
È un principio che è stato elaborato da millenni ed indica l'apertura ed il rispetto per le altre religioni e credenze, purché siano rispettati i principi fondamentali sui quali si deve fondare ogni società civile.
Vorrei ricordare che, coerentemente con quella posizione, nel preambolo all'Intesa all'ebraismo con lo Stato italiano, sottoscritta nel 1987, si vuole ricordare che i diritti di libertà, di coscienza e di religione, senza discriminazione, costituiscono principi universali da sempre aspirazione dell'ebraismo come sua antichissima tradizione.
Per quanto riguarda la proposta di legge, il relatore, professor Zaccaria, ha fatto un accenno alle convenzioni, ai principi di diritto internazionale e alla Costituzione. Non riteniamo che questo richiamo non sia pleonastico, perché costituisce l'esplicitazione in una legge ordinaria del principio contenuto nell'articolo 10 della Costituzione, secondo il quale l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del



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diritto internazionale generalmente riconosciute e rafforza dichiaratamente il concetto che la libertà religiosa e di coscienza ha cessato di essere un affare interno dello Stato, come la legge dei culti ammessi la considera, per collegarsi invece all'interno di un sistema più ampio di garanzie.
Sempre facendo riferimento al testo della legge, vi sono dei problemi a cui lei, professor Zaccaria, aveva già accennato: quello di identificare l'oggetto della tutela e, quindi, stabilire che cosa debba intendersi per religione o credenza, termini che ricorrono più volte nel testo senza che ne venga esplicitato il significato. Del resto, anche nella Costituzione si parla di confessioni religiose senza stabilire che cosa siano.
Riteniamo che sia estremamente difficile stabilire che cosa sia una confessione religiosa e, probabilmente, è pericoloso stabilire dei paletti perché una confessione religiosa si può atteggiare in diverse maniere. Del resto, si corre il rischio di limitare l'ampiezza della libertà religiosa assicurata dalla Costituzione e ci sembra che non sia il caso. Esiste a proposito più di una sentenza della Cassazione ed anche la Corte costituzionale si è riferita a questo concetto, esprimendo il principio che la natura di confessione religiosa può essere tratta da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto o da una comune considerazione, salva per l'interprete la possibilità di elaborare indici ulteriori. Tutto ciò è rischioso, però è più rischioso dare una definizione precisa nell'ambito di un testo legislativo.
L'elaborazione da parte dell'interprete di ulteriori indici è una materia delicatissima perché si rischia di sindacare la natura confessionale di un'associazione con criteri personali e non obiettivi. È significativo l'esempio di quel caso in cui dovrà decidersi se si fosse in presenza di un'associazione religiosa o di un'associazione a delinquere, in cui si sono avute ben due



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sentenze di Cassazione e tre sentenze di appello. Non so se poi sia stato definito ulteriormente, ma, comunque, questo dà la sensazione di quanto sia difficile dare una definizione di confessione religiosa.

PRESIDENTE. Credo che in Germania la soluzione sia stata diversa dalla nostra perché per quel caso sono stati condannati.

DARIO TEDESCHI, Consulente dell'Unione delle Comunità ebraiche in Italia. Altro problema è quello della cosiddetta patologia confessionale perché è difficile dare risposte adeguate che non violino il principio di libertà religiosa. Tuttavia, ci sono dei principi enunciati nella proposta di legge che, quando si garantisce la libertà di coscienza e di religione in conformità alla Costituzione, escludono implicitamente quelle confessioni i cui statuti, scritti o non scritti, contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, secondo la dizione dell'articolo 8 della Costituzione. D'altra parte, si prescrive che per il riconoscimento della personalità giuridica il Consiglio di Stato, nel formulare il proprio parere anche sul carattere confessionale del richiedente, dia delle indicazioni precise su quello che si deve intendere per contrasto o meno all'ordinamento giuridico italiano.
Vorrei fare un'ultima considerazione a proposito dell'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche. Nel testo dell'intesa che è stata conclusa con l'Ebraismo italiano si usa una formulazione più ampia e pregnante rispetto a quella che è stata usata nel testo delle due proposte di legge. Probabilmente, potrebbe essere utile fare riferimento a tutto ciò anche per dare uniformità; diversamente, si potrebbe avere una difformità di concetti che non giova alla chiarezza dell'interpretazione. Questi argomenti sono stati riferiti in uno scritto



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che l'Unione delle Comunità ha pubblicato nella sua rivista, la Rassegna Mensile, e, accogliendo l'invito del presidente, lo consegnerei alla segreteria.

MARINA VARLESE, Notaio della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Sono un operatore del diritto che ha avuto l'opportunità di seguire per ben vent'anni tutti gli aspetti pratici ed applicativi della normativa vigente, sia nella procedura di riconoscimento della personalità giuridica sia nelle trattative sull'Intesa. Propongo, quindi, alcune brevi osservazioni in merito alle proposte di legge, che raggrupperei in tre categorie, più un breve momento tecnico. La prima categoria è la procedura di riconoscimento della personalità giuridica, la seconda gli aspetti fiscali e la terza le attività consentite ai ministri di culto.
Per quanto riguarda la procedura di riconoscimento della personalità giuridica, gli articoli da 16 a 20 creano un sistema di barriere che a volte sembrano inappropriate e che dovrebbero essere riviste, in particolare alla luce della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali adottata dalla Comunità europea a Roma. La Convenzione stabilisce che ognuno ha il diritto di professare la propria religione, sia in privato che collettivamente, e gli Stati firmatari hanno l'obbligo di tutelare tale diritto, attribuendo il riconoscimento giuridico alle comunità religiose. L'articolo 18, ad esempio, prevede una cospicua mole di informazioni che deve essere poi prodotta e valutata affinché sia garantito il riconoscimento giuridico. Una confessione religiosa dovrebbe provare con questi documenti che possiede una legittima natura confessionale così come solide basi. Tale tipo di procedura potrebbe favorire l'introduzione di elementi di arbitrarietà o discriminazione nell'analisi. Il procedimento di revisione sembra mancare di precisi punti di riferimento e



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potrebbe non essere compatibile con la norme europee. Ad esempio, l'articolo 23 identifica esattamente gli strumenti giuridici attraverso i quali le confessioni religiose possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, ma dovrebbe essere fatto uno sforzo maggiore per evitare richieste, in sede di riconoscimento da parte degli organi competenti, che snaturino lo strumento giuridico prescelto (l'ente esponenziale della chiesa, che io ho costituito e che è stato riconosciuto nel 1993, ne è una testimonianza). Altrettanto importante è definire meglio la procedura per la modifica degli statuti, che è prevista all'articolo 20, soprattutto nei rapporti tra Ministero e Prefettura, e nei rapporti con i terzi, in particolare con riferimento all'eventuale revoca della personalità giuridica.
L'articolo 17 disciplina, poi, il riconoscimento delle organizzazioni che sono state costituite secondo la legge italiana, che hanno una loro sede in Italia e che designano i cittadini italiani come loro rappresentanti legali. Tuttavia, questo articolo andrebbe esteso anche alla cosiddetta presa d'atto di enti che hanno ottenuto già la personalità giuridica nei paesi d'origine, perché sono enti stranieri, e che operano in Italia sulla base del principio di reciprocità pur mantenendo la loro sede principale all'estero.
Ancora più rilevante è l'omissione di qualsiasi scadenza o tabella di marcia per il riconoscimento della personalità giuridica o l'eventuale presa d'atto. Noi riteniamo che sarebbe prudente ed appropriato introdurre qualche tipo di scadenza per l'esame della richiesta, per far sì che i richiedenti possano aspettarsi una risposta da parte del Governo in tempi ragionevoli. La legge Bassanini, n. 361 del 2000, è stata introdotta proprio per dare certezze e semplificare il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica per associazioni e



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fondazioni non religiose. Lo spirito della legge Bassanini potrebbe guidare le riflessioni del legislatore anche in merito alla futura legge sulla libertà religiosa. Il problema della definizione di precise scadenze riguarda anche il procedimento di intesa previsto dalle proposte di legge: il capitolo III della bozza, agli articoli dal 27 al 36, disciplina il procedimento in modo semplice e comprensibile. Il nostro unico commento concernente queste norme è che non includono ancora una volta nessuna scadenza e sarebbe utile ed innovativo in questo settore se si potesse ottenere qualche tipo di scadenza nel procedimento di approvazione.
Il secondo punto riguarda gli aspetti fiscali. Da questo punto di vista, la normativa coinvolge almeno tre o quattro categorie di enti: gli enti non riconosciuti, quelli riconosciuti, quelli riconosciuti che hanno stipulato un'intesa, a cui aggiungerei anche l'ente straniero che agisce in Italia sulla base del principio di reciprocità. Le proposte di legge non sembrano esaminare in modo adeguato e comprensivo il regime fiscale degli enti religiosi disciplinati da questa legge. Gli articoli 24 e 25 forniscono un quadro legislativo riguardo a questi problemi e stabiliscono che le organizzazioni religiose siano soggette a tassazione come qualsiasi altro ente avente finalità di beneficenza o istruzione. Queste norme sono da noi sostenute e tuttavia non danno risposta ad alcuni quesiti.
Ad esempio, i proventi di tali organizzazioni religiose, derivanti da donazioni, sono esenti da tassazione? I proventi derivanti da chiese che hanno stipulato intese con lo Stato italiano, derivanti da donazioni, sono già esenti da tassazione, ma non sembra che vi sia alcuna ragione per non concedere lo stesso tipo di trattamento agli enti religiosi disciplinati dalla futura legge, che abbiano o meno firmato un'intesa.



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Inoltre, le proprietà immobiliari degli enti religiosi sono esenti da tassazione? È un trattamento che oggi viene riservato alle chiese già riconosciute in Italia, ma sarebbe opportuno garantire parità di trattamento per tutte le chiese ed enti religiosi, siano essi o meno riconosciuti.
Ed ancora, sarà consentito a coloro che effettuano donazioni ad enti religiosi ottenere esenzioni o detrazioni fiscali per le donazioni effettuate? Le chiese che hanno stipulato intese già godono dei livelli massimi di esenzione fiscale consentite dall'ordinamento italiano, ma tale trattamento dovrebbe essere consentito anche agli enti religiosi disciplinati da questa nuova legge che non abbiano ancora stipulato intese.
Tali precisazioni sono essenziali, in particolar modo, per quelle organizzazioni, come la Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli ultimi giorni, che hanno scelto di non accettare contributi da parte dei governi nei paesi in cui operano. Alla pari di altre confessioni religiose la Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli ultimi giorni osserva scrupolosamente, a livello mondiale, il principio di non accettare nessuna forma di supporto da parte dei governi, di qualsiasi parte del mondo. Di solito, abbiamo constatato che questo tipo di approccio viene accolto favorevolmente nei paesi dove la chiesa è presente. In Italia, la Chiesa non accetterà il contributo dell'otto per mille, perché il trattamento fiscale di favore normalmente concesso ai culti religiosi riguardo a donazioni, reddito e proprietà, è considerato dalla chiesa un elemento sufficiente a permettere un autonomo sostentamento.
In merito, poi, all'attività permessa ai ministri di culto, gli articoli 10 ed 11 precisano e stabiliscono varie tipologie di comportamento ed atti dei ministri di culto. I ministri hanno diritto di celebrare matrimoni riconosciuti legalmente, se questi rispettano i requisiti previsti dalla legislazione italiana.



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Appoggiamo queste proposte; le troviamo appropriate. Il Parlamento potrebbe, tuttavia, considerare la possibilità di autorizzare altre attività, poste in essere dai ministri di culto. Ad esempio, la maggior parte dei ministri di culto desidererebbe potersi occupare dei fedeli che si trovano in ospedali, prigioni o che sono appartenenti alle Forze armate, anche senza siglare intese. Tuttavia, a volte è difficile per i ministri di culto compiere tali attività liberamente.
Il Parlamento potrebbe cogliere, inoltre, questa occasione per rivedere la questione dell'incompatibilità tra la qualifica di ministro di culto e le varie professioni ed incarichi, quali ad esempio notai ed avvocati. È un punto molto importante per confessioni religiose che hanno un clero laico, non professionale e non remunerato.
Per quanto riguarda l'ultimo punto, la chiesa presenterà alla Commissione un documento scritto, nei prossimi giorni, al fine di non portare via altro tempo per eventuali domande.

PRESIDENTE. Do ora la parola ai membri della Commissione per eventuali domande che intendano porre.

MERCEDES LOURDES FRIAS. Signor presidente, in sede di audizione ritenevo fosse più utile ascoltare anziché intervenire, ma alcuni degli ultimi interventi, in particolare, mi hanno stimolato a parlare. In primo luogo vorrei ringraziare tutti i presenti, oggi, per il contributo che ciascuno ha portato al dibattito su un provvedimento così importante. È importante, come ha già detto il relatore, onorevole Zaccaria, sia per quanto riguarda la parte più politica e culturale relativa alla libertà, sia per un'idea di paese che ancora deve compiere alcuni passi importanti per potersi definire democratico.
L'onorevole Boato ha parlato della convergenza che si è manifestata oggi, con un giudizio quasi unanime sul provvedimento



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e, ritenendolo importante, volevo sottolinearlo. Coloro che oggi sono presenti sono «gli altri» dal punto di vista del rapporto di forza (non necessariamente intesa in maniera esclusiva come potere) con lo Stato, le istituzioni ed il paese. Sono presenti le minoranze, non tanto dal punto di vista numerico ma perché vi è una minorità nel rapporto con lo Stato. Ciò deriva anche da quella stratificazione di cui parlava l'onorevole Zaccaria, poi ripresa anche dal dottor Naso. Sono d'accordo con Naso sulla necessità che vi sia un'ampia convergenza di tutti i gruppi parlamentari sul provvedimento e ciò non è scontato. Non è solo una questione di merito, perché il provvedimento riguarda anche l'idea di libertà e dei diritti degli altri. So che l'espressione «altri» è impropria; avrei necessità di altre parole italiane per esprimere ciò che intendo dire. Ci stiamo riferendo a confessioni che non sono giunte da poco in Italia con gli immigrati. Parliamo di una lunga storia, con ampi contributi alla storia ed alla cultura del paese.
Vi sono alcuni problemi, già elencati da qualcuno, che minacciano la possibile convergenza sulla proposta di legge. Qualcuno ha parlato dell'articolo 11 della questione del matrimonio, ma ve ne sono anche altri, forse meno espliciti. Vi è il timore che il provvedimento possa essere un modo per favorire lo spauracchio dei giorni moderni, cioè l'apertura rispetto ai diritti dei migranti. In parte è così. Come è stato detto, vi sono diversi provvedimenti che vanno verso l'idea di apertura e di riconoscimento dei diritti, come la legge sulla cittadinanza, quella sull'immigrazione, quella sulla libertà religiosa ed altre ancora. Però (anche se può sembrare scontato, intendo sottolinearlo in questa sede), una legge sulla libertà religiosa, oggi, in Italia è qualcosa che va al di là del rapporto con l'immigrazione. Infatti, i movimenti migratori in



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Italia sono recenti, riguardano gli ultimi trent'anni, mentre in questo caso stiamo parlando anche degli ebrei, un popolo che si «perde» nella storia. Lo stesso vale anche per altre confessioni cristiane non cattoliche, alcune endemiche dell'Italia come i Valdesi. Dunque, non si tratta di qualcosa legato ai migranti, anche se la loro presenza ha aumentato il numero dei fedeli e quello delle stesse confessioni. L'attenzione va posta anche su ciò, ma l'eccessiva sottolineatura di questo legame potrebbe essere utilizzato contro la stessa proposta di legge.
Non entro nel merito del provvedimento, ma mi soffermo su qualche punto. Sono d'accordo con il richiamo alle Convenzioni internazionali, che ritengo fondamentale anche per l'armonizzazione con la legislazione di altri paesi che, su questo aspetto, sono già molto avanti. Inoltre, penso che si debba approfondire la questione relativa al Ministero dell'interno, Presidenza del Consiglio. Avrei qualcosa da dire anche sulla risposta data dal relatore, onorevole Zaccaria, alle proposte emerse oggi. Va allargato il concetto.
Sulla questione del matrimonio, volevo capire dal dottor Rimoldi, se la sua proposta si riferisca a tutti, compresa la Chiesa cattolica, oppure se riguarda le confessioni che avranno maggiore riconoscimento, a partire dall'auspicata approvazione del provvedimento.
Infine, sottolineo l'importanza dell'unanimità di un giudizio positivo (non tanto sul merito quanto sull'opportunità di giungere ad un provvedimento legislativo) proveniente da parte di chi subisce le conseguenze negative dell'asimmetria esistente tra le diverse chiese e la Chiesa predominante in Italia.

FRANCO RUSSO. Vorrei riallacciarmi ad alcuni interventi che ho ascoltato e che hanno arricchito di molto la nostra percezione dell'importanza della legge.



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La prima questione è la seguente: ritengo anch'io che debba essere fatta una verifica puntuale relativamente agli articoli 16 e 20, relativi all'acquisizione della personalità giuridica, e le convenzioni internazionali (non possiamo che osservare scrupolosamente i dettati delle convenzioni internazionali). Chiederei al notaio intervenuta poco fa di farci pervenire una nota molto precisa al riguardo: in particolare, se lei ha rilevato alcune contraddizioni e difformità è bene che la Commissione approfondisca la questione.
La seconda considerazione è la seguente: se fossimo un paese normale - lo dico non polemicamente -, penso che fra l'ordine religioso e quello civile dovrebbe esservi una distanza abissale, lasciando le questioni di ordine religioso alla libertà degli individui, alla loro libertà di associazione.
Lo dico perché mi ha molto colpito l'intervento sull'articolo 11, in cui si richiamava la tradizione della chiesa cristiana all'inizio del primo millennio, quando il matrimonio era solo quello civile. Effettivamente, la società sarebbe di fronte ad un vincolo che vale per tutti e per tutte: il matrimonio stabilito secondo le leggi dello Stato (e lo affermo anche in previsione delle altre confessioni religiose con cui avremo a che fare), con l'apporto simbolico religioso dei credenti. Dovremmo lasciare alla libertà delle confessioni religiose quando leggere le norme del nostro codice civile. Non possiamo intervenire sulla libertà organizzativa delle diverse confessioni religiose. Il richiamo fatto ci illumina sull'importanza di mantenere separati i due ordinamenti.
La terza considerazione è la seguente (concordo al riguardo con la mia collega Frias). Ho inteso bene le argomentazioni molto rilevanti del relatore Zaccaria, relatore di questa proposta di legge, relative alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero dell'interno. Concordo con l'onorevole Zaccaria



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quando afferma che, ormai, il Ministero dell'interno stia evolvendo. Non è più il Ministero dell'ordine pubblico, ma della sicurezza e dei diritti (così lo ha voluto anche definire il ministro Amato e questa mi pare un'evoluzione molto positiva). È anche vero che le motivazioni offerte dall'onorevole Zaccaria hanno destato qualche problema, nel senso che non possiamo motivare l'eventuale competenza del Ministero dell'interno con la sussistenza di problemi di ordine pubblico per l'uso delle libertà che se ne può fare.
Onorevole Zaccaria, si dovrebbe riflettere tra la scelta che la Commissione e poi il Parlamento farà fra la Presidenza del Consiglio ed il Ministero dell'interno. Se dovessimo mantenere la competenza in capo al Ministero dell'interno dovremmo considerarlo come il ministero delle libertà e dei diritti e non viceversa.
La terza considerazione è la seguente e, al riguardo, concordo pienamente con alcune considerazioni dell'onorevole Zaccaria. Ritrovo uno spirito di libertà, nel senso che lo Stato meno legifera in capo delle libertà, mi si consenta il pasticcio, meglio è. Quindi, la strada che indicava l'onorevole Zaccaria e mi riferisco alla libertà dei singoli di esprimere e manifestare le proprie credenze religiose, al livello di riconoscimento da parte dello Stato delle intese, questa pluralità di approcci possono dare alle differenti confessioni che abbiamo ascoltato questa sera (alcune vogliono raggiungere l'intesa, altre vogliono ottenere semplicemente la personalità giuridica, altre non vogliono nemmeno il riconoscimento) la possibilità di trovare un proprio spazio di manifestazione.

GIANPIERO D'ALIA. Vorrei svolgere due considerazioni, anche perché credo sia opportuno che ci venga fornito anche un supporto scritto. Alcuni lo hanno già fatto e mi auguro che tutti lo possano fare.



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Comprendo bene le affermazioni rese dal collega Boato in merito alla difficoltà di arrivare all'approvazione di una legge che superi quella degli anni trenta relativamente ai culti ammessi. Le difficoltà obiettive ci sono e non nascono dalla logica del conflitto politico. Se fosse così, sarebbe ben poca cosa. Credo che le difficoltà nascano dal fatto che, probabilmente, lo Stato ha dovuto prendere atto dell'evoluzione del fenomeno religioso in Italia in questi ultimi anni: non era preparato a comprendere, a capire e, quindi, anche a legiferare al riguardo.
Relativamente a tale questione, abbiamo stilato una programma di audizioni differenziate: questa mattina sono stati auditi i rappresentanti della Chiesa cattolica che, come noto, hanno firmato il Concordato con lo Stato italiano. Questo pomeriggio sono stati auditi i rappresentanti delle confessioni religiose che hanno già stipulato delle intese con lo Stato o sono in attesa della definizione della procedura per farlo.
Si tratta di interlocutori istituzionalmente certi, mi si passi il termine laico, con cui il Parlamento può confrontarsi per individuare delle soluzioni adeguate alle esigenze e ai bisogni delle comunità religiose che ciascuna di voi rappresenta (in questo senso si può parlare propriamente di confessioni religiose). Domani saranno auditi i componenti della consulta dell'Islam, mondo variegato che non ha una propria organizzazione (anche nel nostro paese vi sono delle comunità religiose), molto sconosciuto - se vogliamo parlarci con onestà e con lealtà - che pone dei temi e delle questioni che certamente sono diverse da quelle che, ad esempio, si sono discusse e approfondite negli anni con voi.



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Con riferimento alle norme che devono completare il quadro dei rapporti fra lo Stato e le comunità religiose in genere, una parte del percorso è fissato dalla Costituzione, mentre una parte serve viceversa come complemento.
Al di là della questione dei tempi certi per la stipula delle intese, non è controversa la questione relativa alle intese. È controverso tutto ciò che rimane fuori dalle intese, vale a dire quale deve essere il contenuto delle intese, cosa dobbiamo intendere (nella legge dobbiamo cercare di precisarlo), per confessioni religiose, cosa, viceversa, non fa parte del contenuto delle intese o sotto il profilo oggettivo o sotto il profilo soggettivo delle confessioni stipulanti e degli enti stipulanti e cosa deve, invece, essere introdotto in una legge che deve stabilire un contenuto minimo di garanzie perché l'attività delle comunità religiose sia riconoscibile e riconosciuto dallo Stato e possa in qualche modo produrre effetti giuridici all'interno del nostro ordinamento.
Tali questioni sono obiettivamente complicate, indipendentemente dall'opinione politica che ciascuno di noi può avere, perché - lo ripeto - ci siamo arrivati tardi, come su tante altre questioni, per la verità, anche quelle legate al mondo dell'immigrazione, che sono state citate, che hanno bisogno, però, di una risposta efficace da parte del Parlamento e del legislatore.
Per questo, credo che il vostro contributo sia importante per la definizione di alcune questioni più specifiche relative al testo, che vorremmo approvare nella maniera più ampia possibile, in particolare con riferimento alla questione del riconoscimento della personalità giuridica. Infatti, se essa diventa una strada alternativa alla stipula delle intese, non sarebbe un fatto positivo per noi, ad esempio, ossia per le



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confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato o che sono in attesa di concludere questo tipo di procedimento costituzionalmente definito.
È assolutamente evidente che il contenuto e gli effetti che produce nell'ordinamento il riconoscimento della personalità giuridica di un'associazione o di una comunità non è indipendente da ciò che si stabilisce con riferimento alle intese. In riferimento all'articolo 11 in materia di libertà scolastica, ad esempio - è un nodo che dovremo sciogliere nel testo -, le scuole confessionali, ossia quelle religiose, possono essere autorizzate solo ed esclusivamente se disciplinate nelle intese o possono essere autorizzate, ad esempio, anche con riferimento alle comunità che non hanno quelle dimensioni istituzionali proprie delle confessioni religiose e che non hanno un radicamento o un'organizzazione che garantiscano un rapporto di cooperazione con lo Stato, ma che operano e vivono e hanno anche loro diritto di esistere nell'ambito della comunità?
Ovviamente, questi temi non hanno una facile soluzione e sono complessi, perché rischiano, se non bene equilibrati e disciplinati, di creare delle inevitabili disparità di trattamento.
Credo che l'incontro di oggi, soprattutto quello con voi, perché rappresentate un'altra parte importante delle comunità religiose organizzate e - uso un termine, per la seconda volta, improprio - «istituzionalizzate» nel nostro paese, sia importante, perché ci può dare un contributo sul piano tecnico per sciogliere una serie di nodi, così da approvare un testo che sia equilibrato e, soprattutto, utile a voi, al nostro paese e alla libertà di manifestazione e di organizzazione del sentimento religioso in Italia. Lo spirito è proprio questo.
Vorrei proporre solo un'altra considerazione sulla questione del Ministero dell'interno. Credo sia una giusta preoccupazione,



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soprattutto per le procedure aggravate e per l'eccesso di burocrazia. Ho avuto un'esperienza al ministero e mi rendo conto che i problemi che sono stati sollevati, che sembrano di piccola importanza, in realtà, sono importanti e fondamentali. Infatti, anche l'autorizzazione del ministro di culto per l'ingresso nelle carceri, per poter essere vicino a chi ha una religione diversa, costituisce un grande problema: non lo è, magari, per il prefetto o per l'amministratore che devono riconoscerlo, ma lo è per chi svolge quel tipo di attività.
Credo che tale problema vada connesso anche alla soluzione che si vuole dare al tema del riconoscimento della personalità giuridica, perché questi elementi non possono essere tra loro scollegati. Può piacerci o meno che la competenza sia attribuita al Ministero dell'interno, però, se i prefetti hanno una competenza su questa materia e si occupano, come ufficio territoriale del Governo e, quindi, non solo nell'esercizio delle funzioni statali proprie del Ministero dell'interno, ma nell'esercizio delle funzioni statali tout court, ossia come rappresentanti del Governo e dello Stato sul territorio e sulle province (questa dovrebbe essere la logica), è evidente che questo nodo va sciolto in questa chiave, più che nella chiave di lettura della tutela o meno dell'ordine pubblico.
Anche questo è un tema obiettivamente complesso, perché spostare le competenze alla Presidenza del Consiglio dei ministri su questioni che sono incardinate sotto il profilo delle competenze, dei procedimenti e delle attività nelle prefetture nel Ministero dell'interno, certamente può aggravare e complicare procedimenti che, già di per sé, sono complessi. Quindi, affronterei questo tema anche dal punto di vista di chi prima è intervenuto, sollevando una serie di questioni pratiche, oltre che di principio, ma che, alla fine, hanno una loro importanza particolare.



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GABRIELE DANIELE, Rappresentante della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova. Signor presidente, essendo l'ultimo ad intervenire, non vorrei sovrappormi agli interventi svolti dagli amici delle altre confessioni. Quindi, mi limiterò semplicemente a richiamare l'attenzione su un aspetto che abbiamo notato essere abbastanza diffuso all'interno di tutto l'articolato della legge. Per quanto riguarda i singoli articoli, invece, ci rifaremo ad una memoria, che lasceremo agli atti della Commissione.
Mi riferisco, in particolare, come già è stato evidenziato in vari interventi, ad una caratteristica che notiamo in vari articoli (articoli 10, 11, 14), la quale richiama delle disposizioni e, molte volte, dei benefici limitandoli alle confessioni aventi personalità giuridica. Si tratta di norme abbastanza significative: l'articolo 11 parla del matrimonio, l'articolo 14 degli edifici aperti al pubblico, tutelandone l'occupazione per le confessioni aventi personalità giuridica.
Mi richiamo brevemente anche all'articolo 22, che prevede disposizioni in materia di edifici di culto, favorendo la possibilità della loro costruzione alle confessioni dotate di personalità giuridica.
Spero di non fare un errore imperdonabile, ma tutte le confessioni religiose qui rappresentate hanno personalità giuridica o, comunque, hanno un ente avente personalità giuridica. Quindi, ritengo che queste norme o queste limitazioni non riguardino le confessioni qui rappresentate.
Non dimentichiamo, però, che in Italia ci sono molte confessioni religiose senza personalità giuridica, molte volte proprio perché, in base alle proprie credenze fideistiche, non vogliono chiederla od ottenerla. Dove può sorgere il problema? Il primo comma dell'articolo 8 della Costituzione prevede l'uguale libertà delle confessioni religiose. Come si diceva



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prima, questo comma è stato analizzato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 195 del 1993, di cui leggo un brevissimo stralcio: «Tutte le confessioni religiose sono idonee a rappresentare gli interessi religiosi dei loro appartenenti. L'esclusione da tali benefici di una confessione religiosa in dipendenza dello status della medesima, cioè in relazione alla sussistenza o meno delle condizioni di cui al secondo a al terzo comma - possiamo considerare l'intesa, ma anche il riconoscimento - della Costituzione, viene ad integrare una violazione del principio affermato nel primo comma del medesimo articolo». Questa sentenza è stata richiamata e di nuovo confermata dalla sentenza n. 346 del 2002, sempre della Corte costituzionale.
Pertanto, noi riteniamo di portare alla vostra attenzione l'opportunità o meno di mantenere queste norme limitative subordinatamente al riconoscimento della personalità giuridica. Naturalmente, lasciamo al legislatore la valutazione di conservarle o meno, però riteniamo che sia utile richiamarle proprio in una legge che ha come obiettivo quello di fissare norme per la libertà religiosa, anche delle confessioni che non hanno il riconoscimento giuridico.

TIZIANO RIMOLDI, Giurista dell'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7o giorno. Vorrei dare una risposta molto brevemente all'onorevole Frias. Attualmente la legislazione concordataria e quella derivante dalle intese, per comune opinione della dottrina giuridica più avvisata, ha una capacità di resistenza tale per cui la legge ordinaria - e la legge sulla libertà religiosa è una legge ordinaria -, non può disporre delle norme contenute in tale legislazione.
Pertanto, la normativa concordataria, che permette anche al sacerdote la lettura degli articoli del codice civile, rimarrà comunque in vigore, così come la normativa che, eventualmente,



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fosse contenuta in altre intese. Quindi, sì può disporre soltanto per il futuro. Aggiungo che, a mio modestissimo avviso, nulla vieta che, in futuro, nel momento in cui si andrà a valutare in maniera molto più approfondita la «affidabilità» (tra virgolette, e credo che ci siamo capiti), un'intesa possa eventualmente concedere quello che è già stato concesso da altre intese o dal Concordato. Quindi, come ricordava l'onorevole Zaccaria, in quella sede, potranno essere affrontate questioni specifiche come quella che qui viene in rilievo. Peraltro, in molte delle intese che prevedono la celebrazione del matrimonio ed il riconoscimento è stabilito, se non ricordo male, il requisito del possesso della cittadinanza italiana, che nelle proposte di legge non è previsto. Non so se anche di questo si debba tenere conto.

MARCO BOATO. Concordo con quanto è stato detto: l'articolo 40, primo comma, stabilisce espressamente che la legge non incide su accordi o intese già stipulati ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Essendoci una previsione esplicita, non si tratta di un problema di interpretazione.

PRESIDENTE. Nel ringraziare gli intervenuti a nome della Commissione, desidero aggiungere qualche breve considerazione.
Come avete constatato, la grande maggioranza della Commissione è disponibile ad affrontare il tema, com'è giusto, in modo veramente risolutivo. Credo non sfugga, tuttavia, che abbiamo alcune difficoltà.
La prima è l'asimmetria, storica, numerica e di collocazione, che caratterizza il mondo religioso. Essa rende le cose abbastanza complesse. Credo che saremmo ipocriti se non dicessimo che un dato viene considerato con particolare



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interesse almeno da una parte del mondo politico. Si tratta delle innovazioni apportate alla nostra cultura dalla forte presenza islamica, con tutto quello che, nel mondo attuale, consegue a questo tipo di scelta religiosa. Molto spesso si abusa del rapporto tra un settore dell'Islam ed il terrorismo. Come potete ben immaginare, questo è un punto delicatissimo. Il fatto è che, mentre bisogna approntare una legge che riguardi tutti, tutti non sono la stessa cosa, perché i soggetti che vengono in rilievo hanno diverse storie, collocazioni e rapporti con i problemi del mondo d'oggi. Questa è una delle difficoltà che abbiamo.
L'altra difficoltà è trovare un punto di equilibrio tra la pubblicizzazione che deriva da una legge e - come dire? - il carattere assolutamente intimo e privato della scelta religiosa. Come trovare un punto di equilibrio tra questi due aspetti è un'altra delle difficoltà che abbiamo.
Infine, credo non sfugga ad alcuno che siamo alla radice di una questione identitaria che non va eccessivamente formalizzata. In altre parole, la legge non può riconoscere: la legge, anche una legge sulla libertà religiosa, prende atto di quello che c'è già. E, in un momento come questo, sapete bene come le identità si leghino, molto spesso, ad opzioni comunitaristiche, di chiusura, quindi, e non di apertura.
Quelle che ho voluto brevemente indicare sono le radici dei problemi che abbiamo davanti in questo momento.
Vi ringraziamo molto perché oggi, in poco tempo, ci è stato offerto un quadro molto importante e molto chiaro anche di problemi che, come ha detto con la lucidità che lo caratterizza l'onorevole Zaccaria, non avevamo preso in considerazione; invece, ne abbiamo constatato l'esistenza ed intendiamo farcene carico.



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Della seduta di oggi sarà disponibile, nei prossimi giorni, il resoconto stenografico, che ciascuno di voi potrà rivedere. Ove riteniate di aggiungere qualcosa, ve ne saremo grati. Al resoconto stenografico della seduta odierna saranno altresì allegati i documenti consegnati rispettivamente dalla Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova e dall'Unione Buddhista Italiana.
Le audizioni proseguiranno domani e dopodomani, con varie organizzazioni a carattere religioso, dopo di che saranno definite alcune linee guida. Seguendo i lavori parlamentari, potrete vedere a che punto giungeremo e quali opzioni faremo. Ad ogni modo, vorremmo che l'interlocuzione non finisse qui. Se, nel corso dei nostri lavori, doveste avvertire la necessità di far pervenire segnalazioni o proposte, nelle forme che riterrete opportune, noi saremo assolutamente disponibili, perché vorremmo fare una legge che funzioni e che risponde alle esigenze che ciascuno di voi ha rappresentato in questa sede. Grazie.
Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17,50.

 

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