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CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

 

Mercoledì 27 giugno 2007

 

Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi.
C. 36 Boato e C. 134 Spini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 giugno 2007.

Valdo SPINI (SDpSE) esprime apprezzamento per la proposta di testo unificato presentata dal relatore, che conferisce snellezza e garanzia ai meccanismi autorizzativi per le confessioni religiose che vogliono ottenere la personalità giuridica. Per quanto riguarda i ministri di culto di confessioni religiose che non siano iscritte nell'apposito registro delle confessioni, dichiara di condividere la scelta di prevedere un apposito elenco

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tenuto dal Ministero dell'interno in modo che i ministridi culto siano conosciuti dall'amministrazione e possano esercitare i diritti che a loro competono. Pur in presenza di alcune perplessità su taluni punti specifici del testo proposto, ritiene che, nel complesso, esso costituisca sia più maturo e avanzato rispetto alle proposte di legge in titolo. Ritiene pertanto che sussistano tutti i presupposti perché la Commissione conclude rapidamente l'esame del provvedimento, che riveste grande significato etico e politico. Preannuncia quindi che il suo gruppo si adopererà per ottenere che sia iscritto al più preso nel calendario dei lavori dell'Assemblea, al fine di una celere approvazione da parte della Camera.

Marco BOATO (Verdi) esprime apprezzamento per la proposta di testo unificato predisposta dal relatore, che ritiene possa essere senz'altro adottata dalla Commissione come testo base. Si sofferma quindi su alcuni punti del testo, che ritiene particolarmente significativi, precisando che le riflessioni che si accinge a svolgere non intendono in alcun modo condizionare il relatore in ordine ad eventuali modifiche da apportare al testo stesso, prima della sua adozione quale testo base. Si sofferma quindi in particolare sul riferimento, contenuto nell'articolo 1, alle «norme» di diritto internazionale generalmente riconosciute, rilevando in proposito che sarebbe preferibile fare riferimento ai «princìpi» di diritto internazionale. Si dichiara poi perplesso in ordine alla formulazione contenuta nell'articolo 2, secondo cui la libertà di religione comprende la libertà di coscienza e la libertà di pensiero, in quanto sembra piuttosto vero il contrario. Con riferimento al comma 5 dello stesso articolo 2, si sofferma sulla disposizione volta a disciplinare l'abbigliamento religioso.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), relatore, con riferimento al comma 5 dell'articolo 2, ritiene che potrebbe essere preferibile precisare che l'abbigliamento religioso deve sempre consentire l'identificazione della persona da parte dei soggetti abilitati alla relativa verifica.

Marco BOATO (Verdi), concorda sull'opportunità di tale integrazione. Quindi, proseguendo nel proprio intervento, dichiara di condividere il comma 3 dell'articolo 5, che prevede che l'esercizio delle attività da parte delle confessioni religiose non debba pregiudicare l'esercizio dei diritti inviolabili degli aderenti alle confessioni stesse. Si dichiara quindi favorevole sulla norma che consente il diritto di recedere dalle confessioni religiose, come pure ritiene apprezzabile il riferimento, all'articolo 8, alla Convenzione sui diritti del fanciullo. Condivide altresì il contenuto degli articoli 10 e 11 ed esprime apprezzamento per la disciplina dei ministri di culto recata dall'articolo 12, anche se il comma 5 appare formulato in termini eccessivamente rigorosi. Dichiara quindi di condividere, in particolare, il comma 3 dell'articolo 18 in materia di requisiti delle confessioni richiedenti, come pure l'articolo 13, volto a prevedere che i cimiteri siano dotati di sale idonee per lo svolgimento dei riti di commemorazione del defunto. Si sofferma quindi sull'articolo 27, che disciplina opportunamente gli effetti civili, come pure sull'articolo 32, comma 3, che prevede che l'omissione della lettura degli articoli del codice civile costituisca causa di intrascrivibilità del matrimonio e di invalidità della trascrizione, qualora effettuata. Con riferimento, infine, all'articolo 36, in materia di trattative con le confessioni religiose al fine della conclusione delle intese, si dichiara perplesso sulla formulazione del comma 2 che disciplina i requisiti dei componenti delle commissioni.

Karl ZELLER, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.