CESNUR - Centro Studi sulle Nuove Religioni diretto da Massimo Introvigne
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COMMISSIONE I
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Resoconto stenografico
INDAGINE CONOSCITIVA

Seduta pomeridiana di lunedì 16 luglio 2007

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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE

La seduta comincia alle 14,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio nazionale abusi psicologici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di libertà religiosa, l'audizione di rappresentanti dell'Osservatorio nazionale abusi psicologici, in particolare di Patrizia Santovecchi, presidente dell'Osservatorio nazionale, che è accompagnata dal vicepresidente dell'associazione.
Vorremmo apprendere dai nostri auditi, ai quali do la parola, in che cosa consista il loro lavoro e in che modo possano esserci utili del rispetto al provvedimento sulla libertà religiosa.

PATRIZIA SANTOVECCHI, Presidente dell'Osservatorio nazionale abusi psicologici. Il nostro è anzitutto un lavoro di ricerca e di informazione e, in secondo luogo, di sostegno per le persone e i familiari che si sentano - usando un termine improprio (non essendovi una norma che contempli tale fattispecie) - manipolate dai vari leader e gruppi pseudo-religiosi, da santoni, da maghi e via elencando. L'esperienza più che decennale ci ha indotto a constatare l'elevato numero di persone che si dichiarano truffate o manipolate da questi gruppi pseudo-religiosi e dei familiari che denunciano il radicale cambiamento del proprio congiunto, divenuto irriconoscibile, con diversi usi e costumi, sino a dimostrarsi ostile nei riguardi di una famiglia che fino a poco tempo prima amava e rispettava.

PRESIDENTE. Vorremmo sapere se nel corso della vostra esperienza vi siate imbattuti in sette in grado di attuare tale manipolazione.

PATRIZIA SANTOVECCHI, Presidente dell'Osservatorio nazionale abusi psicologici. Sì, diverse: alcune orientaleggianti, altre pseudo-cristiane, altre incentrate sul potenziamento umano, altre che si rifanno a neopaganesimo o alla magia, nonché gruppi esoterici o occultisti, fino al satanismo.

PRESIDENTE. Sono molte le vittime di queste sette?

PATRIZIA SANTOVECCHI, Presidente dell'Osservatorio nazionale abusi psicologici. Si calcola che le vittime siano circa 2-2,5 milioni e circa 1.200 i culti di questo tipo in Italia, ma si tratta di una stima per difetto.

PRESIDENTE. Voi quante ne seguite?

PATRIZIA SANTOVECCHI, Presidente dell'Osservatorio nazionale abusi psicologici. Qualche centinaio fra ex membri e familiari.

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PRESIDENTE. Avete individuato nella nostra proposta normativa qualche contributo in grado di aiutarvi nello svolgimento del vostro lavoro o avete suggerimenti da darci?

PATRIZIA SANTOVECCHI, Presidente dell'Osservatorio nazionale abusi psicologici. La proposta normativa è sicuramente un esempio di sensibilità verso le libertà individuali dell'uomo, che sarebbe perfetto se si vivesse in fratellanza. Purtroppo così non è, per cui nel leggere il testo di tale proposta ho potuto scorgere tante maglie in cui queste persone si potrebbero insinuare, continuando a manipolare, truffare e ingannare numerose persone, che per bisogni o debolezze personali possono rimanerne vittime.

PRESIDENTE. Può citarci un esempio?

PATRIZIA SANTOVECCHI, Presidente dell'Osservatorio nazionale abusi psicologici. Sì. Non sono una giurista, ma la proposta di legge garantisce apparentemente in maniera indiscriminata a ogni culto la possibilità di essere riconosciuto, laddove essa afferma che nessuno può essere obbligato a manifestare le proprie opinioni in materia religiosa o a dichiarare la propria appartenenza religiosa. Ci chiediamo quindi quale organismo di controllo sia possibile istituire, se non si è obbligati a rilasciare tali dichiarazioni neppure davanti alle forze dell'ordine (a meno che l'espressione «salvi i casi» non abbia questo significato). Risulta quindi impossibile stabilire se un gruppo delinqua più di altri, laddove invece ritengo necessario un meccanismo di controllo.
Rilevo un altro punto critico laddove si afferma che a quattordici anni si può decidere la propria identità o il proprio indirizzo religioso, perché ragazzi di questa età mi sembrano ancora piccoli per decidere. Come madre, se un figlio quattordicenne affermasse di voler liberamente scegliere di aderire a un gruppo satanista, non credo che riterrei opportuno lasciarlo libero di decidere. I ragazzi a 14 anni mi sembrano molto piccoli, anche perché non sono punibili se commettono dei reati.

SUSANNA LORIGA, Vicepresidente dell'Osservatorio nazionale abusi psicologici. Oltre ad essere vicepresidente dell'ONAP, sono psicologa e criminologa e collaboro con il Ministero della giustizia.
Ho avuto qualche perplessità nel leggere l'articolo 14 della proposta di legge, che si riferisce alla libertà religiosa in particolari condizioni restrittive. Secondo l'ordinamento penitenziario, infatti, i detenuti hanno diritto di ricevere i ministri di culto all'interno dell'istituto, come indica anche l'articolo 27 della Costituzione. La pena deve infatti essere umanizzata e mirare alla rieducazione del detenuto.
Il significato di educare deriva dal latino educere, condurre, per cui si rileva fondamentale, in base al concetto di pena umanizzata rieducativa previsto dal nuovo ordinamento penitenziario e a quello di giustizia riparativa, che il detenuto, all'interno dell'istituto penitenziario, possa rendersi consapevole di ciò che ha commesso, per agevolare un suo processo di cambiamento, di adattamento e di risocializzazione nel mondo esterno.
Vorrei dunque che si individuassero i ministri di culto dei quali si autorizza l'ingresso, perché l'espressione appare generica e all'interno dell'istituto potrebbe entrare chiunque. Come psicologa, lavoro per aiutare le persone a liberarsi da manipolazioni psicologiche spesso molto subdole, attuate attraverso la cosiddetta «colonizzazione della mente» nei confronti di persone con predisposizioni vittimogene, che mettono in atto meccanismi di difesa. Già all'esterno risulta molto difficile smantellare questi meccanismi, per metterne in atto altri non patologici.
Permettere l'entrata di ministri di culto all'interno dell'istituto, ove la pena deve rieducare il detenuto che abbia accettato il trattamento, considerato che il regolamento vieta ovviamente di ascoltare i colloqui, significa garantire loro la possibilità di continuare ad attuare tecniche manipolative, causando il depotenziamento della giustizia riparativa e del processo di

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rieducazione e risocializzazione, attraverso una sorta di coazione a ripetere.
Anche per gli psicologi questo rappresenta un forte svantaggio, simile a una barriera.
È infatti difficile rendere la persona conscia di ciò che ha commesso, perché ne diviene consapevole nel momento in cui capisce empaticamente ciò che ha provato la vittima. Se le persone vengono invece manipolate, perdono questa empatia, perché è come se il loro leader si sostituisse al loro pensiero, di cui non sono più padroni.
Si tratta di definire che cosa intendiamo per ministro di culto; la libertà religiosa è, prevista dalla nostra Costituzione, ma, in particolari condizioni restrittive, quali anche quelle indicate dall'articolo 41-bis, alcuni comportamenti sfuggirebbero al controllo, perché molti reati sono almeno indirettamente collegati a sette, associazioni, pseudo-religioni. Questo porterebbe a una sospensione del processo di rieducazione e a non rispettare il benessere del detenuto, cui miro in qualità di psicologa. Garantire la libertà di incontrare personaggi di un certo tipo significa non rispettare il benessere di una persona psicologicamente molto vulnerabile.

PRESIDENTE. Nel suo lavoro si è imbattuta in questo tipo di casi?

SUSANNA LORIGA, Vicepresidente dell'Osservatorio nazionale abusi psicologici. Sì. Spesso, infatti, nelle patologie e nei disagi psicologici, in cui il problema appare mascherato, si celano situazioni di questo tipo, con ragazze o ragazzi anche diciottenni vittime di subdole manipolazioni psicologiche. La prima fase, infatti, consiste in una sorta di bombardamento d'amore, per cui le vittime si sentono al centro dell'attenzione e ritengono di avere ottenuto tutto ciò che la famiglia ha negato loro. La prima fase è gratificante, mentre le successive li inducono subdolamente a una destrutturazione della loro identità, per costruirne una nuova.
È molto difficile smantellare poi queste convinzioni e indurre le vittime a riconoscere quanto hanno subito. Ho constatato l'esistenza di tecniche manipolative in vari settori, anche in casi di segregazione, e verificato l'attuarsi di meccanismi di difesa in grado di ostacolare anche il sistema giudiziario. Inconsciamente, la vittima attua una difesa del suo carnefice, che rappresenta un'autodifesa. Sarebbe necessario approfondire questo complesso discorso.
Anche a livello investigativo emergono grosse problematiche, perché la vittima, non essendo consapevole di essere tale, non può neppure denunciare il reato subito. Come psicologa, ovviamente miro a favorire questa consapevolezza, attraverso un processo graduale - se non si agisce con la psicologia dell'emergenza - che porta al riconoscimento di quanto è stato subito. Successivamente, collaboro con le forze dell'ordine facendo da tramite per arrivare a un'eventuale denuncia, che rientrerà in quelle famose casistiche. In criminologia, infatti, si parla di dark number, di numero oscuro, quindi è molto difficile parlare di statistiche, perché molti casi non sono stati denunciati, mentre molti altri vengono riconosciuti, ma non si arriva ad una denuncia che punisca l'autore.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il loro intervento. Do la parola ai colleghi che intendano porre quesiti o formulare osservazioni.

GIANPIERO D'ALIA. Brevemente, vorrei ringraziare per la relazione e formulare una domanda. Poiché vi occupate di abusi di carattere psicologico, con particolare riferimento alle cosiddette sette o comunque ad associazioni che utilizzano per altri fini la capacità di aggregazione con motivazioni di carattere religioso, fenomeno apparentemente diffuso nel nostro Paese, vorrei chiedervi di citare qualche esempio specifico di associazione religiosa o di setta oggetto di iniziative giudiziarie, che vi abbia «costretto» ad assistere alcune sue vittime. Questo ci sarebbe d'ausilio nel comprendere il modo in cui questo fenomeno si articola e si manifesta.

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PATRIZIA SANTOVECCHI, Presidente dell'Osservatorio nazionale abusi psicologici. Per quanto riguarda la cronaca, tutti ricordiamo ancora le Bestie di Satana, gli Angeli di Sodoma o altri gruppi che commettono crimini in nome di un culto, di cui si considerano fedeli (giacché il rito e le credenze appaiono solo rovesciati).
Possiamo però uscire dal campo satanista-occultista ed entrare in quello magico, come nel caso di mamma Ebe. Ho potuto seguire alcune ex suore di mamma Ebe, che ovviamente non sono mai state suore - anche se loro credevano di esserlo - e di verificarne la devastazione e la paura nel lasciare la loro leader, la loro santa.
A mamma Ebe riconoscevano infatti notevoli poteri affidati da Dio. Lei affermava di parlare a nome di Maria o di Gesù a seconda del colore dei suoi occhi e di avere poteri di guarigione, ma anche di maledizione.
Ho seguito personalmente inoltre alcune persone uscite dalla setta dell'indiano Osho, che è morto, ma ha lasciato molti leader suoi eredi sul territorio.

PRESIDENTE. Come si chiama?

PATRIZIA SANTOVECCHI, Presidente dell'Osservatorio nazionale abusi psicologici. Osho Rajneesh. Gli Osho Miasto sono apparentemente centri di benessere, all'interno dei quali si fanno meditazione, cure alternative e massaggi. Esiste però una dottrina che per alcuni individui diventa problematica, perché distrugge l'identità anche attraverso la sindrome dell'assedio, che sottolinea alla vittima l'esistenza di energie negative esterne, distruttive e contaminanti, emanate anche dai suoi familiari. Per salvarsi e ottenere un karma puro, ovvero il benessere, è necessario dunque allontanarsi dai familiari - marito, figli, genitori - comunque nocivi.
Anche qui si rilevano un estremo isolamento, una profonda paura della società, compresi i propri familiari, una totale rottura di legami, fino a stati alterati di coscienza, perché alcune loro meditazioni e tecniche, connesse a un'alimentazione squilibrata, possono compromettere la salute. Sono vegetariani, ma mangiano poco e dormono poco, perché le meditazioni si svolgono spesso di notte, quindi rischiano notevoli e pericolosi crolli psicologici.
Potrei continuare, perché i gruppi sono numerosissimi.

MAURIZIO TURCO. Lei ha citato situazioni molto particolari di satanismo e di magia, ma vorrei sapere cosa possa aggiungere sul piano di confessioni riconosciute come religiose. Oggi audiremo ad esempio alcuni rappresentanti del Coordinamento nazionale fuoriusciti dai Testimoni di Geova, e vorrei sapere se lei possa citarci casi in merito.

PATRIZIA SANTOVECCHI, Presidente dell'Osservatorio nazionale abusi psicologici. Potrei citarle innumerevoli casi, perché ogni anno 5.000 persone abbandonano i Testimoni di Geova e ne ho conosciuti molti.

MAURIZIO TURCO. Subiscono violenze psicologiche?

PATRIZIA SANTOVECCHI, Presidente dell'Osservatorio nazionale abusi psicologici. Anche questa organizzazione utilizza tecniche di manipolazione, crea la sindrome dell'assedio, secondo cui fuori si troverebbe Satana, che governa l'intero mondo, e tutti coloro che non entrano a far parte dei Testimoni di Geova sarebbero manovrati da Satana, compresi i familiari che a loro insaputa sono manipolati, perché non accettano l'unica verità.
Il problema è che all'interno di questa verità, di questa dottrina, viene consigliato - laddove, se Dio esprime un consiglio attraverso l'organizzazione, canale prescelto da Dio per comunicare l'unica verità al mondo, diventa difficile non identificarlo come un ordine, anche se non viene mai citato come tale, in base a un linguaggio criptato conoscibile solo dagli aderenti - di non votare, perché lo Stato, la politica e i suoi ministri sono manovrati dal demonio. Nessun testimone di Genoa potrà mai andare alle urne a compiere il

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proprio dovere, anche se è un diritto, perché voterebbe per il demonio, e inoltre, se venisse scoperto, sarebbe ripreso. In passato, esisteva anche il problema del servizio militare obbligatorio.
Si afferma inoltre che ciascuno è libero di uscire dai Testimoni di Geova, ma, qualora decida di andarsene, perderà tutti gli affetti, perché nessuno potrà più rivolgergli il saluto e sarà considerato socialmente morto agli occhi dell'organizzazione e delle congregazioni locali. Se quindi ha parenti o un lavoro all'interno dell'organizzazione, perde tutto. Questo rappresenta il ricatto più grosso, il ricatto affettivo.

PRESIDENTE. Può indicare in base alla vostra esperienza quali possano essere le caratteristiche fondamentali delle sette, distintive dalle confessioni religiose?

PATRIZIA SANTOVECCHI, Presidente dell'Osservatorio nazionale abusi psicologici. La prima è la possibilità di uscire liberamente, senza nessun ricatto, anche a livello morale, ovvero la possibilità di mantenere, all'interno dell'associazione che si abbandona, i contatti affettivi e di amicizia. Questo non è invece possibile in una setta.
L'altro aspetto riguarda la manipolazione attraverso la sindrome dell'assedio, per cui fuori si collocano tutti i nemici, siano essi costituiti dalle energie negative o dai ministri di Satana.
Un altro aspetto riguarda la totale obbedienza, quindi l'impossibilità di critica. Mentre all'interno di un'associazione libera si può infatti esprimere la propria opinione, dissentendo anche dai vertici, nel caso di una setta, anche un lieve dissenso comporta gravi conseguenze.
Potremmo aggiungere anche l'allontanamento dai familiari, che rientra nella sindrome dell'assedio, la completa spersonalizzazione nell'individuo, privato di ogni capacità decisionale e ormai assuefatto a chiedere al guru cosa debba fare, a cominciare dalle cose più semplici. In alcuni casi più estremi, vige l'idea che all'infuori di questo gruppo non ci sia vita, per cui il suicidio può essere la scelta migliore, se si decide di abbandonare l'organizzazione.
È necessario citare anche la sindrome di alienazione psicologica usata nei tribunali per quanto riguarda i minori, rispetto ai genitori affidatari. Si potrebbe pensare ad un decalogo di questo tipo.

PRESIDENTE. Vi siete mai imbattuti in Damanhur?

PATRIZIA SANTOVECCHI, Presidente dell'Osservatorio nazionale abusi psicologici. Sì.

PRESIDENTE. Ha queste caratteristiche?

PATRIZIA SANTOVECCHI, Presidente dell'Osservatorio nazionale abusi psicologici. Sicuramente.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI. Mi scuso per essere arrivata in ritardo e, di conseguenza, se ripeterò quanto è già stato detto prima. Comunque, leggerò il resoconto stenografico della seduta.
Non esiste più il reato di plagio nel nostro Paese. Mi pare, però, che quanto lei descrive possa configurarsi con quanto veniva definito plagio, ovvero il dominio della volontà di un soggetto da parte di gruppi, di altri soggetti, di un capo carismatico.
Capisco perfettamente le sue considerazioni e ammiro il vostro lavoro, ma incontro difficoltà a entrare nel merito delle credenze. Non affermo la loro equivalenza, ma alcuni aspetti da lei citati possono trovarsi nell'assoluta serenità di un'adesione volontaria anche in alcune religioni. L'astinenza dalla carne al venerdì, ad esempio, è una adesione volontaria ad un precetto ...

PRESIDENTE. Se però l'astinenza è permanente e insieme non si dorme, si diventa alienati.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI. Sì, si verifica un disastro. Contavo molto su questo incontro con voi per introdurre

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- come sollecitato anche dal presidente Violante - qualche elemento che, se accettato dal relatore, consenta di fare la differenza e di elaborare un testo utile.

PATRIZIA SANTOVECCHI, Presidente dell'Osservatorio nazionale abusi psicologici. Spero di riuscire a rispondere adeguatamente. Qui non si tratta di dottrina, perché si può credere in Allah, in Dio, in Geova, o nel grande Architetto dell'universo. La differenza risiede nella prassi. La Chiesa cattolica, ad esempio, incoraggia a non consumare carne al venerdì, che si può mangiare in tutti gli altri giorni. Se uno non lo fa, non succede nulla. Non rispettare, invece, un comandamento all'interno di uno di questi gruppi ha conseguenze ben diverse. L'obbligatorietà infatti non costituisce più il richiamo al sentimento religioso personale, per cui una persona può decidere di obbedire o rifiutare.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI. Si tratta della privazione della libertà!

PATRIZIA SANTOVECCHI, Presidente dell'Osservatorio nazionale abusi psicologici. Sì, dell'impossibilità di agire altrimenti. Sulla base dei precetti di una certa religione sarebbe meglio non consumare carne il venerdì, sarebbe opportuno fare determinate cose in tempo di Quaresima, si deve andare a messa tutte le domeniche. Se però non si può osservare tali precetti, nessuno viene minacciato di perdere la famiglia e di essere punito. La differenza è dunque profonda ed è impossibile equiparare una religione libera a una setta, che definirei piuttosto culto distruttivo, perché il termine setta indica solo separazione e non si può accusare nessuno per la mera decisione di separarsi da qualcun altro.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI. Vorrei sapere se possa confermare l'esistenza di una sorta di escalation in tutto questo. Lei ha infatti citato stadi alterati della coscienza, cui si arriva progressivamente, attraverso una sorta di programma di privazione della libertà.

PATRIZIA SANTOVECCHI, Presidente dell'Osservatorio nazionale abusi psicologici. Certo. È necessario considerare cosa distingua un culto distruttivo, un culto abusante, che può nascere in qualsiasi ambito. Preferisco definirlo culto abusante, perché può nascere anche nelle famose vecchie e ormai secolarizzate religioni. Un leader può quindi impazzire e costituire il proprio gruppo anche con la dottrina cristiana cattolica.
L'escalation è progressiva, perché all'inizio, come giustamente rilevato dalla vicepresidente, si rileva la fase del bombardamento d'amore.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI. Quindi è un programma!

PATRIZIA SANTOVECCHI, Presidente dell'Osservatorio nazionale abusi psicologici. Un programma, appunto. Un culto abusante è diverso da una religione anche perché nasce in maniera diversa, ovvero dalla volontà di uno o più individui che decidano di mettersi insieme, di effettuare un lavoro sincretistico e di operare una scelta del bacino di utenti cui rivolgersi. Essi studiano quindi la dottrina, la tecnica e la mettono in atto. La religione diventa quindi un paravento che permette loro, attraverso la giusta libertà di questo Paese democratico, di operare in modo purtroppo indisturbato e impunito.

GIANPIERO D'ALIA. Ritengo molto utile questa audizione. Mi permetto quindi di formulare una proposta ed una richiesta, se lei, presidente, e il collega Zaccaria siete d'accordo. Poiché considero utile avere una definizione dal punto di vista empirico di chi vive questa esperienza del culto abusante, chiederei di farci pervenire un appunto, che sia il portato della loro esperienza professionale. Ci sarebbe utile anche in base all'ultimo passaggio che la presidente ha svolto, con riferimento non a quelle che impropriamente definiamo sette, bensì al culto abusante, ovvero alla possibilità che anche all'interno di confessioni religiose diffuse, tutelate dal nostro ordinamento, si possano costituire gruppi

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di questo genere. Poiché nel testo prevediamo il riconoscimento della personalità giuridica alla confessione e/o agli enti esponenziali, quindi a strutture associative riconosciute nell'ambito di quella confessione, ritengo utile un approfondimento a tale riguardo anche per una nostra maggiore cognizione del fenomeno.
Questa richiesta mi è stata suggerita dall'ultima considerazione della presidente.

PATRIZIA SANTOVECCHI, Presidente dell'Osservatorio nazionale abusi psicologici. Vorrei aggiungere, per maggior chiarimento, che ciò accade anche per quanto concerne l'Islam e il terrorismo islamico, giacché il terrorismo rappresenta una deviazione da un punto di vista non solo politico, ma anche religioso, che induce il fedele ad uccidersi pur di seguire il volere di Allah. In tutte le confessioni può succedere una cosa del genere.

PRESIDENTE. Se per voi non risulta particolarmente complesso, vi chiederemmo quindi di fornirci nell'arco di pochi giorni del materiale, che il relatore valuterà poi nella sua autonomia.

PATRIZIA SANTOVECCHI, Presidente dell'Osservatorio nazionale abusi psicologici. Va bene, esporremo le tecniche e...

GIANPIERO D'ALIA. Una nozione dettagliata di culto abusante.

PATRIZIA SANTOVECCHI, Presidente dell'Osservatorio nazionale abusi psicologici. Va bene, non è assolutamente difficile.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri interlocutori per la loro partecipazione.

PATRIZIA SANTOVECCHI, Presidente dell'Osservatorio nazionale abusi psicologici. Grazie a voi.

PRESIDENTE. Dichiaro conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Unione atei agnostici razionalisti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di libertà religiosa, l'audizione di rappresentanti dell'Unione atei agnostici razionalisti.
Ci siamo già incontrati in un'altra occasione, ma adesso esiste un testo normativo base, su cui vorremmo avere la vostra sintetica opinione.
Do la parola al segretario nazionale dell'Unione atei agnostici razionalisti, Giorgio Villella.

GIORGIO VILLELLA, Segretario nazionale dell'Unione atei agnostici razionalisti. Questa è la terza volta che sono audito in Commissione parlamentare sulla libertà di religione. Il nostro coordinatore delle iniziative giuridiche, dottor Raffaele Carcano, svolgerà un intervento relativo alle obiezioni che sono state mosse ai miei suggerimenti.
Nel mio intervento, molto più breve, citerò alcuni esempi per dimostrare come il provvedimento, nella sua attuale formulazione, ricadrà su di noi.
Come segretario nazionale dell'UAAR, ho ricevuto più di 100 proteste e reclami riguardanti l'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica nelle scuole pubbliche. Ne ho scelto uno come riferimento, che vi racconterò in breve. Un dottore di una città della Sicilia, sposato con una inglese, ha iscritto suo figlio - per l'anno appena concluso - alla prima elementare. Poiché entrambi i genitori non professano alcuna religione, hanno chiesto che il figlio fosse esonerato dall'ora di religione. Il preside ha risposto che non era possibile, in quanto la scuola non aveva i mezzi per l'insegnamento alternativo, e che comunque, essendo l'unico alunno ad aver avanzato questa richiesta, sarebbe stato messo in corridoio e probabilmente umiliato dagli altri compagni. Molto preoccupati, i genitori hanno accettato che il bambino frequentasse l'ora di religione. Dopo due mesi, hanno ricevuto

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una lettera in cui il sacerdote che insegnava religione li rimproverava perché non avevano ancora comprato il libro di religione. Il preside aveva promesso a questi genitori che il bambino non sarebbe stato tormentato in classe, per cui il genitore è andato a parlare con il preside, che lo ha nuovamente rassicurato. Dopo un altro mese è arrivato un avviso con cui si informavano i genitori che il sabato seguente sarebbero cominciati alle ore 10 gli esercizi spirituali tenuti dal sacerdote nella parrocchia cui afferiva questa scuola. A questo punto, il genitore, molto arrabbiato, si è recato a parlare con il preside. Mi ha telefonato e, sebbene sapessi cosa dovesse fare, ho consultato l'avvocato della nostra associazione. Gli ho quindi suggerito di fare una diffida al preside, ricordandogli che non sono previsti atti di culto in orario scolastico, diffida che questo genitore ha fatto. Vi sono state molte discussioni, tutta la scuola è stata coinvolta, ed è emerso che almeno venti alunni avevano chiesto di essere esentati dall'ora di religione e a ciascuno era stato detto di essere l'unico alunno ad averne fatto richiesta, sconsigliando di presentarla. Questa situazione è generalizzata soprattutto nel sud, perché la maggior parte delle proteste che ricevo provengono dal meridione. Nelle scuole elementari del sud è comune che si cominci la prima ora con una preghiera o con il segno della croce e che si facciano messe in orario scolastico.
A seguito di questa diffida, quel preside ha annullato gli esercizi spirituali e il genitore ha chiesto che il figlio fosse esonerato. Così come avevo preavvisato al padre, inizialmente il preside ha sottolineato come fosse impossibile cambiare durante l'anno, ma si è sentito citare la sentenza del TAR, che dichiara possibile invece cambiare in qualunque momento. La richiesta è andata a buon fine, ma, se ho ricevuto circa centoventi proteste da parte di genitori che mi rintracciano grazie al sito web, quelli che subiscono questa situazione e non sanno come reagire devono essere migliaia.
Mi chiedo dunque come si possa proporre una norma sulla libertà di religione, in cui si parla di scuole e di ora di religione, senza indicare esplicitamente che per l'ora di religione lo Stato paga insegnanti di religione molto utili alle scuole, che li usano anche per supplenze ed altre attività. L'ora alternativa alla religione cattolica, invece, è a carico delle scuole, non dello Stato, e rappresenta per loro un peso economico possibilmente da evitare. Dovrebbero essere quindi a carico dello Stato, oltre all'ora di religione cattolica, l'ora di religione buddista, islamica, ebrea, di Scientology e anche l'ora di educazione civica impartita ai ragazzini di famiglie non religiose; altrimenti, se non viene cambiato nulla e non si riconosce esplicitamente questo, migliaia di famiglie senza religione soffriranno una situazione intollerabile, venendo dunque considerate dallo Stato come costituite da cittadini di grado inferiore.

PRESIDENTE. Vorrei chiederle se allo stato attuale lei proponga alcune modifiche al testo preparato dal relatore.

GIORGIO VILLELLA, Segretario nazionale dell'Unione atei agnostici razionalisti. Ho constatato come nell'articolo 2 della proposta di testo unificato si indichi che « La libertà di religione comprende e presuppone la libertà di coscienza e la libertà di pensiero in materia religiosa. È garantito il diritto di mutare religione o di non averne alcuna. La discussione sui temi religiosi è libera». Questo è però l'unico riferimento e rimane astratto.
Sarebbe sufficiente la Costituzione, che dice che l'Italia è una nazione laica, principio però inapplicato. Indicare questo senza specificare come si attui, si rivela inutile, insoddisfacente.

ROBERTO ZACCARIA. Lei ha certo notato l'articolo 13 della proposta di legge. Nell'altra sua audizione, lei ha espresso un'osservazione di cui si è tenuto conto. Questa è una legge di principio, per cui inserire nell'ordinamento un principio o un altro non è indifferente, ma l'articolo 13 tiene conto in modo specifico di una esigenza che lei aveva rappresentato. Se lei non ha rilevato questo...

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GIORGIO VILLELLA, Segretario nazionale dell'Unione atei agnostici razionalisti. L'ho visto ...

ROBERTO ZACCARIA. Ero rimasto molto colpito dal suo intervento e nello scrivere tale articolo ho pensato anche a lei (anche se non solo a lei). Mi spiacerebbe, dunque, se lei non cogliesse questo elemento.

GIORGIO VILLELLA, Segretario nazionale dell'Unione atei agnostici razionalisti. Ha ragione, lo ammetto, ma a me interessano altre questioni.
Se il presidente lo consente, lascerei la parola al dottor Carcano. Ritengo che, se si varano norme sulla libertà religiosa, si debbano riconoscere in positivo i diritti di chi non professa alcuna religione; altrimenti questa legge si limiterà a equiparare le varie forme di religione, senza parlare di libertà religiosa, nell'ambito della quale deve essere compresa anche la mia libertà e quella delle famiglie come la mia.

PRESIDENTE. Do la parola al coordinatore delle iniziative giuridiche dell'UAAR, Raffaele Carcano.

RAFFAELE CARCANO, Coordinatore delle iniziative giuridiche dell'Unione atei agnostici razionalisti. Abbiamo redatto un memorandum con le nostre osservazioni in merito alla proposta presentata negli ultimi giorni, che consegneremo alla presidenza.
L'obiezione mossa con maggiore frequenza nel corso della precedente audizione consiste nell'affermare che l'ateismo non è una religione. In questo memorandum sottolineiamo come due sentenze della Corte costituzionale, non a caso sul giuramento e sull'ora di religione, stabiliscano se non un'equiparazione, quantomeno un'affinità fra le due realtà. La sentenza n. 117 del 1979 sul giuramento dichiara che «il nostro ordinamento costituzionale esclude ogni differenziazione di tutela della libera esplicazione sia della fede religiosa sia dell'ateismo, non assumendo rilievo le caratteristiche proprie di quest'ultimo sul piano teorico». Per quanto l'ateismo non sia una religione ma una filosofia, comunque, nel momento in cui si disciplina la materia religiosa, automaticamente entra in gioco anche l'ateismo, come ribadito anche dalla sentenza n. 283 del 1989, che ha sancito il supremo principio costituzionale della laicità dello Stato, vietando che il pluralismo religioso limiti la libertà negativa di non professare alcuna religione.
La congruenza pertanto esiste, come dimostrano anche questa audizione e il fatto che non sia mai stata probabilmente concepita l'idea di varare una legge distinta, disciplinante la libertà di non credere. Si inserisce all'interno della libertà religiosa, perlomeno nella definizione formulata all'inizio del provvedimento, la libertà di non credere, che tuttavia non si traduce in diritti positivi. Abbiamo elencato una serie di articoli, in cui evidenziamo come i temi trattati all'interno del testo del provvedimento riguardino il fenomeno degli atei e degli agnostici. Per ragioni di tempo, mi limiterò a citare solo l'esempio dei matrimoni.
Viene infatti dedicato un intero capo alle norme per i matrimoni delle confessioni religiose di minoranza, ma le statistiche indicano come i matrimoni civili in Italia, specialmente nelle grandi città, siano diventati addirittura la maggioranza. Chiunque sia a conoscenza della situazione pratica del fenomeno dei matrimoni civili, è consapevole di come gli spazi siano limitati. A Roma, ad esempio, esistono solo due sale per celebrare matrimoni civili ed esiste una lista d'attesa incredibile, soprattutto per chi desideri sposarsi di sabato, non volendo celebrare il matrimonio civile in un giorno festivo.
Con questo provvedimento si intende introdurre una disciplina normativa sulle confessioni di minoranza, che numericamente sono effettivamente di minoranza, mentre il fenomeno dei matrimoni civili non viene assolutamente considerato. Se a latere si pensasse di presentare proposte di legge sui matrimoni civili, sugli spazi, sull'obbligo di avere sale dignitose in cui celebrarli - giacché in alcuni comuni si

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svolgono, ad esempio, nell'ufficio anagrafe - si potrebbe affermare che questo provvedimento non può riguardare chi non professa alcuna religione. Poiché questo non è in programma, nasce in noi una certa preoccupazione.
Abbiamo anche evidenziato come questa distinzione che si introduce nell'ordinamento giuridico italiano, con il Concordato e una legge sulle confessioni religiose che disciplina le confessioni di minoranza, da una parte, e la riconduzione dell'ateismo e dell'agnosticismo alla giurisprudenza ordinaria - quindi al fenomeno dell'associazionismo - dall'altra, determina la stessa situazione creatasi all'epoca del fascismo. Considerato che state abrogando la legge sui culti ammessi, che risale all'epoca fascista e che viene ritenuta discriminatoria, è necessario ricordare come le associazioni filosofiche non confessionali, in cui si radunavano i laici, i liberi pensatori e gli atei, furono sciolte d'imperio con leggi fasciste nel 1924, non essendo tutelate in nessun modo rispetto ad altre associazioni, (fu il primo provvedimento della nuova maggioranza fascista post-elettorale).
Questo si traduce in una serie di provvedimenti recenti, come la costituzione della Commissione interministeriale religiosa giovanile, a cui gli atei e gli gnostici non sono stati invitati a partecipare. Anche all'ospedale Molinette di Torino è stato esteso il servizio di assistenza spirituale a tutte le confessioni di minoranza, ma statisticamente i non credenti dovrebbero beneficiare di maggior conforto. Con una battuta, implicitamente sembrerebbe riconosciuta una superiorità ai non credenti, che non avrebbero bisogno di un conforto.
Sarebbe invece necessario approfondire questi problemi. Il segretario Giorgio Villella parlava dell'ora alternativa. In Italia quasi un milione di studenti non si avvale dell'ora di religione, per cui quasi due milioni di genitori sono coinvolti in questo discorso. Nella proposta normativa si parla di equiparazione di diritti e di pari dignità, che la mancanza di tutela dell'ora alternativa però rende impossibile. Poiché questo aspetto non viene disciplinato all'interno di questo provvedimento, chiediamo quantomeno che sia previsto altrove, elaborando un testo di legge specifico per l'ora alternativa, o eventualmente che si inserisca qualche previsione nella proposta di legge in esame.
Che purtroppo questo sia un retaggio si rileva anche nel testo del progetto di legge, quando si parla di libertà di coscienza, che sostanzialmente ci riguarda direttamente. All'articolo 2, il concetto di libertà di coscienza è presupposto nella libertà di religione, mentre all'articolo 9 viene distinto. Nell'articolo 9 si indica che «Nelle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione (...)», mentre l'articolo 2 recita: «La libertà di religione comprende e presuppone la libertà di coscienza (...)». Questo problema nasce dall'esigenza di decidere definitivamente se i diritti dei non credenti debbano essere compresi nel concetto di libertà di coscienza, che rappresenta un più ampio concetto di libertà di religione, oppure debbano essere considerati separatamente.
Non formuliamo indicazioni particolari, limitandoci però a chiedere di considerare una fascia della popolazione, che, anche in base alle stime più basse dei non credenti italiani, è pari al doppio di tutti i fedeli delle confessioni di minoranza.
Ci lascia perplessi e preoccupati il fatto che questa fascia di popolazione non sia presa in considerazione, perché ciò si traduce in una serie di discriminazioni patite quotidianamente, giacché riceviamo segnalazioni di ogni tipo. Questo è il quadro generale che volevamo delineare.
Nel corso del dibattito è stato nuovamente ribadito il concetto delle radici giudaico-cristiane del nostro Paese. Ci siamo permessi di sottolineare alla Commissione come l'ateismo in Italia sia documentato prima sia della presenza cristiana che della presenza ebraica. Il fatto che questa presenza sia stata quasi cancellata da provvedimenti liberticidi accumulatisi nel corso dei millenni costituisce ulteriore motivo per nutrire preoccupazioni nel momento in cui una legge non ci riconosce certi diritti.

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PRESIDENTE. Vi ringrazio molto, pregandovi di lasciare alla Commissione una nota scritta.
Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14,55, è ripresa alle 15,05.

Audizione di rappresentanti della Consulta giovanile per il pluralismo religioso e culturale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla libertà religiosa, l'audizione di rappresentanti della Consulta giovanile per il pluralismo religioso e culturale.
Come sapete, l'audizione ha per oggetto il testo unificato recante norme sulla libertà religiosa.
Do ora la parola ai nostri auditi.

FRANCESCO SPANO, Coordinatore della Consulta giovanile per il pluralismo religioso e culturale. Signor presidente, signori deputati, vorrei anzitutto ringraziarvi per l'invito rivoltoci.
La nostra Consulta è stati istituita sei mesi fa, con un decreto concertato dai Ministri Melandri e Amato, allo scopo di sostenere e adiuvare le loro politiche in tema di integrazione e pluralismo e le misure relative all'affermazione e alla promozione dei diritti.
È per noi un particolare onore poter essere qui oggi, non soltanto perché giungiamo nell'aula parlamentare, il luogo più alto di quel pluralismo per cui ci sentiamo di poter lavorare, ma anche perché questa occasione ci consente di uscire dai nostri ambiti istituzionali competenti - per l'appunto, il Ministero dell'interno e quello delle politiche giovanili e delle attività sportive - e di porci umilmente al servizio del Parlamento.
In questi giorni abbiamo letto il testo in esame. Abbiamo appena terminato una consultazione tra di noi per valutare le differenti posizioni esistenti al nostro interno e per trovare, possibilmente, come è nostra abitudine, una loro sintesi.
Siamo in sedici - ovviamente non siamo tutti presenti oggi, ma le diverse confessioni lo sono - e rappresentiamo undici differenti confessioni esistenti nel Paese. Ci fa piacere sottolinearlo, per evidenziare il nostro pluralismo.

PRESIDENTE. Ci può dire, dottor Spano, quali sono le confessioni?

FRANCESCO SPANO, Coordinatore della Consulta giovanile per il pluralismo religioso e culturale. Sì, certo. Sono rappresentati i cattolici, i protestanti (in rappresentanza del protestantesimo storico, della Chiesa valdese, della Chiesa battista, di quella metodista e, tra le chiese più recenti, della Chiesa avventista), le comunità ebraiche, la comunità musulmana, la Chiesa ortodossa (Chiesa ortodossa di Romania e Patriarcato ecumenico di Costantinopoli) e l'UBI, ossia l'Unione dei buddisti italiani (in rappresentanza sia del buddismo che si riconosce nella tradizione tibetana storica, sia dell'Istituto Soka Gakkai, cioè del buddismo di derivazione giapponese). Spero di averle citate tutte. Se ne avessi dimenticata qualcuna, verrà comunque specificata più avanti.
Come dicevo, abbiamo condotto un'analisi del testo unificato. Ci rendiamo conto della storia che ha portato ad esso e, quindi, delle difficoltà che può aver incontrato la Commissione nel cercare di elaborarlo, con l'ambizione di renderlo un testo completo; abbiamo compreso che si è partiti dai presupposti di quella che, a suo tempo, avrebbe dovuto essere una legge-quadro.
Per prima cosa vorremmo esprimere qualche perplessità sull'articolo 1, che indica i principi generali della legge, laddove, al secondo comma, si fa un richiamo al principio di laicità come fondamento della legge stessa. Non vogliamo mettere in discussione il principio della laicità, ci mancherebbe altro; anzi, ci allineiamo perfettamente all'insegnamento della Corte costituzionale che individua in tale principio una delle strutture portanti del sistema democratico. Ci chiediamo soltanto quanto possa essere pregnante indicare il

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principio di laicità - che è un principio di sociologia del diritto - in maniera così tranchant, all'interno di un testo normativo invece così preciso. Ci permettiamo di consigliare, se non altro, di affiancare all'espressione della laicità quella del pluralismo...

PRESIDENTE. È un po' coraggioso definire la laicità un principio sociologico.

FRANCESCO SPANO, Coordinatore della Consulta giovanile per il pluralismo religioso e culturale. Assolutamente, sono d'accordo sul fatto che sia anche un principio giuridico. Ci permettiamo, però, di suggerire che, nella formulazione dell'articolo, al principio della laicità venga accostato anche quello del pluralismo, quale fondamento di respiro costituzionale.
Passando agli articoli successivi, mi soffermerei sull'articolo 9, laddove si parla della scuola. Non abbiamo ben compreso l'espressione «libere attività complementari relative alla materia religiosa»: ci chiedevamo se, facendo riferimento alle esperienze religiose o alle attività che abbiano per oggetto la religione, non fosse invece il caso di parlare di «attività complementari alle materie di insegnamento».
Inoltre, sempre per quanto riguarda la scuola, pur comprendendo l'importanza delle scuole religiose e delle scuole di tendenza come espressione del pluralismo culturale all'interno del nostro Paese, vorremmo sottolineare - anche facendoci espressione della nostra generazione - l'importanza assoluta della scuola pubblica, della scuola di Stato, come primo strumento e come luogo di quell'integrazione di cui ha sicuramente bisogno una società che si avvia ad essere plurale. Questo per sottolineare la primogenitura della scuola pubblica nel processo di integrazione tra le diverse culture.
Per quanto riguarda l'articolo 11 sulla libertà del servizio pubblico radiotelevisivo, pur condividendo appieno il principio espresso nell'articolo e la norma in sé, nutriamo qualche perplessità circa il modo in cui il principio affermato possa effettivamente tradursi in comportamenti concreti posti in essere attraverso il servizio radiotelevisivo. Probabilmente questo verrà rimandato a norme di complemento, a norme regolamentari, ma intendiamo comunque segnalare la nostra perplessità in merito.
Venendo all'articolo 23, inerente agli edifici di culto, vorremmo suggerire l'introduzione di un comma, se fosse possibile, nel quale si dica che, nel rispetto delle necessità del culto - di tutti i culti, ovviamente - l'accesso a questi luoghi deve restare libero. Ciò anche per sottolineare il valore sociale che il luogo di culto riveste in una comunità. Pur nel rispetto delle necessità liturgiche, dottrinali e teologiche, occorre quindi garantire il libero accesso di tutti ai diversi luoghi di culto.
È sorta qualche perplessità riguardo al capo IV, laddove si parla di matrimonio e, in particolare, del pluralismo nel sistema delle celebrazioni, a cui si ispira il nostro ordinamento. Ricorrendo alle nostre reminiscenze di diritto costituzionale e di diritto ecclesiastico, pensiamo di poter dire che il sistema matrimoniale italiano si fondi sui principi del diritto civile. Un riferimento al pluralismo delle celebrazioni ci è quindi sembrato poco diretto, considerando anche che i testi di quasi tutte le intese si riferiscono unicamente alla pluralità dei ministri di culto quali rappresentanti dello Stato civile nella celebrazione.
Un altro punto - e concludo il mio intervento - sul quale ci sembra opportuno riflettere riguarda l'impianto generale del provvedimento e concerne la possibilità di introdurre, probabilmente nei principi generali, una riflessione che esprima il valore sociale che le confessioni religiose di per sé portano. Ci riferiamo al ripensamento del ruolo delle confessioni religiose nel loro rapporto con lo Stato: esse andrebbero intese come fattori di promozione sociale e di promozione dell'uomo, ovviamente nel rispetto e a salvaguardia dei diritti fondamentali e dei principi costituzionali.

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GIANLUCA BUDANO, Componente della Consulta giovanile per il pluralismo religioso e culturale. Vorrei aggiungere solamente due ulteriori puntualizzazioni.
La prima è di carattere generale. In un certo senso, si ha la percezione che la proposta di testo unificato sia stata scritta partendo dall'impianto derivante dal lavoro svolto negli anni e che essa tenga parzialmente conto del fatto che, nel tempo, sono state siglate delle intese.
La seconda ha invece carattere particolare e riguarda due aspetti.
Anzitutto mi riferisco all'articolo 29, riguardante il 5 per mille e le erogazioni liberali. La riflessione e puntualizzazione che ci sentiamo di fare riguarda il fatto che, poiché, probabilmente, la ratio ispiratrice del provvedimento del 5 per mille concerne tutta una gamma di organizzazioni diverse da quelle religiose, queste ultime non possono essere equiparate, aggiungendosi alla platea dei possibili beneficiari, a delle strutture che hanno finalità e caratteristiche ben diverse. Va inoltre considerato il fatto che la platea dei beneficiari, con l'ultima legge finanziaria, è stata ristretta e meglio definita, essendo stata confinata alle associazioni di promozione sociale, di volontariato e del terzo settore.
In secondo luogo, riprendendo un'affermazione del coordinatore Spano inerente all'articolo 9, laddove si parla di «libere attività complementari alla materia religiosa», vorrei solo puntualizzare che, ai tempi del primo Governo Prodi - era in carica il Ministro Berlinguer - fu approvato un regolamento sulle attività complementari nelle scuole che già lascia ai consigli di istituto e ai consigli di circolo la facoltà di organizzare attività complementari, senza oneri a carico della finanza pubblica.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per i loro interventi. Do ora la parola ai deputati che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

ROBERTO ZACCARIA. Con riferimento al principio di laicità - indubbiamente una questione di grande importanza - mi sarei aspettato da parte vostra un'enfatizzazione.

PRESIDENTE. Direi entusiasmo!

ROBERTO ZACCARIA. Sì, io ho utilizzato un'espressione un po' più barocca.
Dobbiamo ricordare che recentemente, per la prima volta, con il decreto del Ministro dell'interno del 23 aprile 2007, nella Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione è stato inserito il principio secondo cui l'Italia è un Paese laico, fondato sul riconoscimento della piena libertà religiosa, individuale e collettiva. Il principio di laicità è però ribadito laddove si dice che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge e che lo Stato laico riconosce il contributo positivo che le religioni recano alla collettività. Il valore di questo principio viene fortemente rafforzato dal fatto che compare per la prima volta in una legge (quello del Ministero dell'interno è un decreto, quindi un atto amministrativo).
Per quel che riguarda il principio del pluralismo - ho sentito, per un verso, lamentare la sua assenza, e per altro verso, quando si è parlato del matrimonio, lamentare la sua presenza - mi pare che esso sia implicitamente presente nell'impianto di tutta la proposta di legge. Infatti, una legge sulla libertà religiosa si fonda naturalmente sugli articoli 2 e 3 della Costituzione. Ho comunque preso nota delle vostre osservazioni.
Per quanto riguarda il discorso delle intese che sarebbero state omesse, faccio presente che questa è una legge di principi, quindi una legge-quadro, come avete ribadito. Essa tiene conto del consolidamento, nel nostro ordinamento, di una serie di principi molto importanti, che sono stati qui richiamati, compreso quello riguardante l'articolo 9, che avete citato due volte. Si tratta di una serie di istituti, presenti nel nostro ordinamento, che vengono richiamati nell'ambito di una normativa generale sulla libertà religiosa. Questo ha un significato fortemente espansivo.

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Credo che terremo conto delle vostre osservazioni, però rimango perplesso - lo dico francamente - in merito all'obiezione sollevata sulla questione del 5 per mille. Ho già detto in un'audizione precedente che, benché mi aspetti delle obiezioni da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, avrei molte perplessità se non si considerasse un aspetto solidaristico di questo tipo in una legge di tale natura. Se voi confrontate le finalità delle associazioni che concorrono a questo fondo con quelle delle confessioni religiose, infatti, è difficile non vedere una somiglianza.
Credo che in un sistema equilibrato noi dobbiamo veramente riuscire a vedere i diversi livelli di libertà: un primo livello, quello generale (capo I); un secondo livello, quello delle confessioni che si iscrivono al registro e che quindi hanno uno status particolare; infine, le intese e il Concordato. Mi pare che questo sia un quadro armonico, nell'ambito del quale sono distribuite le funzioni.
Qualcuno ha fatto riferimento al servizio pubblico televisivo. Sarebbe la prima volta, nella nostra storia, che una norma di questo tipo viene inserita in una legge. Occorre capire che, a volte, una norma di principio ha un carattere di novità ed è un seme che si inserisce nell'ordinamento. Qualcuno ha detto che, anziché essere inserita al capo I, che si riferisce a tutte le confessioni, essa andrebbe inserita nel capo II, che invece si riferisce alle sole confessioni che abbiano stabilito un rapporto con lo Stato, attraverso la registrazione. In quel caso la norma è però già operativa, perché fa riferimento ad uno strumento estremamente concreto, ossia il contratto di servizio - quello che i francesi chiamano il cahiers de charges ( esiste una carta equivalente della BBC) - che lega lo Stato all'emittente pubblica, della quale lo Stato stesso deve sviluppare i contenuti. Non riesco a immaginare niente di più concreto di quanto previsto da tali norme. Vi ringrazio comunque molto per le vostre osservazioni.

PRESIDENTE. Do la parola ai rappresentanti della Consulta per la replica.

FRANCESCO SPANO, Coordinatore della Consulta giovanile per il pluralismo religioso e culturale. Vorrei precisare il discorso sulla laicità, sul quale mi sono forse espresso male. Da parte nostra non si intende assolutamente sminuire la portata e il valore del principio di laicità, che condividiamo anzi appieno. Per quanto poco valgono, tutte le nostre dichiarazioni d'assemblea e i nostri comunicati stampa sono tesi proprio ad esaltare il principio della laicità quale principio cardine, entro cui si armonizzano la partecipazione alla vita sociale dello Stato e il valore delle singole confessioni religiose.
La Carta dei valori presentata dal Ministro Amato è stata per noi il primo banco di prova su cui ci siamo cimentati, anche dando il nostro contributo. Sul principio di laicità condividiamo quindi assolutamente quanto espresso dalla Carta e quanto elaborato dalla dottrina. Il nostro intervento voleva sottolineare la necessità che si possa ben comprendere il valore di tale principio, permeante l'intera disciplina.
Riferendoci al principio del pluralismo non volevamo suggerire di sostituirlo a quello di laicità, ma solo richiamare come anche il pluralismo sia un principio giuridico cardine, che si desume dagli articoli 2, 3 e seguenti della Costituzione.

PRESIDENTE. Vi ringrazio molto. Naturalmente, terremo conto delle vostre considerazioni nella stesura definitiva del testo.
Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 15,25, è ripresa alle 15,35.

Audizione di rappresentanti delle confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato o per le quali è in corso la relativa procedura.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di libertà religiosa, l'audizione di rappresentanti delle confessioni religiose

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che hanno stipulato un'intesa con lo Stato o per le quali è in corso la relativa procedura.
A differenza delle altre volte in cui ci siamo visti, l'incontro di oggi ha una dimensione molto più sintetica. È pervenuto a ciascuno di voi il testo unificato per una nuova legge sulla libertà religiosa. Quello che a noi sta a cuore è ascoltare le vostre considerazioni sintetiche su tale testo.
Do la parola ai nostri interlocutori.

LUIGI PELONI, Rappresentante della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Egregio presidente, a nome della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, vogliamo esprimere innanzitutto la nostra personale gratitudine per l'opportunità di partecipare all'audizione parlamentare di oggi sulla proposta di legge concernente le libertà religiose, attualmente all'esame di questa Commissione.
La nostra Chiesa è impegnata nel promuovere la libertà religiosa ed è profondamente convinta dell'eguaglianza di religioni e confessioni. Noi crediamo che il popolo italiano, a prescindere dalle convinzioni religiose, potrà avvantaggiarsi in misura enorme dal dettato e dallo spirito della nuova legge sulle libertà religiose. Cogliamo l'occasione per congratularci con i suoi promotori per gli sforzi compiuti allo scopo di raggiungere questo prezioso risultato.
Ci permettiamo, tuttavia, di sottoporre all'attenzione di questa assemblea qualche suggerimento, che ci sembra possa fornire un utile contributo per garantire libertà alle religioni, qualunque siano le loro proprie denominazioni. Sosteniamo con forza la nuova proposta di legge e crediamo anche che la conclusione dell'iter per la sottoscrizione di un'intesa con il Governo italiano sia stato un passo indispensabile. Speriamo che il procedimento per la ratifica delle intese in sede parlamentare possa procedere il più speditamente possibile.
Lascio ora la parola al notaio Varlese per gli aspetti di carattere tecnico.

MARINA VARLESE, Notaio della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. C'è un tempo a disposizione, signor presidente?

PRESIDENTE. Sì, quello del buonsenso.

MARINA VARLESE, Notaio della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Va bene.
Parlo da operatore del diritto, che ha osservato la proposta di legge da un punto di vista applicativo. Le mie osservazioni sono relative alla procedura di iscrizione nel registro delle confessioni, alle persone giuridiche straniere e ai ministri di culto.
Relativamente al primo punto, in particolare all'articolo 18, esprimiamo innanzitutto l'apprezzamento per la semplificazione della procedura e per la definizione di una tempistica che trasforma il riconoscimento giuridico da «avventurosa concessione» - come detto nella stessa presentazione della proposta di legge C. 134 - in un «diritto delle confessioni religiose». Tuttavia, l'articolo 18 potrebbe favorire l'introduzione di elementi di arbitrarietà e discriminazione nell'analisi, perché il procedimento di revisione sembra mancare di precisi punti di riferimento e potrebbe non essere compatibile con le norme europee.
Relativamente alla richiesta, contenuta nell'articolo 18, di conoscere le norme di organizzazione, amministrazione e funzionamento, sarebbe opportuno precisare che le confessioni religiose o i loro enti esponenziali possono stabilire, sull'ordinamento interno e sull'amministrazione, le norme che ritengono più adeguate ai loro fini. Questo per evitare le storture che si sono verificate in passato. Basti pensare alle irragionevoli richieste di aumenti del numero di membri del consiglio direttivo dell'ente.
Relativamente alla richiesta di conoscere gli elementi essenziali che caratterizzano la confessione religiosa, sarebbe opportuno precisare che tale richiesta non viene soddisfatta da previsioni statutarie, bensì da documentazione autonoma, a corredo della domanda di registrazione.

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Nella procedura attualmente vigente, l'ente che chiede il riconoscimento invia una dettagliata relazione su attività, dottrina, finalità, storia e consistenza numerica dei seguaci. Lo statuto degli enti e, in particolare, i cosiddetti enti esponenziali, dicono poco o nulla sulla storia della Chiesa e sulle sue dottrine; ed è giusto che sia così, in quanto gli elementi e le caratteristiche distintive di una confessione religiosa non possono essere circoscritti in un tale documento.
Gli elementi essenziali a cui l'articolo 18 fa riferimento fanno parte proprio della libertà di coscienza e di religione che questo provvedimento vuole proteggere, della libertà di celebrare i riti, purché non contrari al buon costume, della libertà di insegnare e diffondere la dottrina. Tutto questo non può essere irrigidito in clausole statutarie, né il mutamento di questi elementi può essere rubricato sotto le «modificazioni allo statuto», come fa invece l'articolo 20 della proposta.
Relativamente alla richiesta di conoscere la consistenza patrimoniale, sarebbe opportuno, come già fa la legge Bassanini, fare riferimento a patrimonio e mezzi finanziari a disposizione della confessione o dell'ente esponenziale per il raggiungimento dei propri fini. La stessa legge Bassanini, infatti, per le fondazioni giuridiche private fa riferimento ad un patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo.
Passando all'articolo 17, suggeriamo l'inserimento di un passaggio intermedio nel caso in cui il Ministro dell'interno ravvisi ragioni ostative all'iscrizione, ovvero la necessità di integrare la documentazione. Sarebbe opportuno concedere agli enti un periodo di tempo per presentare memorie e documenti.
Un articolo delicato della proposta è l'articolo 20, che parla di modificazioni statutarie. Se esso, da un lato, sembra semplificare molto, prevedendo una semplice comunicazione al Ministero dell'interno, dall'altro, collegando la revoca della personalità giuridica alla perdita dei requisiti di cui all'articolo 18 - che però l'articolo 18 stesso non precisa - introduce infatti un fortissimo elemento di incertezza.
L'attuale formulazione pone una serie di quesiti senza risposta. Quando il ministro può iscrivere la modifica, rendendola efficace nei confronti di terzi? Quando e chi avverte l'ente del rischio di cancellazione? Chi lo avverte dell'avvenuta cancellazione? Esistono rimedi attivabili dall'ente per evitarla? E soprattutto, che cosa significa «perdita dei requisiti»? Tutto questo può avere gravissime ripercussioni sull'affidabilità dei terzi che interagiscono con gli enti.
Sarebbe opportuno, quindi, distinguere tra, da un lato, mutamenti attinenti a organizzazione, amministrazione e funzionamento e, dall'altro, mutamenti più importanti che incidono sulle finalità e il modo di essere della confessione religiosa o dell'ente esponenziale. I primi potrebbero essere resi quasi automatici, con la procedura del silenzio-assenso, quindi con una procedura semplificata e un'adeguata tempistica. Relativamente ai secondi, ben più importanti, sarà invece il Ministero, in termini ragionevoli, ma anche quantificabili, ad effettuare le dovute indagini, e, qualora ravvisasse ragioni ostative alla registrazione, a darne immediata e motivata comunicazione ai soggetti interessati, avendo però questi ultimi la possibilità di presentare memorie e documenti e di sapere a che punto sono le indagini.
Venendo velocemente all'articolo 21, rubricato come «Associazioni e fondazioni», esso sembrerebbe aver sostituito l'articolo 23 delle precedenti proposte di legge. In realtà, l'articolo 23 della precedente formulazione faceva riferimento alle forme giuridiche che le confessioni religiose possono scegliere ai fini di ottenere il riconoscimento. Fino ad oggi, infatti, la confessione religiosa ottiene riconoscimento qualificandosi alternativamente o come associazione o come fondazione.
L'articolo 21 non precisa più attraverso quali forme la confessione debba chiedere il riconoscimento e si crea così l'equivoco che la confessione ottenga il riconoscimento ex se, senza qualificarsi. D'altro

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canto, esso inserisce le figure degli enti satelliti della confessione religiosa già registrata, per le quali è addirittura prevista un'ulteriore modalità di registrazione, tutta da definire. La proposta prevedrebbe, quindi, una prima procedura molto precisa - anche nella tempistica - per la prima iscrizione, una seconda procedura per le modifiche che, però, non è ben definita e prevede una tempistica generica, una terza procedura per gli enti satelliti, addirittura senza precisazioni e senza tempistica.
Vengo ora al secondo punto, riguardante le persone giuridiche straniere. Vorremmo richiamare l'attenzione sull'articolo 25 della legge del 1995 che ha introdotto la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, da cui si evince come un ente, che già goda della personalità giuridica nel Paese dove si è costituito, non può essere sottoposto in Italia ad un ulteriore procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica. È fatto salvo il principio di reciprocità e il Ministero dell'interno ben conosce questa procedura di verifica, relativa agli enti esistenti e riconosciuti all'estero. Più che di un atto di riconoscimento della personalità giuridica, si può parlare, quindi, di una presa d'atto. La reciprocità che l'ente straniero invoca non si traduce in un meccanismo automatico, ma lascia allo Stato la facoltà di riscontrarne la compatibilità e la rispondenza alla propria legislazione. Tale meccanismo non può, tuttavia, essere chiamato «riconoscimento di personalità giuridica», perché l'ente ha già di suo tale riconoscimento.
Per quello che riguarda il terzo punto, ossia i ministri di culto, abbiamo particolarmente apprezzato l'inserimento, nell'articolo 12, del comma 6, secondo cui le disposizioni di legge relative ai ministri di culto si applicano ai soggetti ad essi equiparabili secondo gli statuti delle rispettive confessioni. Si esprime anche apprezzamento per la formulazione del comma 2 dell'articolo 14, che prevede la possibilità di prestare assistenza spirituale a persone che si trovino in particolari condizioni restrittive.
Crediamo, tuttavia, che l'articolo 12 possa rappresentare un'importante occasione per ridefinire la qualifica di ministro di culto, distinguendo tra coloro che hanno giurisdizione pastorale e cura d'anime e coloro che non hanno tali prerogative, perché questo consentirebbe di risolvere il problema - dibattuto in Cassazione - dell'incompatibilità, prevista da varie leggi, tra la qualifica di ministro di culto e varie professioni e cariche. Questo è un punto molto importante per confessioni religiose che, come la Chiesa mormone, hanno un clero laico e non remunerato.
Soltanto per spirito tecnico vi segnalo un'apparente discordanza tra l'articolo 5, comma 2, lettera b) (dove si fa riferimento alla possibilità, nel rispetto delle norme urbanistiche, di costruire e destinare edifici all'esercizio di culto) e l'articolo 23 (dove, sempre trattando lo stesso argomento, si parla di deroga alle norme urbanistiche, ove irragionevolmente limitative), che si prestano a una lettura un po' contrastante.

PRESIDENTE. Ha potuto constatare l'ossequio per la professione notarile da parte di questa presidenza.
Se ci facesse avere la sua nota, sarebbe per noi molto utile.

DOMENICO TOMASETTO, Pastore dell'Unione cristiana evangelica battista d'Italia. L'Unione cristiana evangelica battista d'Italia esprime profonda soddisfazione per il fatto che la discussione inerente all'esame di un provvedimento sulla libertà religiosa, da varie legislature affrontato e mai portato a conclusione, abbia ripreso il suo corso e stia ricevendo nuova attenzione. Arrivare finalmente ad una legislazione organica su questa delicata materia è lavoro onorevole e rispondente a criteri di equità e laicità, ambedue garantiti dalla Carta costituzionale.
Siamo anche soddisfatti per il fatto che, con la futura approvazione di questa proposta di legge, venga abrogata la legislazione sui culti ammessi (degli anni 1929 e 1930) che, oltre a contenere tante discriminazioni,

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in Italia ha prodotto anche sofferenza per molte Chiese e per singoli credenti.
Esprimiamo piena soddisfazione anche per l'impianto legislativo proposto e per l'attenzione dimostrata verso una serie di aspetti riguardanti il rapporto fra lo Stato e le Chiese senza intesa. Anche il capo V sulle intese mostra un indirizzo pienamente rispondente al dettato dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione. Questa legge sulla libertà religiosa non deve impedire il conseguimento di nuove intese.
Come battisti, pur appartenendo all'area delle Chiese evangeliche, abbiamo un patrimonio ideale e teologico specifico, che risale alle nostre origini, agli inizi del XVII secolo, imperniato in particolare sulla separazione fra Stato e Chiesa, quindi sulla laicità e sulla libertà religiosa e di coscienza.
Ci permettiamo, quindi, di formulare qualche osservazione generale, per poi passare ad esaminare casi particolari dell'articolato.
A noi sembra che in una legge organica sulla libertà religiosa, almeno per quanto riguarda le confessioni che sono o saranno iscritte nel registro tenuto dal Ministero dell'interno, possano essere comprese tutte quelle materie presenti nei testi delle intese già approvate dal Parlamento, salvo quelle che, appunto, richiedono un'intesa particolare.
Vorremmo evidenziare alcuni aspetti della proposta di testo unificato che non trovano la nostra completa adesione o sui quali si segnalano alcune osservazioni.
In riferimento all'articolo 1, oltre al richiamo ai diritti fondamentali garantiti dalle legislazioni internazionali pre-vigenti, ci piacerebbe ci fosse anche una puntualizzazione specifica per quanto riguarda le persone. Rientrano nelle disposizioni di questo provvedimento tutti i ministri di culto operanti in Italia che appartengono a Paesi membri dell'Europa unita, con l'eccezione di qualche disposizione particolare, espressamente derogata, ad esempio riguardante i responsabili di una comunità religiosa o dell'ente esponenziale o la celebrazione dei matrimoni con effetti civili.
Il primo effetto della considerazione svolta sull'articolo 1 si nota nell'articolo 12, comma 2. Non riteniamo che la cittadinanza italiana debba essere un requisito per essere iscritti nel registro dei ministri di culto, la cui qualifica risulti dall'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'interno. Una cosa è essere iscritto nel registro per esercitare il ministero pastorale tipico dei ministri di culto - cosa che dovrebbe essere consentita anche ai ministri non italiani - ma altra cosa è la celebrazione di un matrimonio per cui è richiesta la cittadinanza italiana, come appunto recita il comma 4.
Va inoltre posta maggiore attenzione al comma 4 dell'articolo 12, in quanto in esso non si precisa quali siano gli atti rilevanti per l'ordinamento italiano. Finora questa espressione si riferiva soltanto alla celebrazione di un matrimonio con effetti civili, un caso in cui è opportuno esigere la cittadinanza italiana del ministro celebrante. Altra cosa, invece, è l'eventuale atto che riguarda la presidenza di un ente ecclesiastico - quindi l'amministrazione del patrimonio - o di una confessione iscritta al registro. In questo caso, il relativo rappresentante può non essere un ministro e così non rientrare nella previsione di questo articolo.
La previsione del comma 6 non risolve interamente il problema, in quanto assimila un eventuale laico al ministro di culto, fattispecie che gli ordinamenti delle singole confessioni non prevedono.
L'articolo 25, che pure richiama l'articolo 42 della legge finanziaria per il 2000, non ci sembra cogliere lo spirito complessivo che l'ha animato. Mi riferisco alla possibilità di iscrizione al fondo clero dell'INPS per i ministri stranieri che operino in Italia al servizio della Chiesa cattolica o di una confessione religiosa riconosciuta e che non hanno copertura previdenziale nel loro Paese di origine. L'apertura prevista dalla finanziaria per il

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2000 va tenuta presente in questo articolo, che dovrebbe essere rielaborato oppure cassato.
Riteniamo inoltre illuminante, riguardo alla materia trattata dall'articolo 30, comma 3, il confronto con le altre confessioni con cui è stata raggiunta intesa. Occorre decidere se la competenza del ministro a celebrare un matrimonio cui seguono effetti civili debba essere convalidata prima della richiesta del nullaosta oppure richiesta al momento della trascrizione, pena la nullità del matrimonio stesso. La nostra preferenza va a questa seconda ipotesi, che provocherebbe uno snellimento delle pratiche amministrative.
Inoltre, perché specificare l'indicazione della confessione di appartenenza? Quale importanza riveste, dato che la norma si riferisce a confessioni iscritte nel registro e i cui ministri sono già riconosciuti come tali? In questa disposizione il distacco dalle norme presenti nelle diverse intese è molto grande.
Se si accetta l'ipotesi formulata precedentemente, va poi rivisto il comma 2 dell'articolo 31, specie nella parte finale, che fa riferimento alla disponibilità del ministro e alla certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza.
Tralascio il comma 2 dell'articolo 37 e passo al comma 4 dello stesso articolo. Ci sembra corretto che il verbale dell'eventuale mancata conclusione dell'intesa contenga i pareri delle due parti che, partendo da due punti di vista diversi, giungono alla conclusione di non poter consentire su di una posizione comune: i motivi del sì e quelli del no non sempre combaciano.

DORA BOGNANDI, Direttore del dipartimento libertà religiosa dell'Unione delle chiese cristiane avventiste del 7o giorno. Ringrazio per questa ulteriore consultazione.
Riteniamo che il testo trasmessoci sia buono, perché tiene conto delle proposte normative precedenti e di alcune osservazioni già presentate. Buona è anche la suddivisione in capitoli.
Ottima è la menzione della laicità dello Stato nell'articolo 1, che noi riteniamo necessaria e opportuna.
Approviamo l'articolo 9, in cui si parla dell'insegnamento nelle scuole, dettato dal rispetto della libertà di coscienza e di religione.
Ottimo è anche l'articolo 11, che parla del servizio pubblico radiotelevisivo.
Riguardo all'articolo 12, comma 2, pensiamo non sia molto chiara l'espressione secondo cui i ministri di culto «godono ad ogni effetto del relativo stato», che sarebbe forse meglio specificare. Sarebbe bene, inoltre, che questo riconoscimento fosse dato anche ai cittadini comunitari, oltre che a quelli italiani.
Il comma 4 dell'articolo 12 ci sembra possa essere un ritorno al passato, perché si corre il rischio che il ministro di culto sia riconosciuto in una parte del territorio e non in un'altra. Noi pensiamo che, se una confessione dichiara ministro di culto una certa persona, essa debba potere celebrare e adempiere alla sua missione su tutto il territorio italiano.
Siamo d'accordo anche con gli articoli 13 e 15 e con l'articolo 17, laddove introduce il termine dei centoventi giorni, che snellirà il procedimento.
Va bene anche il capo II, che snellisce le procedure.
Riguardo al capo III, che attiene ai diritti delle confessioni iscritte nel registro, nei commi 2 e 4 dell'articolo 23 ravvisiamo qualche problema per le confessioni non iscritte, che non si possono iscrivere o che non vogliono iscriversi. Esiste in merito una sentenza della Corte costituzionale (n. 195 del 1993) che estende i diritti anche a queste confessioni non iscritte e non registrate. Questo vale anche per il comma 4, laddove si parla dei luoghi di culto, che non possono essere sottratti alla loro destinazione e non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti, ma solo per le confessioni registrate. Anche in riferimento a questo pensiamo che bisognerebbe tenere conto della sentenza della Corte costituzionale.

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Lo stesso dicasi per l'articolo 24, dove bisognerebbe fare riferimento anche alle confessioni non registrate.
L'articolo 25 andrebbe forse cassato - come diceva il pastore Tomasetto - perché contiene un riferimento legislativo a qualcosa di contrario a ciò che si dice nell'articolo stesso.
Nel capo IV sul matrimonio, il comma 3 dell'articolo 32 parla del caso di omissione della lettura degli articoli del codice civile. I nubendi non sono sempre a conoscenza del fatto che il ministro di culto deve leggere loro gli articoli di legge. Che cosa succede se il ministro di culto è inadempiente? Ad averne un danno sono ovviamente gli sposi, per cui riteniamo che sarebbe meglio se fosse l'ufficiale di stato civile a leggere tali articoli, dei quali potrebbe comunque esserci menzione almeno nel nullaosta.
È positivo che sia stata accolta l'istanza di poter menzionare nell'atto di matrimonio la richiesta relativa alla legittimazione del figlio naturale o la scelta della separazione dei beni.
È positivo anche il Capo V, dove si parla della stipula di intese con confessioni che hanno particolari esigenze.
Nell'articolo 37, laddove si dice che, nel caso in cui il progetto di intesa non venga accettato, si trasmette il verbale di esito negativo con l'indicazione delle conclusioni presentate dalla confessione, sarebbe forse bene inserire la frase «e dalla commissione statale».
Positivo è anche, per il resto, che sia stato accolto - nell'articolo 38 - il suggerimento di non sottoporre la richiesta al Parlamento, una volta approvata dal Consiglio dei ministri, ma di limitarsi a informare il Parlamento, perché quella procedura non solo avrebbe prolungato oltre misura l'iter del progetto, ma avrebbe anche rimesso prematuramente in ambito politico una questione che è bene rimanga, almeno nella prima fase, in ambito squisitamente amministrativo.

GIORGIO RASPA, Presidente dell'Unione buddisti italiani. Signor presidente, signor relatore, onorevoli deputati, l'Unione buddisti italiani, che io rappresento, nel ringraziare per l'occasione concessale di manifestare il suo modesto contributo a questo dibattito, vuole esprimere preliminarmente l'apprezzamento per l'attenzione e la sensibilità con la quale la Commissione sta portando avanti il gravoso compito di razionalizzazione e aggiornamento di questo progetto normativo, tra i più travagliati.
L'UBI si permette di sottoporre alcune riflessioni sul testo unificato.
Preliminarmente, consideriamo assolutamente apprezzabile lo sforzo di razionalizzazione e aggiornamento e, in particolare le disposizioni che, come auspicato precedentemente anche dall'UBI, tendono ad un'accelerazione e ad uno snellimento delle varie procedure coinvolte nel progetto, le disposizioni che stabiliscono i termini di intervento parlamentare nelle varie disposizioni attuative (mi riferisco al comma 6 dell'articolo 14 e al comma 3 dell'articolo 12), l'adozione del silenzio-assenso nelle procedure quali quella di iscrizione nel registro delle confessioni, le disposizioni che impegnano il Governo a presentare prontamente il disegno di legge di approvazione dell'intesa al Parlamento.
Circa quest'ultimo punto, ci permettiamo di richiamare l'attenzione sul fatto che, sempre in linea con questo indirizzo, è forse il caso di integrare la seconda parte del comma 1 dell'articolo 38, riguardante la deliberazione del Consiglio dei ministri sulla raggiunta intesa. Essa dovrebbe prevedere che il Presidente del Consiglio sia tenuto a comunicare prontamente alle Camere il progetto di intesa anche quando l'intesa viene firmata - come è già previsto nell'articolo 41 - e quindi non solo nel momento in cui la commissione ha raggiunto l'accordo in merito.
Per quanto riguarda le intese, l'UBI, sentite le dichiarazioni dell'esponente della Chiesa mormone che ci ha preceduto, le fa proprie e chiede di prendere buona nota di questa adesione all'intervento precedente.
Per quanto riguarda le altre osservazioni, ci vogliamo soffermare sui contenuti

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e sui limiti della libertà religiosa. Ci sembra, questa, un'occasione assolutamente da non perdere per sottolineare anche in questa sede - ancorché siano ampiamente richiamati dall'adesione ai princìpi costituzionali e agli altri princìpi internazionali - i princìpi della non-violenza e della pacifica convivenza, anche in relazione ai temi religiosi. A tal fine proponiamo alle valutazioni della Commissione la possibilità di inserire - suggeriamo di farlo in coda alla prima parte del comma 1 dell'articolo 2 - la specificazione secondo cui la libertà religiosa è esercitata nel rispetto dei princìpi della non-violenza, della pacifica convivenza, nonché del ripudio della guerra e del terrorismo come metodi di risoluzione delle controversie. Noi riteniamo che questa potrebbe essere una buona occasione per inserire in tale progetto di legge dei principi che, nella nostra società, sta diventando importante ricordare.
Più tecnicamente, per quanto riguarda le previsioni dell'autonomia confessionale - ancorché condivisibile in linea di principio - qualche perplessità può essere sollevata, in concreto, con riferimento alla previsione contenuta nell'articolo 6 (seconda parte del comma 2) che stabilisce che le confessioni religiose assicurano ai propri aderenti il rispetto del giusto processo, in ogni procedimento che li riguardi in ragione della loro appartenenza alla confessione.
È noto che in materia (non sono io a dovervelo dire) la giurisprudenza ha definito che, in controversie di carattere religioso, al fedele deve essere assicurato il contraddittorio - mi riferisco alle più recenti sentenze della Cassazione, nella fattispecie di esclusione dall'associazione religiosa - e quindi la possibilità di un'efficace difesa, nonché il rispetto puntuale di tutte le procedure statutarie preposte. Il rinvio al principio del giusto processo ci sembra possa essere, nei fatti, eccessivo, perché potrebbe far considerare altre sue caratteristiche, quali la separazione dell'autorità inquirente dall'autorità giudicante, la terzietà del giudicante e dell'inquirente rispetto all'ente religioso e così via, fino a poter ipotizzare, in astratto, l'istituzione di veri e propri tribunali religiosi. Si ritiene che possa essere sufficiente prevedere, per gli intendimenti che si vogliono raggiungere, che la confessione religiosa stabilisca regole specifiche per dirimere le controversie di carattere religioso sorte al proprio interno e che tali regole debbono assicurare il contraddittorio tra le parti, nonché un'efficace difesa dei diritti e delle ragioni di ciascuna di esse.
Anche per quanto riguarda i ministri di culto ci troviamo assolutamente in linea con le osservazioni già formulate dal rappresentante della Chiesa battista. Mi riferisco, in particolare, all'inopportunità di richiedere il possesso della cittadinanza italiana da parte del ministro di culto perché possa godere del proprio stato. È esperienza comune, per l'Unione buddista - ma credo anche per altre comunità che si rifanno a correnti dottrinarie e confessioni di origine straniera - che i ministri di culto, molto spesso, non hanno cittadinanza italiana, per ottenere la quale devono trascorrere tempi piuttosto lunghi. Tecnicamente si potrebbe fare riferimento anche soltanto all'acquisizione della residenza, mentre il requisito della cittadinanza potrebbe comportare, per questi soggetti, un ritardo notevole all'esercizio delle piene funzioni di ministro di culto.
Per quanto riguarda la libertà religiosa in particolari condizioni restrittive, sottolineiamo la necessità che l'ultima parte del comma 1 dell'articolo 14, secondo cui l'esercizio delle pratiche collettive di culto può essere sottoposto a limitazioni ragionevoli e proporzionate, contenga maggiori specificazioni di tali termini. Occorre cioè chiarire la portata della «ragionevolezza e proporzionalità» che deve sottendere a queste limitazioni; diversamente, la disposizione sembra essere destinata alle alterne vicende dell'interpretazione giurisprudenziale e, quindi, a rappresentare un movente per la sua sostanziale disapplicazione, atteso poi che la prova contraria potrebbe allora in molti casi avere vera natura diabolica, essendo peraltro affidata all'elemento più debole della fattispecie (il

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militare rispetto all'autorità militare, il malato rispetto alla direzione ospedaliera, il carcerato rispetto alle autorità carcerarie e via elencando).
Anche per quanto riguarda gli edifici di culto si deve rilevare l'uso di una terminologia che potrebbe essere foriera di prassi disapplicative. Si prevede, infatti, che essi (articolo 23, comma 1) possano essere costruiti anche in deroga alle norme urbanistiche, ove irragionevolmente limitative. Le limitazioni nascono quasi sempre da una mancata previsione, nei piani urbanistici, di quote ulteriori, per gli edifici di culto, rispetto a quelle riservate al culto cattolico. Tale mancata previsione è spesso motivata dalla difficoltà delle altre confessioni religiose a prospettare le proprie esigenze in sede locale, oppure dalla sottovalutazione del fenomeno e, quindi, delle esigenze sottostanti, da parte delle autorità locali. Solo in pochi casi le limitazioni sono giustificate da motivi tecnici, che, a loro volta, sono peraltro quasi sempre di natura contingente, superabili nei successivi piani di sviluppo e, quindi, nelle successive normative. In questi casi la deroga alle norme urbanistiche non potrebbe essere concessa. In linea con queste considerazioni, riterremmo preferibile che la disposizione concedesse la deroga alle norme solo laddove non ostino specifiche motivazioni tecniche.
Per quanto riguarda gli acquisti, rileviamo semplicemente che il contenuto dell'articolo 26 contraddice il titolo dello stesso, in quanto l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell'ente non consiste solo in acquisti, ma anche in operazioni di cessione, in assunzione di impegni e quant'altro e sarebbe quindi preferibile dare all'articolo il titolo «Amministrazione del patrimonio dell'ente», piuttosto che «Acquisti».
Circa le disposizioni finali e transitorie, nella precedente audizione si è avuto modo di evidenziare come alcune disposizioni potevano essere considerate in contrasto con alcune intese già approvate per legge o che potrebbero essere approvate prima dell'entrata in vigore delle norme in esame.
In particolare, per quanto riguarda la previdenza dei ministri di culto, l'iscrizione al fondo clero, obbligatoria in via generale, è prevista invece come meramente facoltativa nelle intese stipulate con le comunità ebraiche, con i Testimoni di Geova, con l'Unione induista italiana e con l'Unione buddista italiana. Il testo in commento prevede, all'articolo 46, comma 1, che le norme della legge non modificano né pregiudicano le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese. All'articolo 47, comma 2, al contrario, è abrogata ogni disposizione legislativa regolamentare in contrasto con le disposizioni della legge. In considerazione dei princìpi di efficacia della legge nel tempo, di disposizione per l'avvenire e di irretroattività della legge, potrebbe essere sostenuto, in astratto, ma temiamo avvenga anche in concreto, che la statuizione del comma 1 dell'articolo 46 riguardi l'immodificabilità e impregiudicabilità delle intese che fossero approvate in futuro - cioè dopo l'approvazione della legge - mentre le disposizioni previste da quelle del passato che fossero in contrasto con la legge sarebbero abrogate per effetto del comma 2 dell'articolo 47. Nella certezza che questo non sia l'intendimento di questa Commissione, né del relatore che ha predisposto il testo, e per evitare questa interpretazione, potrebbe considerarsi l'opportunità di semplificare il comma 1 dell'articolo 46, specificando che sono fatte salve le intese già stipulate e approvate alla data di entrata in vigore della legge.
Con questo ho concluso. Lascerò agli atti della Commissione il testo del mio intervento.

DOMENICO MASELLI, Presidente della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia. Signor presidente, onorevoli deputati e voi tutti presenti, desidero ringraziare questa Commissione e l'onorevole Zaccaria per aver dato la sensazione di muoversi in una situazione particolarmente difficile.
Vorrei ricordare che il 7 aprile sono state firmate otto intese - di cui due erano già state firmate nel 1999 dallo Stato italiano - e che oggi, a distanza di vari mesi, non sono ancora disponibili i testi di

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legge che le recepiscono. Questo è motivo di grande preoccupazione per tutti noi. Sappiamo che vi sono state difficoltà economiche, ma crediamo necessario che su questo problema vi sia una svolta. Come ricordiamo tutti, le intese rappresentano la via maestra, indicata dalla Costituzione, per quanto riguarda la garanzia della libertà religiosa; per questo mi sono permesso di accennarvi.
Nel testo unificato ho ammirato vari punti, di cui quattro in modo particolare. In primo luogo, credo che sia particolarmente importante l'affermazione della laicità dello Stato in un testo che, pur non avendo propriamente valore costituzionale, è comunque una legge di applicazione della Costituzione. Non esiste vera libertà dove non vi sia laicità, dove non vi sia cioè uno Stato che permette un dialogo libero e uguale tra tutte le forze religiose, politiche, e via dicendo. Mi pento di non aver proposto personalmente questa dichiarazione, a suo tempo, perché credo davvero che sia fondamentale.
In secondo luogo, un ulteriore aspetto altrettanto importante, che equivale al problema delle intese di cui parlavo prima, è il tentativo di «sburocratizzare» la realizzazione dei vari diritti per le religioni, tentativo che ritengo assolutamente fondamentale. Farò solo tre esempi. L'Esercito della salvezza ha presentato ben cinque anni fa la richiesta di riconoscimento del proprio stato giuridico al Ministero dell'interno, in relazione alla legge n. 1159 del 1929, ma solo un mese fa gli è stato richiesto di ripresentare un articolo dello statuto. Dopo cinque anni! Credo che tutti sappiano cosa sia l'Esercito della salvezza: non è qualcosa di strano o di stravagante. Altre due confessioni evangeliche attendono da quattro anni e un'altra da tre anni e mezzo. Questo non è possibile. Per altro verso, un prefetto e un direttore generale del Ministero dell'interno hanno dato un'interpretazione restrittiva della legge del 1929 per quanto riguarda i matrimoni (è accaduto a dicembre), addirittura prevedendo una retroattività. Sarebbe sconcertante che i matrimoni dovessero essere annullati a seguito dell'impossibilità di essere registrati in quanto il ministro di culto ha agito fuori dalla sua giurisdizione.
Considero positivi, quindi, sia il richiamo alla laicità dello Stato, sia la «sburocratizzazione», o perlomeno il tentativo di sburocratizzare e velocizzare.
In terzo luogo, reputo intelligente la previsione di un secondo registro per i ministri di culto a titolo personale, i quali sono chiamati anche a presentare lo statuto della loro confessione, potendo in questo modo avere un primo riconoscimento da parte dello Stato, pur non potendo fare domanda per il riconoscimento giuridico pieno, perché privi di proprietà. Infatti, tante realtà prive di proprietà, e quindi della possibilità di un riconoscimento giuridico pieno, possono avere la necessità di un riconoscimento. Sto parlando del mondo evangelico, nel quale ci sono tante realtà di piccole chiese e piccoli gruppi indipendenti che attendono un riconoscimento.
In quarto luogo, considero molto importante la previsione di un passaggio parlamentare prima della firma, anche se in proposito chiederei una modifica. Mi è stato detto che per i Testimoni di Geova, già nel 2000, sarebbe stato possibile approvare l'intesa, qualora fosse stata apportata una piccola modifica, che peraltro erano pronti a fare. Tuttavia, si poteva dire soltanto «sì» o «no», e così stanno aspettando da nove anni. È evidente che un passaggio precedente potrebbe essere utile. Chiedo che non si preveda però un generico passaggio parlamentare, bensì presso le Commissioni affari costituzionali delle due Camere, esattamente come avviene per la legge sui flussi degli immigrati. Nello stesso modo - esiste un'analogia -, si può prevedere l'espressione di un parere entro 30 giorni. Abbiamo comunque la possibilità di risolvere questi problemi.
Fatti questi rilievi positivi, anch'io avrei alcuni rilievi particolari da sollevare, che rinvio al testo scritto, per non dilungarmi troppo.
Un'altra questione che ritengo importante riguarda il problema del riconoscimento

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dei ministri di culto. Se essi devono registrarsi presso la loro prefettura - ufficio provinciale di Governo -, secondo l'interpretazione automatica la loro nomina varrà solo per quella certa provincia, anche perché questa è la tendenza dello Stato. Dal momento che oggi esistono sistemi molto veloci di comunicazione, nulla vieta che gli elenchi delle singole organizzazioni religiose vengano presentati al Ministero, il quale può inviarli a sua volta a tutte le prefetture, che possono così controllarli. Ciò eviterebbe un'interpretazione che, purtroppo, ci sta facendo soffrire.
Un altro articolo che ritengo molto importante è quello in cui si stabilisce la non discriminazione di insegnanti ed allievi per motivi religiosi, non solo nelle scuole pubbliche, ma anche in quelle paritarie. Per il nostro Paese questo è molto importante, non solo per il presente, ma anche per il futuro, perché determina l'uguaglianza di tutti di fronte alla legge.
Lascerò per iscritto le mie altre osservazioni. Faccio presente che ho parlato come presidente della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, ma soprattutto a nome della moderatrice della Tavola valdese e del decano della Chiesa evangelica luterana d'Italia.

BARBARA DE GREGORI, Consulente dell'Unione induista italiana. In rappresentanza dell'Unione induista italiana, porgo un sentito e sincero saluto al presidente della Commissione, ai deputati presenti e a tutti i rappresentanti delle confessioni religiose.
A nome dell'Unione induista italiana, ringrazio altresì l'ufficio di presidenza per il cortese invito a partecipare a questo conclusivo ciclo di audizioni. Tale invito ci consente, infatti, di ribadire il nostro giudizio positivo sul progetto di legge in oggetto, che costituisce un notevole passo in avanti rispetto alla disciplina sui culti ammessi, normativa ormai datata e non più rispondente alle esigenze di una società sempre più plurale e caratterizzata da diverse etnie, culture e religioni.
Inoltre, tale progetto di legge, a nostro avviso, costituisce un valido strumento per dare concreta attuazione a principi quali la libertà e il pluralismo religioso, già consolidati e presenti nella nostra Carta costituzionale e nella normativa comunitaria. A tale proposito, esprimiamo il nostro apprezzamento per i riferimenti contenuti nel primo articolo, circa il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell'uomo.
Per quanto riguarda le problematiche emerse nel corso delle precedenti audizioni, non abbiamo particolari rilievi da svolgere, se non per sottolineare che non abbiamo obiezioni in merito alla lettura delle norme del codice civile durante la celebrazione del matrimonio e che, per quanto riguarda l'iscrizione dei ministri di culto al fondo di previdenza del clero, prevista dall'articolo 25, a nostro avviso sarebbe opportuno specificare la facoltatività di detta iscrizione o comunque far salvo quanto espressamente previsto nelle rispettive intese.
Infatti, molti dei nostri ministri di culto non svolgono tale attività in via esclusiva, ma lavorano nel contesto sociale. A tale proposito, si rimanda a quanto previsto nel testo della nostra intesa, in cui, all'articolo 7, comma 3, è espressamente previsto che i ministri di culto possano iscriversi al fondo di previdenza e assistenza del clero, non essendo però obbligati a farlo.
Sempre per quanto riguarda l'articolo 12, sui ministri di culto, per le ragioni già esposte dall'Unione buddista italiana, suggeriamo di sostituire il requisito del possesso della cittadinanza italiana con quello della residenza.
Si suggerisce, inoltre, per quanto riguarda la disciplina degli edifici di culto (articolo 23, comma 1), laddove si prevede che gli edifici di culto possano essere costruiti anche in deroga alle norme urbanistiche «ove irragionevolmente limitative», di sostituire quest'ultima espressione con la seguente: «ove non ostino specifiche motivazioni tecniche». Il termine «ragionevoli» potrebbe infatti dare

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luogo a difficoltà applicative da parte degli uffici tecnici comunali, in una materia, come quella degli uffici di culto, che è molto complessa.
L'ultimo spunto di riflessione concerne l'uso, nel testo di legge, del termine «propaganda», poco vicino alla nostra sensibilità religiosa, in quanto per noi l'ambito spirituale è e resta un fatto intimo e personale, quindi non oggetto di propaganda.
In conclusione, l'Unione induista italiana augura un buon lavoro a tutti, affinché venga approvato al più presto il testo di legge, con la speranza che ciò non rallenti il processo che ha portato l'Unione induista italiana, dopo un iter burocratico lungo e complesso, ad ottenere prima il riconoscimento, e poi la sottoscrizione dell'intesa con la Repubblica italiana.

RENZO GATTEGNA, Presidente dell'Unione delle comunità ebraiche in Italia. A nome dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, rivolgo alla Commissione un ringraziamento per la disponibilità e la sensibilità che dimostra con questa nuova audizione, che fa seguito a quella del gennaio scorso.
Il testo che ci è stato sottoposto contiene integrazioni e modifiche migliorative e ha certamente tenuto conto delle osservazioni formulate in passato, dando vita ad un complesso di norme più armonico e completo. Gli ebrei italiani hanno seguito con grande attenzione e con attiva e positiva partecipazione i lavori per la stesura della nuova legge, né poteva essere diverso l'atteggiamento di una minoranza che vede avvicinarsi il momento del definitivo superamento di disparità di trattamento fra le diverse confessioni religiose.
Come già è stato detto da altri, l'eliminazione del concetto stesso di «culti ammessi» è sempre stata vista dagli ebrei come un decisivo progresso della società e dello Stato italiano che, assicurando così pari dignità e pari tutela a tutte le fedi e a tutte le convinzioni, comprese quelle di chi non crede, può favorire un più alto livello di civile convivenza e di reciproco rispetto. Anche in questa sede, quindi, non possiamo che ribadire il favore e il deciso sostegno al progetto di legge che ci viene ora sottoposto.
Concludo con una domanda. Non so se i tempi dei lavori parlamentari lo consentano, ma i tempi ristretti di questa convocazione non hanno permesso alle comunità ebraiche di svolgere un approfondito dibattito interno. Vorrei sapere se può essere ancora previsto un termine entro il quale far pervenire eventuali note scritte, osservazioni o proposte. Forse alcuni aspetti toccati dai rappresentanti che mi hanno preceduto, soprattutto quelli di carattere attuativo, potrebbero infatti essere suscettibili di ulteriori miglioramenti.

PRESIDENTE. Avvocato Gattegna, abbiamo agito in fretta - ce ne scusiamo con tutti - perché la Conferenza dei capigruppo ha calendarizzato il provvedimento per settembre, per cui dobbiamo concluderne l'esame entro pochi giorni. Se voi, così come anche altri, aveste ulteriori considerazioni scritte da farci pervenire, ne terremo conto con l'abituale attenzione.

DANIELE GABRIELE, Rappresentante della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova. Desidero ringraziare lei, presidente, e gli onorevoli deputati per questo invito a nome della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, che qui rappresento.
Questo ulteriore ciclo di audizioni ci permette di esprimere delle osservazioni su tale progetto di legge, di cui peraltro apprezziamo alcuni aspetti, taluni dei quali già messi in evidenza da coloro che mi hanno preceduto.
In particolare, sottolineiamo la significatività dell'espressione «laicità dello Stato» inserita nel testo. Abbiamo apprezzato anche il più incisivo divieto della discriminazione religiosa, nonché l'affermazione del pluralismo nell'informazione radiotelevisiva. Riteniamo utile, ad ogni modo, richiamare alla Commissione alcuni aspetti di taluni specifici articoli del testo, che, se lo si riterrà opportuno, potranno essere valutati dalla Commissione.
Brevemente, vorrei richiamare l'attenzione su alcuni aspetti che già sono stati

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oggetto delle nostre prime osservazioni e su cui avevamo consegnato una nota il 9 gennaio 2007. Ci riferiamo all'articolo 8, comma 1, che riprende sostanzialmente l'articolo 4, in particolare nel limitare la potestà genitoriale, individuando come limite il pregiudizio alla salute. Avevamo già fatto presente - come hanno fatto altri giuristi, in particolare il professor Rescigno - che un'espressione quale «senza pregiudizio alcuno» fosse maggiormente omnicomprensiva delle eventuali violazioni che potevano essere cagionate al minore e ai figli. Ribadiamo questo aspetto.
Quanto all'articolo 25, dove si parla della previdenza, sia noi, come Testimoni di Geova, sia altre confessioni religiose, abbiamo fatto notare, anche in questa sede, che i ministri di culto di alcune confessioni non sono tali per professione. Nella maggioranza dei casi - ed esclusivamente, ad esempio, nel caso dei Testimoni di Geova -, hanno già una loro attività lavorativa, per mezzo della quale garantiscono il sostentamento alla propria famiglia e per la quale è già prevista la previdenza obbligatoria. Essi svolgono l'attività di ministro di culto come espressione di fede, senza ricevere alcuna retribuzione. Prevedere, quindi, l'obbligatorietà dell'iscrizione al fondo di previdenza dei ministri di culto, in moltissimi casi, rende per loro difficile il sostentamento. L'espressione «facoltativa» potrebbe dunque risolvere questo problema nel caso nostro e in quello di altre confessioni religiose. Questo è stato evidenziato, peraltro, anche nella nota da noi consegnata ed è previsto nei testi di intesa di diverse confessioni.
Ci rifacciamo brevemente anche all'articolo 32, per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio, aspetto anch'esso già richiamato. L'articolo 32, nella formulazione attuale, prevede in maniera unilaterale l'obbligo di lettura degli articoli del codice civile da parte del ministro di culto durante la celebrazione. Non ci soffermiamo oltre su questo, richiamandoci a quanto già indicato a suo tempo, ma vorremmo ricordare, in particolare, il fatto che la dottrina e alcuni princìpi di ordine costituzionale richiederebbero la facoltà delle confessioni religiose di optare per una lettura demandata al ministro di culto in sede di celebrazione oppure fatta dall'ufficiale di Stato civile in fase di richiesta di pubblicazione. Lasciare la facoltà di scelta alla confessione religiosa, come avveniva nella precedente stesura, sarebbe quindi più consono alle esigenze delle confessioni religiose stesse.
Se mi consentite, vorrei richiamare brevemente un altro punto che riguarda, in particolare, l'articolo 6, del quale sono già stati toccati alcuni aspetti, ovverosia l'autonomia confessionale delle formazioni religiose. Nel secondo comma, viene sancito, tra l'altro, che le confessioni religiose devono assicurare il rispetto dei princìpi del giusto processo in ogni procedimento che riguardi i propri aderenti. Questa formulazione, in linea di principio, è bella, ma potrebbe creare qualche problema di applicazione e, quindi, incidere proprio sull'autonomia confessionale, che dovrebbe invece essere tutelata. Diciamo questo partendo da un presupposto inevitabile e corretto. Giustamente, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 18 del 1982, ha riconosciuto che il diritto alla tutela giurisdizionale è un principio supremo invulnerabile, che va ascritto tra quelli supremi del nostro ordinamento, intimamente connesso allo stesso principio di democrazia. Si tratta di un principio fondamentale. La stessa sentenza, però, specifica - questo è un aspetto interessante - che il diritto alla tutela giurisdizionale si colloca al dichiarato livello di principio supremo solo nel suo nucleo più ristretto ed essenziale. Nel ribadire l'inviolabilità dei diritti della persona umana, ivi compresa la tutela giurisprudenziale - sottolineatura molto opportuna - non si dovrebbe, quindi, intaccare l'autonomia confessionale. A noi e ai giuristi che si sono occupati della questione pare che l'espressione usata nel testo potrebbe dare luogo ad un eccessivo sindacato sui provvedimenti interni della confessione, richiedendo un formalismo che non è tipico delle confessioni. Si pensi, ad esempio, alla

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confessione, che nella maggioranza dei casi è orale e non effettuata per iscritto.
Gli organi giurisdizionali che si sono occupati della materia hanno analizzato questo aspetto; richiamo, in particolare, la sentenza n. 5213 del 1994 delle Sezioni unite della Corte suprema di Cassazione e la successiva sentenza del tribunale di Bari. Proprio commentando la prima sentenza - quella della Corte di Cassazione -, il professor Finocchiaro ha avuto modo di dire che la giurisdizione dello Stato, in tal caso, potrà esaminare se il provvedimento di esclusione sia stato adottato in seguito ad un giusto processo, ma non potrà considerare il merito del provvedimento stesso, quando i gravi motivi dell'esclusione siano di carattere religioso.
Anche il tribunale di Bari ha avuto modo di intervenire su un'espulsione riguardante un testimone di Geova. Esso ha confermato, correttamente, che il procedimento disciplinare e confessionale non può violare il diritto di difesa del fedele, precisando però che si è avuto modo di chiarire, perfino nell'ambito della giurisprudenza elaborata in tema di deliberazione di sentenze straniere o ecclesiastiche, che il concetto di ordine pubblico processuale è riferibile ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, ma non anche alle modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie. Ciò significa, con particolare riguardo al diritto di difesa, che occorre assicurare il rispetto del suo nucleo essenziale, costituito dal contraddittorio, non necessariamente tuttavia nelle stesse forme previste dalla legge italiana o dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In altri termini - aggiunge ancora il tribunale -, deve escludersi la necessità della pedissequa applicazione dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di articolo 24 del codice civile, ovvero dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di giusto processo, ex articoli 111 e 24 della Costituzione.
Quello che vorremmo rimarcare in questa occasione è quanto segue. Giustamente, il diritto di difesa del fedele va tutelato nelle sue linee essenziali, tuttavia nutriamo la preoccupazione che, in sede di contrasto, qualcuno possa pretendere lo stesso formalismo previsto per la disciplina di un processo ordinario nello Stato, disciplinato dalla Costituzione e dall'ordinamento, aspetto non tipico della confessione religiosa.
Per capire brevemente questo aspetto, mi richiamo a quanto detto dal professor Colaianni a proposito, ad esempio, della previa contestazione degli addebiti. Egli riconosce che esistono situazioni in cui questo non è possibile, e lo fa richiamando le scomuniche latae sententiae. È interessante che, nel richiamare il concetto di queste scomuniche, il professor Colaianni riconosca che, in questo caso, non avviene un processo ma, a seguito del delitto (così viene indicato dal canone), viene immediatamente comminata la sanzione, cioè la scomunica.
Questo avviene in alcuni casi, ossia per i delitti commessi dagli apostati eretici e scismatici, per la profanazione della specie consacrata, per l'uso di violenza fisica contro la persona del romano Pontefice, per la consacrazione episcopale operata da un vescovo senza mandato pontificio, oppure per l'aborto procurato, con effetto conseguente della morte del nascituro. Di fronte ad atti di estrema gravità - aggiunge il professore -, si crea gravissimo scandalo e chi commette tali azioni non può essere efficacemente punito con pene che dipendono da una sentenza. Ne consegue che deve prevalere la libertà della confessione di sanzionare ipso iure l'avvenuta rottura della comunione, per evitare il turbamento della comunità.
Concludo dicendo che non vogliamo richiamarci a questo tipo di scomunica o ritenerla corretta, tuttavia vogliamo ricordare che vi possono essere negli ordinamenti confessionali delle situazioni che, pur essendo rispettate formalmente, non prevedono adempimenti particolarmente formali, come avviene, invece, nell'ordinamento giudiziario dello Stato italiano. Vorremmo quindi portare all'attenzione della Commissione il pericolo che la versione attuale del testo potrebbe arrecare.

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Vi ringraziamo nuovamente per l'attenzione, riservandoci di farvi pervenire una documentazione cartacea.

PRESIDENTE. Vi ringraziamo. Ricordo a chi intendesse inviare documenti a sostegno o integrazione degli interventi odierni, che martedì prossimo scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti; pertanto, tali documenti dovranno pervenire alla Commissione entro venerdì.
Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 16,40, è ripresa alle 17,30.

Audizione dei componenti della Consulta per l'Islam italiano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di libertà religiosa, l'audizione dei componenti della Consulta per l'Islam italiano.
Come ricorderete, abbiamo già avuto occasione di svolgere con voi un'audizione sui temi generali. L'onorevole Zaccaria, nella sua qualità di relatore, ha presentato un testo unificato, che è stato approvato dalla Commissione. Su questo testo, intendiamo acquisire le vostre opinioni e le eventuali proposte di correzione e integrazione.
Do la parola ai nostri ospiti.

MARIO SCIALOJA, Componente della Consulta per l'Islam italiano. Ho letto con molto interesse il testo che ci avete inviato, che avevo, tra l'altro, già scaricato dal sito della Camera dei deputati. Lo trovo molto migliorato rispetto alla versione precedente.
In particolare, ho apprezzato il seguente aspetto. Il testo precedente prevedeva la possibilità che le intese fossero stipulate e negoziate con un'associazione non riconosciuta; ciò non mi è sembrato però molto saggio - per così dire - né dal punto di vista politico, né da quello giuridico, perché non capivo come un Governo o uno Stato potessero negoziare e stipulare un'intesa con associazioni prive di personalità giuridica. Del resto, anche il disegno di legge di iniziativa governativa, redatto con la collaborazione dei professori Francesco Margiotta Broglio e Carlo Cardia, prevedeva intese solo con le associazioni riconosciute. Il progetto, come sappiamo, non è andato in Consiglio di ministri, e forse non ci andrà mai, perché alcuni parlamentari, tra cui una eminente esponente della Rosa nel Pugno, lo hanno bloccato. Tuttavia, nel vostro draft attuale, è ben precisato che le intese possono essere negoziate solo da associazioni confessionali iscritte all'albo, e su questo sono pienamente d'accordo.
Un argomento che, invece, suscita perplessità - come tanti altri, sui quali si soffermerà il mio amico dottor Dachan - è quello relativo al matrimonio, vale a dire il Capo quarto. Capisco che il testo di legge vuole essere di carattere generale; esso, anche se non è diretto ad impedire la negoziazione di intese con altre confessioni, è certamente destinato a sopperire alla necessità di quelle confessioni religiose che, per loro scelta o per loro norme interne da me non conosciute, non intendono o non possono costituirsi in associazioni con personalità giuridica. Questo progetto, così ampio e dettagliato su tanti punti, va certamente a vantaggio di tali confessioni.
Posto che io sono favorevole a scoraggiare tali intese, se leggiamo l'Enciclopedia delle religioni in Italia del CESNUR, a cura di Massimo Introvigne, vediamo che le religioni praticate in Italia da gruppi di una qualche minima consistenza sono circa 600: negoziare e stipulare 600 intese per dare la parità di diritti a tutti sarebbe folle. Il sistema giuridico italiano è già ipertrofico ed è inutile gonfiarlo con centinaia di intese, che devono essere seguite ed applicate.
Tuttavia, una disciplina così precisa nel campo del matrimonio fa sorgere qualche dubbio. Il progetto di legge stabilisce, naturalmente, che i matrimoni vengono celebrati o i contratti vengono stipulati dai ministri del culto riconosciuti e accreditati,

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i quali quindi vengono investiti di funzioni proprie di ufficiali di stato civile. Questo va benissimo, ma nel caso dell'Islam costituirebbe un'innovazione. Infatti, se andiamo a vedere la prassi nei paesi islamici - citerò il caso del Marocco, che conosco particolarmente bene, ma la stessa cosa avviene anche in altri Paesi -, i contratti di matrimonio non vengono stipulati in una moschea alla presenza dell'imam. In Marocco, ad esempio, esiste un corpo di specialisti - gli adul - del Ministero della giustizia ai quali è attribuita la capacità di redigere e di fare firmare contratti di matrimonio, e che poi hanno l'obbligo di presentarli al tribunale per la registrazione, affinché il matrimonio possa avere effetti civili. Nella prassi generale dell'Islam, dunque, l'imam non è parte di un clero, ma una persona qualsiasi, come un rabbino nell'ebraismo. Perfino il venerdì, la persona che pronuncia il sermone non è obbligatoriamente la stessa che poi guida la preghiera; di norma è così, ma nel nostro centro è capitato che mancasse la voce all'imam, il quale, dunque, si è limitato a guidare la preghiera, mentre il sermone è stato letto da qualcun altro.
Con questo progetto di legge, si crea una sorta di clero (gli imam), che nell'Islam tradizionalmente non esiste - almeno nell'Islam sunnita, gli sciiti sono un po' diversi - e che può creare dei problemi. Il Capo quarto, infatti, pur non prevedendo esplicitamente che le confessioni religiose possano stipulare i matrimoni con effetti puramente religiosi, lo ammette implicitamente; nell'articolo 3, infatti, si legge: «Coloro che intendono celebrare un matrimonio religioso con effetti civili devono specificarlo all'ufficiale dello stato civile». Dunque, viene lasciata aperta la possibilità implicita di matrimoni religiosi senza effetti civili.
Questa è forse una disposizione obbligata, in quanto, in base al Concordato, la Chiesa cattolica può stipulare matrimoni solamente con effetti religiosi. Essa, però, non celebrerà mai un matrimonio valido solo ad effetti religiosi fra persone già legate da matrimonio civile in Italia. Lo stesso vale per le comunità ebraiche, le quali, infatti, negli Stati cristiani hanno abbandonato la poligamia circa un millennio fa. Questo è avvenuto anche per le comunità ebraiche che si trovano nei Paesi arabi e islamici, sebbene in epoca molto più recente. Nell'intesa fra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane (UCEI), viene prevista esplicitamente la possibilità di celebrare matrimoni puramente a fini religiosi, ma siamo certi che nessun rabbino di nessuna comunità ebraica celebrerà un rito solo religioso fra persone già legate dal matrimonio civile.
Purtroppo, in alcune nostre comunità questo non succede e nelle moschee di periferia accade di tutto. Conosco vari italiani, residenti anche a Roma, i quali, pur essendo legati da matrimonio civile con cittadine italiane o straniere, si recano in una qualsiasi moschea e sposano un'altra donna solamente agli effetti religiosi. Questo potrebbe essere considerato un fatto trascurabile, visto che poi - scusate la volgarità - tanti italiani hanno una seconda famiglia e un'amante. Tuttavia, nel caso di immigrati musulmani, la questione può essere ben più seria, perché molti cittadini emigrati, anche quando acquistano la cittadinanza italiana, non perdono quella di origine. Ho seguito il caso di un impiegato locale di un'ambasciata che non ha potuto ottenere un contratto di lavoro secondo la legge italiana perché non poteva presentare la dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza siriana. Per tale motivo, la donna italiana che sposi con rito islamico un immigrato musulmano che diventa cittadino italiano e che abbia già una moglie italiana non può far valere alcun suo diritto in Italia; tuttavia, nel momento in cui si reca nel Paese di origine del marito, essa è soggetta alle leggi di tale Paese. Da qui nascono i casi di bambini contesi e tanti altri problemi matrimoniali.
Questo è un punto serio e antipatico, anche se non vedo come si possa evitarlo, viste le clausole del Concordato con la Chiesa cattolica. Al Centro islamico culturale d'Italia è prassi costante - seguita senza alcuna deroga o eccezione - che,

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prima di stipulare un contratto islamico, si chieda il certificato di matrimonio civile. Non conosco, però, nessun'altra associazione in Italia che pratichi la stessa norma con lo stesso rigore. Si tratta di un problema delicato, per il quale è difficile trovare una soluzione soddisfacente.
Ci sarebbero vari altri punti da trattare, di cui ho parlato poco fa col mio amico dottor Dachan, con il quale sono completamente d'accordo e al quale cedo pertanto la parola affinché li esponga.

MOHAMED NOUR DACHAN, Componente della Consulta per l'Islam italiano. In nome di Dio clemente e misericordioso, signor presidente, cari onorevoli e gentili signore, innanzitutto mi complimento per le modifiche aggiuntive apportate a questo progetto di legge; mi rammarico, però, che in un testo sulle libertà religiose non si parli delle festività. Nelle precedente occasione, abbiamo segnalato che il riconoscimento delle festività religiose è molto importante in un provvedimento legislativo di questo genere. Nell'articolo 2, comma 2, si afferma: «La libertà di religione comprende altresì il diritto di professare liberamente la propria religione (...)». Se, infatti, non ho la possibilità di pregare o di festeggiare il Natale, il progetto di legge sulla libertà religiosa limita la professione del mio culto. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la preghiera settimanale. Ad esempio, il giorno in cui l'Islam prega è il venerdì: sarebbe opportuno prevedere almeno due ore - non di più - per poter pregare. Queste ore potrebbero essere recuperate con lavoro straordinario o in altra forma da concordare.
Un'altra questione su cui vorrei soffermarmi riguarda i cimiteri. Gentili onorevoli, quando nella moschea si presenta una persona per comunicare la morte di un parente stretto, per noi diventa necessario provvedere alla sepoltura con la stessa urgenza con cui forniremmo la cura a un malato. Il decreto del Presidente della Repubblica prevede quanto segue: «I piani regolatori cimiteriali (...) possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico». Si tratta dunque di una possibilità, per cui ci si rimette alla decisione della giunta comunale e del sindaco. Noi chiediamo che questo progetto di legge preveda, almeno per i comuni più grandi, la progettazione di cimiteri con aree riservate ad altre religioni.
Anche la questione della macellazione non è molto chiara. Un precedente decreto, emanato dal Ministero della sanità congiuntamente al Ministero dell'interno, era molto più chiaro, poiché stabiliva che le religioni possono procedere alla macellazione secondo il loro rito. Chiediamo pertanto che, per quanto possibile, la norma del progetto di legge riproponga quella del suddetto decreto ministeriale.
Un altro aspetto molto importante riguarda la norma recante l'espressione «senza maggiori oneri». Infatti, se per una determinata religione la scuola paga gli insegnanti, lo stesso non avviene per le altre religioni. Noi proponiamo che si utilizzi l'espressione «senza oneri eccessivi» o «nell'ambito degli oneri previsti». Se gli insegnanti di alcune religioni vengono pagati, ciò dovrebbe valere per tutte. Se ad un paziente ricoverato in ospedale fosse prescritto di mangiare una mozzarella, non lo si potrebbe ritenere un costo aggiuntivo - ad esempio di due euro - in base al quale impedirgli di mangiare la mozzarella. Chiediamo, dunque, che sia introdotta una norma flessibile in materia di spese.
Vi è un elemento sul quale ho fatto un confronto con la formulazione precedente. Nel progetto di legge in discussione non è prevista una punizione per chi inciti all'odio; è vietata la discriminazione, è vietato l'odio, ma non si fa alcun riferimento ad un'eventuale punizione. Apprezzeremmo pertanto un riferimento alla legge Mancino - finora mai applicata - o, comunque, un riferimento generale ad un'eventuale sanzione.
Per quanto riguarda, invece, il ministro del culto, ho visto che è stata accolta la nostra proposta di un soggetto equiparato, e di questo mi rallegro. Tuttavia, la più importante delle mansioni del ministro del

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culto è il matrimonio: perché allora non riferirsi sempre allo stesso soggetto ogni volta che si parla di ministro del culto? Faccio notare che, se tale soggetto, come diceva l'ambasciatore Scialoja, è in grado di celebrare il matrimonio, sarà certamente più facile per lui visitare le carceri o gli ospedali. Piuttosto, per le mansioni - per così dire - inferiori al matrimonio svolte dal suddetto ministro del culto o comunque da un funzionario di stato civile, non prevedrei l'obbligo della cittadinanza italiana. Infatti, perché per visitare gli ammalati e i carcerati tale soggetto avrebbe bisogno di questo requisito? Prevederei, piuttosto, il possesso della carta di soggiorno, che viene assegnata comunque dopo sei anni di permanenza in Italia.
Se mi permettete, vorrei fare due ultime osservazioni. Innanzitutto, considero molto positivo il registro delle religioni. Finora, su questo tema vi era un vuoto, e mi complimento di nuovo con voi per averlo colmato; tuttavia, non si fa alcun riferimento ai requisiti per essere iscritti.

ROBERTO ZACCARIA. I requisiti sono indicati espressamente all'articolo 18.

PRESIDENTE. L'articolo 18 del testo fa riferimento a tutti i requisiti necessari.

MOHAMED NOUR DACHAN, Componente della Consulta dell'Islam italiano. Ieri, abbiamo tenuto un'assemblea a Bologna per portare i saluti e rendere le persone partecipi a queste iniziative, che altrimenti rimarrebbero sulla carta. Ebbene, abbiamo notato che, in base a questi requisiti, sono sufficienti cinque persone per costituire un'associazione e iscriversi ad essa. Non esiste una definizione dell'associazione, ma sono indicati i requisiti generali. Ad esempio, non si stabilisce se un'associazione debba avere venti centri, una sezione o una storia alle spalle. Non ho trovato questo genere di indicazioni; può darsi che si sia trattato di una mia svista, ma lo stesso problema è stato sollevato dall'intera assemblea di ieri.
Dall'altro lato, si afferma che le domande di adesione delle associazioni possono essere rifiutate. Si devono però anche indicare le motivazioni della mancata accettazione di un'associazione; se un'associazione presenta i requisiti indicati nell'articolo 18, la sua domanda non può essere respinta, se non per motivi di ordine pubblico. Su questo aspetto, dunque, non esiste alcun riferimento.
Vorrei toccare un ultimo punto. La volta scorsa è stata sollevata la questione islamo-cristiana e della visita del Santo Padre in Turchia. Vorrei allora fare una proposta. Visto che il Santo Padre Giovanni Paolo II aveva chiesto, ai cattolici e non, di digiunare con i musulmani il 29 novembre - l'ultimo venerdì di Ramadan -, perché con questo progetto di legge non si fissa una giornata del dialogo? Potrebbe essere proprio il 29 novembre - come aveva indicato il Santo Padre -, oppure un venerdì di Ramadan, o un altro giorno. Da parte mia, preferisco il 29 novembre, perché quell'anno fu una giornata storica, in cui digiunarono cristiani, musulmani e laici. Suggerisco, comunque, che sia istituita una giornata parlamentare del dialogo.
Vi ringrazio di cuore.

YAHYA SERGIO YAHE PALLAVICINI, Componente della Consulta dell'Islam italiano. Signor presidente, ringrazio per questa nuova occasione che mi viene data. Entrerò nel merito, cercando di seguire il testo. Riporterò le osservazioni scaturite dal lavoro di un gruppo di alcuni membri della COREIS; quindi, quanto da me esposto non rappresenta un risultato solo personale, ma di una parte della COREIS.
Per quanto riguarda l'articolo 1 del Capo primo, abbiamo pensato non soltanto di evidenziare la questione della pari dignità tra le diverse confessioni religiose, e quindi di arginare le possibili disparità di trattamento tra le diverse identità religiose confessionalmente riconosciute, ma anche di distinguere tra le identità confessionali religiose riconosciute e quelle che, purtroppo, sono le loro manipolazioni, inversioni o strumentalizzazioni fondamentaliste. Si tratta di due discorsi diversi.

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Sulla falsariga del testo Boato-Spini, abbiamo pensato di aggiungere, nell'articolo 1, comma 2, dopo la frase «la presente legge si fonda sul principio della laicità dello Stato, al quale è data attuazione dalla leggi della Repubblica», l'espressione «e della pari dignità delle confessioni religiose, distinguendole da ogni istanza esclusivista e fondamentalista, da ogni ideologia politica e movimento nazionalistico».
Per quel che riguarda, invece, l'articolo 2 (Contenuti e limiti), mi fa molto piacere ritrovare il comma 5 - successivamente anche rivisto nella Carta dei valori -, inerente la possibilità di una conformità di abbigliamento su basi religiose, purché tale abbigliamento permetta l'identificazione della religione. Mi esprimo, quindi, a favore del nuovo comma.
L'articolo 3, al comma 3, si occupa del divieto di discriminazione per motivi religiosi. Facciamo semplicemente un'osservazione di metodo. Al comma 3, si parla di discriminazioni per motivi religiosi e si rimanda ad un testo sulla disciplina dell'immigrazione e a norme sulla condizione dello straniero. Poiché la legge deve disciplinare la libertà religiosa nel nostro Paese, a nostro modo di vedere, forse non è opportuno fare riferimento alla dimensione dello straniero e dell'immigrazione. Se posso permettermi, anziché fare un rimando, si potrebbe riprodurre il testo. Noi siamo completamente d'accordo sui corposi contenuti, ma poniamo una questione puramente di metodo.

ROBERTO ZACCARIA. I giuristi si arrovellano sull'utilizzo del rinvio formale o recettizio. Se si usa la tecnica di richiamare quel testo, lo si cristallizza, mentre, con la tecnica di richiamare la disposizione e le successive modificazioni, si apre a modifiche successive.

YAHYA SERGIO YAHE PALLAVICINI, Componente della Consulta dell'Islam italiano. Non siamo giuristi.

ROBERTO ZACCARIA. Capisco l'esigenza, ma volevo soltanto spiegare la ragione di questa tecnica.

YAHYA SERGIO YAHE PALLAVICINI, Componente della Consulta dell'Islam italiano. Forse siamo condizionati dalla psicosi di essere considerati troppo stranieri.
Passo all'articolo 5 (Libertà sulle confessioni religiose). Anche qui, al comma 1, abbiamo pensato alla seguente formulazione: «La Repubblica garantisce la libertà» - e aggiungiamo - «e la pari dignità delle confessioni religiose». Parallelamente, proponiamo di inserire un comma 3, che reciti: «Le attività di carattere politico o ideologico non rientrano nelle finalità di religione e di culto».
Passo poi all'articolo 8 (Educazione religiosa dei figli). Il discorso è un po' complesso e forse la materia è da giuristi. Al comma 3, si fa riferimento all'articolo 316 del codice civile. Esso prevede, in caso di disaccordo tra i genitori, che un giovane di quattordici anni abbia facoltà e libertà di godere di una certa autonomia decisionale. L'importante, secondo noi, è che questo sia previsto soltanto in caso di disaccordo tra i genitori. Diversamente, noi ribadiremmo, come l'articolo prevede, il fatto che esiste la potestà genitoriale fino alla maggiore età.
Segue l'articolo 9 (Scuole pubbliche e paritarie). Ci siamo permessi di proporre un'aggiunta, al comma 1, che leggo per esteso: «Nelle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto delle libertà di coscienza e di religione e della pari dignità delle religioni, degli alunni, dei docenti, del personale amministrativo e ausiliario» - e aggiungiamo - «e senza discriminazioni di alcun genere».
Passo, poi, all'articolo che maggiormente ci interessa, ovvero quello relativo ai ministri di culto. In proposito, mi permetto di dire che ci sono punti alquanto rilevanti, per quanto ci riguarda. Sottopongo alla vostra verifica la nostra interpretazione del comma 2, laddove si afferma che «i ministri di culto [...] godono ad ogni effetto del relativo stato». Noi siamo consapevoli che il verbo «godere» si distingue dal verbo «esercitare», e che di conseguenza i ministri di culto di una confessione religiosa non iscritta

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non abbiano l'idoneità per compiere atti giuridici. Se è così, siamo perfettamente d'accordo; diversamente, non comprendiamo cosa si intenda con l'espressione «ad ogni effetto».
Il secondo punto è per noi ancora più rilevante. Viene elencata una serie di caratteristiche per i ministri di culto: concordiamo pienamente con la questione della cittadinanza italiana e condividiamo la precisazione del comma 3, in cui si stabilisce che le attività di tali ministri non debbono contrastare con i princìpi dell'ordinamento giuridico italiano. Tuttavia, nello stesso comma 3 si fa riferimento all'introduzione di uno schema di regolamento entro un anno dall'attuazione di questa legge.
Per noi è piuttosto imbarazzante - in una materia rilevante per la COREIS e per i musulmani in generale in Italia, come quella dei ministri di culto della religione - doverci sbilanciare in un commento su un articolo che prevede un regolamento di cui, ad oggi, non si conoscono le norme di attuazione. Tuttavia, è talmente importante l'emanazione di un regolamento che possa individuare dei criteri attuativi, che noi ci proponiamo con grande interesse di far parte di una commissione mista - sul modello delle commissioni miste o del comitato scientifico che hanno contribuito alla Carta dei valori - per partecipare alle discussioni per l'emanazione di un regolamento riguardante i ministri del culto musulmani.
Si dovrebbe prevedere un percorso formativo che possa facilitare l'integrazione nella cittadinanza italiana e il rispetto dell'ordinamento giuridico dello Stato. Inoltre, tale regolamento dovrebbe prevedere anche un percorso formativo per stabilire una sorta di idoneità o di preparazione che permetta ai ministri di culto di essere riconosciuti come tali all'interno dello Stato italiano. Lo ribadisco, a maggior ragione perché il comma 4 prevede, per i ministri di culto di confessioni riconosciute o iscritte nel registro, l'opportunità di iscriversi con apposita certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza. Questo può essere giusto. Tuttavia, se facciamo il parallelismo con la situazione precedente - che ci riguarda da vicino - di essere una confessione non ancora riconosciuta o iscritta a nessun livello, è abbastanza singolare che, per un imam musulmano, basti produrre la cittadinanza italiana e uno statuto - neanche un certificato di appartenenza - di un'associazione qualsiasi, anche non riconosciuta e non iscritta, per potersi eventualmente candidare a far parte dell'albo degli imam, mentre gli altri ministri di culto devono - giustamente - presentare non soltanto la regolare cittadinanza italiana, ma anche una certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza che attesti non solo l'appartenenza, ma anche - per così dire - l'idoneità. Ciò invece mancherebbe nel nostro caso.
Al contrario, integrando alcuni criteri, gradiremmo che non sia sufficiente produrre lo statuto di una qualsiasi associazione e un documento di cittadinanza italiana per potersi iscrivere come imam, bensì che sia necessario essere cittadini italiani, produrre uno statuto ed eventualmente avere anche un certificato - che sarà valutato a insindacabile giudizio delle autorità -, come minimo, di appartenenza, o, preferibilmente, di idoneità. Tuttavia, in proposito subentrano problematiche di altro genere.
Per quanto riguarda l'articolo 14, relativamente al richiamo alle Forze armate, ho fatto mio un intervento svolto dall'onorevole Giovanardi nel precedente incontro. Su questa base, ci siamo permessi di proporre un ulteriore comma, del quale do lettura: «Le convinzioni e le credenze religiose degli appartenenti alle Forze armate, alla Polizia di Stato o ad altri corpi o servizi assimilati non possono in alcun modo giustificare la violazione del dovere di lealtà e fedeltà nei confronti dello Stato italiano». Questo solo per richiamare l'intervento dell'onorevole Giovanardi e sottolineare che comunque, in modo pretestuoso, l'appartenenza ad un'identità confessionale possa prevedere il rifiuto di difendere la Patria.
Per quanto riguarda l'articolo 17, relativo alle procedure di iscrizione, mi compiaccio -

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non so se in qualche modo abbiamo contribuito anche noi - per la procedura di snellimento, per la definizione precisa della tempistica e per il chiarimento delle motivazioni contrarie al riconoscimento giuridico. Visto che da anni la COREIS attende di essere riconosciuta e ancora oggi, senza valido motivo e nonostante il parere favorevole del Consiglio di Stato e del Ministero dell'interno a suo tempo, questo non è ancora accaduto, tutto ciò è particolarmente rilevante per noi. In prospettiva, ci auguriamo di ripresentare - ahimè - la domanda; tuttavia, almeno dovremo aspettare soltanto 120 giorni.

PRESIDENTE. Signor Pallavicini, scusi se la interrompo, ma visto che ha svolto un'analisi per ogni articolo, la inviterei a soffermarsi su quelli principali e a consegnare la documentazione in suo possesso.

YAHYA SERGIO YAHE PALLAVICINI, Componente della Consulta dell'Islam italiano. Ho quasi finito.
Per quanto riguarda l'articolo 18, richiamiamo l'articolo 17 della precedente versione Spini-Boato, soprattutto in merito al fatto che, al comma 1, il rappresentante, secondo noi, dovrebbe esserlo «giuridicamente e di fatto». In altre parole, preferiremmo che il rappresentante cui si fa riferimento fosse il rappresentante legale e non, per esempio, un prestanome, onde evitare italianizzazioni fittizie o dall'esterno. Abbiamo proposto di aggiungere, al comma 3 - leggo soltanto quella che potrebbe essere, eventualmente, una proposta in conclusione -, la seguente espressione: «(...) e non devono contenere istanze ideologiche fondamentaliste».
Per quanto riguarda l'articolo 21, preferiamo la formulazione precedente dell'articolo 23 delle proposte Spini e Boato, concedendo alle varie associazioni la possibilità di essere riconosciute e di ottenere finanziamenti. Bisogna evitare che tale possibilità sia esclusa. Le associazioni devono essere necessariamente collegate ad una confessione iscritta nel registro delle confessioni religiose, ai sensi del comma 1.
Per quanto riguarda l'articolo 23, relativo agli edifici di culto, di fatto questo principio impedirebbe, come invece avviene oggi, alle associazioni non riconosciute - penso sempre alla confessione islamica - di poter ottenere, grazie ad una sentenza della Corte costituzionale, un finanziamento per opere edilizie di culto, onde evitare discriminazioni tra realtà con intesa o senza intesa. Invece, subordinando tale eventualità soltanto al riconoscimento, sarebbe impossibile ottenere i fondi.
Da ultimo, vorrei porre una questione circa le intese. Ci fa piacere che sia stata recepita nel testo di legge la prassi - penso all'articolo 34 - secondo la quale le confessioni religiose devono essere iscritte. Confermo, quindi, quanto detto dall'ambasciatore Scialoja. Lo stesso dicasi per quanto riguarda le materie previste nel comma 3.
Per quanto riguarda l'articolo 35, ribadiamo che il rappresentante per noi deve essere legale e di fatto, quindi non fittizio.

SOUAD SBAI, Componente della Consulta per l'islam italiano. Desidero anzitutto ringraziarvi per l'invito. Dal momento che la mia documentazione (che vi invierò) è lunga quanto quella del dottor Pallavicini, vorrei sottolineare tre o quattro punti che mi sembrano particolarmente importanti.
Innanzitutto, per quanto riguarda le festività, non sono d'accordo. Nel nord-Africa, ad esempio, sono quasi 200 anni che le festività si celebrano il sabato pomeriggio e la domenica. Non vedo perché i figli o i nipoti debbano cambiare questa tradizione.
Inoltre, sono felice che oggi il dottor Dachan abbia detto che sono necessarie leggi severe contro coloro che richiamano all'odio. Tuttavia, forse ha dimenticato che, questa estate, si sono verificati comportamenti che richiamano non solo all'odio, ma anche all'antisemitismo. Sono d'accordo con lui quando sostiene che ci vorrebbero delle leggi; tuttavia, vorrei fargli notare che esse esistono, ma forse non vengono applicate.

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Per quanto riguarda il matrimonio, abbiamo costituito un'associazione di donne. Vi assicuro che la situazione attuale delle donne, in merito ai matrimoni poligamici, è disastrosa. Vorrei ripetere ancora una volta che l'imam non è un prete, ma una persona qualsiasi. Qualsiasi persona che sa pregare può fare l'imam, mettersi davanti alla folla e fungere da guida per i fedeli. Purtroppo, ci sono imam «fai da te». L'abbiamo detto ormai tante volte. Non vorrei essere ripetitiva, ma qualcuno tende ad omettere questo aspetto. La poligamia viene praticata senza l'autorizzazione della prima moglie; la seconda moglie dà il proprio consenso senza essere avvertita dal marito del precedente matrimonio: per queste donne si tratta di un dramma.
Non sappiamo che cosa fare. Tantissime donne - se volete, vi porto la documentazione dei matrimoni celebrati nelle moschee - non hanno alcun diritto, vivono in Italia da quindici anni, ma si ritrovano clandestine. Infatti, se la prima moglie non accetta la seconda, viene ricattata dal marito ed esposta alla minaccia del mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Ci troviamo, oggi, ad affrontare questi gravi problemi. Ripeto che vivono in Italia da anni donne clandestine, senza diritti, a causa di questi benedetti o maledetti imam «fai da te». Scusatemi per l'espressione.
Il problema riguarda anche le conversioni. Molti uomini si devono convertire per sposare una donna musulmana e non viceversa. Questo è un grosso problema.
Vi sono molti punti specifici che vorrei affrontare, ma sui quali rimando alla documentazione che vi invierò. Comunque, sono contraria a questa legge perché la comunità islamica non è pronta; ci vorranno sicuramente almeno altri cinque, sei o sette anni. Credo che oggi non sia possibile raggiungere intese con nessuno. Fatemi il nome di un'associazione; sicuramente se ne conoscono una o due. Tuttavia, non vedo come si potrebbe raggiungere un'intesa. Se queste associazioni non rispettano le norme e la Costituzione italiana, corriamo il rischio di trovarci dei dittatori in casa. Già oggi, infatti, usano la religione per fare i dittatori, dato che vogliono garantire continuità con i propri Paesi di provenienza. Con la religione hanno trovato la maniera di comandare e di fare i dittatori. Vi assicuro che, fino ad oggi, l'hanno fatto benissimo. È una sorta di terrorismo psicologico. Per la comunità islamica questa legge sarebbe una bellissima iniziativa. La libertà religiosa è la cosa più bella che si possa proporre, ma il problema sta nel fatto che alcuni la userebbero per altri scopi.
Non sono d'accordo neanche su quanto è stato detto circa il fatto che i capi religiosi devono recarsi negli ospedali e nelle carceri. Molti nostri connazionali sono totalmente laici; basta vedere in proposito le persone che frequentano le moschee. Bisogna rispettare anche la maggioranza dei laici. È come se voleste imporre un gruppo o un'associazione che, un domani, comanderà su tutto, in quanto non ha quel concetto di libertà religiosa. Ci vorranno altri vent'anni per farglielo capire. Oggi, molte persone non lo capiscono; arrivano da Paesi dittatoriali e continuano a fare i dittatori in Italia. Chi ne fa le spese sono sempre le donne: le donne analfabete, le donne che non hanno diritti, le donne che non hanno permesso di soggiorno, le donne che vivono l'inferno qui, in Italia, quando non lo vivono in Marocco, in Tunisia, in Algeria, dove, comunque, esiste una rete che le protegge (la famiglia, lo Stato). In Italia quella rete non esiste.
Certo, non ci fermeremo qui. Per il momento, non siamo d'accordo su questa legge. Abbiamo anche invitato presso la nostra associazione l'onorevole Valdo Spini, il quale aveva assicurato la sua partecipazione. Venti associazioni si sono pronunciate contro questa legge. L'onorevole Spini non è intervenuto all'incontro, si è presentata solo un'esponente di Forza Italia; avrebbe potuto almeno avvertire, visto che molte persone sono venute anche dall'estero per sentire le sue opinioni riguardo a questa legge.

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PRESIDENTE. Voglio precisare che i testi originari sono stati superati da quello presentato dal relatore.

ZEINAB AHMED DOLAL, Componente della Consulta dell'Islam italiano. Vorrei soltanto dare la mia adesione a quanto detto dai colleghi che mi hanno preceduto. Condivido, in particolare, le considerazioni dell'ambasciatore Scialoja e del dottor Dachan.
In merito alla questione dei bambini che nascono da matrimoni non riconosciuti celebrati nelle periferie, come sottolineato dall'ambasciatore Scialoja, nutro una certa preoccupazione. A mio avviso, i figli della stessa madre, ma di diversi padri (o viceversa), sono fratelli a tutti gli effetti. Non vorrei che in un Paese occidentale, dove la gente è libera e dove esiste la libertà assoluta, mancasse questo elemento fondamentale. Non si può accettare che esistano bambini di serie A e di serie B. Si tratta di una preoccupazione da non sottovalutare.
Inoltre, per quanto riguarda le sepolture, queste dovrebbero essere inserite nel piano regolatore. Diversamente esse diventano un problema, dato che per la nostra religione esistono disposizioni ben precise. Dunque, aspettare l'intervento delle autorità locali diventa un problema, visto che i cittadini musulmani, come tutti, prima o poi moriranno.
Non sono d'accordo con l'osservazione di Souad Sbai secondo cui i ministri di culto non dovrebbero andare negli ospedali e nelle carceri. Se un ammalato ha bisogno di una parola di conforto da parte di un rappresentate della sua religione e ha il desiderio di ricevere...

PRESIDENTE. La signora Souad parlava di intervento a richiesta.

ZEINAB AHMED DOLAL, Componente della Consulta dell'islam italiano. Sì, a richiesta, senza imposizione. Questo dovrebbe accadere anche nelle carceri. Bisogna dare la possibilità al ministro di culto di andare nei luoghi di detenzione.
Un altro punto sul quale vorrei soffermarmi riguarda la cittadinanza. Noi siamo da vent'anni in Italia e abbiamo appena ottenuto la cittadinanza. Il ministro del culto dovrebbe aspettare molto di più per ottenerla. Se un bambino, secondo la legge attuale, deve aspettare 18 anni, non so quando avrà la possibilità di diventare ministro di culto. Esiste il problema del tempo legislativo, che è piuttosto lungo. In queste condizioni, potrà diventare ministro del culto chi magari non è della materia.

MAHADOU SIRADIO THIAM, Componente della Consulta dell'islam italiano. Signor presidente, confesso che sono tornato ieri da un viaggio e non ho potuto leggere tutto il materiale.
Sulla base di quello che ho letto e sentito in questa sede, ritengo che questa legge ci permetta di andare avanti. Infatti, se per ogni cosa si dice che non siamo pronti, non avremo più il tempo per nulla. Credo che questo sia il momento giusto. I musulmani, infatti, continuano ad arrivare in Italia e ce ne sono tanti altri che nascono in questo Paese. Comunque, se non cambiamo adesso le norme, più in là sarà ancora più difficile farlo.
È vero che il registro delle confessioni religiose deve avere sede in Italia e deve essere rappresentato da un cittadino italiano, tuttavia, come diceva anche Zeinab Ahmed Dolal, vi sono persone che vivono in Italia da venti o venticinque anni senza avere la cittadinanza italiana perché non hanno la residenza da almeno dieci anni. Come sapete, è necessaria la residenza da almeno dieci anni per ottenere la cittadinanza italiana.
Può succedere che un soggetto che vive in Italia da venti o venticinque anni, pur non avendo la cittadinanza italiana, possa fare il ministro di culto. Non vedo, in questo caso, che differenza vi sia tra l'avere o meno la cittadinanza.

PRESIDENTE. Prego chi intende consegnare ulteriori documenti di farceli pervenire in tempi brevi, in quanto martedì prossimo è previsto l'esame degli emendamenti.

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Ringrazio tutti per essere intervenuti.
Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 18,20, è ripresa alle 18,30.

Audizione di rappresentanti del Coordinamento nazionale fuoriusciti dai Testimoni di Geova.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di libertà religiosa, l'audizione di rappresentanti del Coordinamento nazionale fuoriusciti dai Testimoni di Geova.
Do la parola al fondatore del Coordinamento, Adriano Fontani.

ADRIANO FONTANI, Fondatore del Coordinamento nazionale fuoriusciti dai Testimoni di Geova. Signor presidente, la ringrazio molto per l'invito. Si tratta di una legge che riguarda un diritto fondamentale degli uomini e, soprattutto, investe l'aspetto delicato della libertà di religione, che spesso è la prima ad essere toccata quando sono in gioco le libertà in genere.
Personalmente, rappresento un gran numero di persone che, ovviamente, sono direttamente interessate da quanto riguarda i Testimoni di Geova. Riconosco che il nostro compito è ingrato, perché siamo coloro che devono dire qualcosa contro. Tuttavia, ci assumiamo questa responsabilità. Siamo persone che hanno militato per anni nella congregazione dei Testimoni di Geova, spesso per decenni, e di conseguenza hanno maturato nel tempo la consapevolezza di aver vissuto in un'organizzazione non conosciuta nel suo vero aspetto. Abbiamo cominciato, quindi, da vent'anni a questa parte, una massiccia opera di informazione volta a sensibilizzare innanzitutto le istituzioni, ma anche la popolazione, a livello preventivo.
Il nostro coordinamento ha raccolto un immenso quantitativo di materiale. Mi pregerò di lasciarglielo, signor presidente, affinché possa essere utilizzato da lei e dai membri della Commissione. Per guidarvi in questa ingente mole di materiale, ho suddiviso tutto in cartelline. Premetto che tale materiale ha due caratteristiche: una testimoniale e una documentale. Vi sono testimonianze e documenti ufficiali - che costituiscono la parte più importante - della congregazione cristiana dei Testimoni di Geova.
Non possiamo non porci problemi seri quando analizziamo questa legge. Crediamo e sappiamo che la congregazione cristiana dei Testimoni di Geova voglia avvalersi della facoltà di stipulare un'intesa con lo Stato italiano. Il primo problema è costituito dal fatto che questa organizzazione, più di altre, ha capacità di dissimulazione e di presentare alle istituzioni una facciata di comodo, unica nel suo genere. Essa infatti è studiata a tavolino. Esiste in proposito una teoria in merito, contenuta nel primo fascicolo e denominata «strategia della guerra teocratica». Siamo davanti ad un gruppo religioso che ritiene di essere in guerra con il mondo o, meglio, che il mondo sia in guerra con esso. Vi è una visione paranoica, secondo la quale «tutto è Satana». Inoltre, esplicitamente, nella Torre di guardia si fa riferimento al dovere di mentire. Per loro, si mente solo quando lo si fa all'interno; quando invece si mente alle istituzioni o ai giornalisti o ai Governi, non solo non è peccato, ma è un dovere sacrosanto, giustificato dalle scritture bibliche per acquisire privilegi e penetrare nello Stato.
Potrò dimostrarvi che la possibilità di penetrazione nei gangli vitali dello Stato di questa ricca e potente associazione - non esito a definirla sui giornali «setta», ma in queste sede ritengo giusto chiamarla «confessione religiosa» - è immensa ed avviene attraverso metodologie particolari, che condizionano di fatto le istituzioni. Molti hanno ribattezzato tale metodologia «Ester-Mardocheo», che significa piazzare persone di fiducia - il giardiniere, l'autista, il domestico di un importante uomo politico, di un importante giornalista radiotelevisivo - con il compito di dare una certa immagine, in modo che non si parli

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in termini negativi di questa organizzazione. Si tratta di una tecnica che funziona moltissimo e benissimo.
Vengo all'analisi del parere del Consiglio di Stato del 30 luglio 1986 - menzionata nel secondo fascicoletto di materiale che vi lascerò -, che concesse alla congregazione la veste giuridica. Leggo, nel testo di legge, che il Consiglio di Stato ha tuttora un ruolo importante nel concedere riconoscimenti ed intese alle religioni. Se tale organo deve limitarsi ad esaminare lo statuto ed altre pubblicazioni ufficiali, può incorrere negli errori clamorosi in cui è incorso nel 1986. Ho qui il testo del parere del 1986. A noi fuoriusciti caddero le braccia, quando lo leggemmo e constatammo che, secondo il Consiglio di Stato, scelte delicate quali - lo sapete meglio di me - emotrasfusioni, proibizione del voto e servizio militare erano considerate libere manifestazioni individuali, scevre da ogni condizionamento confessionale. Noi abbiamo pagato sulla nostra pelle. Quando una persona accetta una trasfusione, va a votare o assolve all'obbligo del servizio militare o civile, subisce un umiliante processo, sulla base del quale viene espulso e isolato.
Veniamo, allora, all'aspetto più delicato dell'intera problematica: una persona, una volta espulsa dal gruppo dei Testimoni di Geova, è un morto, non esiste più neanche per i propri parenti che rimangono Testimoni di Geova. Le conseguenze, quindi, sono pesantissime.
Come è potuto cadere il Consiglio di Stato in un errore così clamoroso? Ci permettiamo di dire che è stato clamorosamente ingannato, per un motivo molto semplice: non ha mai ascoltato la testimonianza dei fuoriusciti né ha mai preso in considerazione la nostra documentazione, anche perché il nostro coordinamento è nato esattamente due anni dopo.
Non vorremmo che lo Stato ripetesse questo errore. Vi forniamo, quindi, documentazione di prima mano, tratta dalle stesse pubblicazioni della Torre di guardia, per aiutare gli organi dello Stato a non ripetere un errore così grossolano. D'altra parte, all'articolo 6 del progetto di legge, si parla del diritto di recesso. Si può recedere in modo libero ed incondizionato. A mio avviso, questa parte potrebbe essere meglio specificata. Si dovrebbe specificare il dovere di un'associazione di non esprimere e di non prevedere nei propri organi ufficiali regole fortemente penalizzanti per coloro che decidono di uscirne.
Le pubblicazioni della società Torre di guardia definiscono letteralmente noi fuoriusciti - me come tanti altri - «scrofe tornate al proprio vomito», «maiali che si rotolano nel fango», «esseri ripugnanti». Siamo definiti «cancro da eliminare», «insetti da schiacciare». Le pagine della Torre di guardia sono allegate alla documentazione. Naturalmente, di conseguenza siamo trattati come tali, persino dai familiari...

PRESIDENTE. Chiedo scusa, quali sono i motivi prevalenti per i quali si esce?

ADRIANO FONTANI, Fondatore del Coordinamento nazionale fuoriusciti dai Testimoni di Geova. I motivi per cui si esce, onorevole Violante, sono tanti. Quelli che a noi premono sono soprattutto i motivi ideologici. Innanzitutto, si può uscire per le contestazioni più banali. Molti fidanzati, per esempio, vengono espulsi perché si sono abbandonati a normali intimità tipiche degli innamorati. Tuttavia, i motivi principali contro i quali noi protestiamo sono quelli ideologici: all'interno del gruppo è praticamente proibito pensare.
La Torre di guardia, in un'edizione - che ho allegato alla documentazione per lei, onorevole Violante, e per tutti i membri della Commissione - dice che è proibito il pensiero indipendente. Guai a coloro che hanno un pensiero indipendente e critico! Mi chiedo come questo si possa contemplare all'articolo 6, comma 2, del testo di legge, il quale stabilisce che una religione deve garantire ai propri aderenti le libertà costituzionali e i diritti inviolabili della persona. Fra i diritti inviolabili c'è quello di pensare, la possibilità di alzare la mano per dichiarare di non essere d'accordo. Questi diritti sono calpestati in

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modo plateale. Ogni minimo dissenso all'interno del gruppo è punito perché esiste l'obbligo della delazione.
Nella documentazione che vi lascerò troverete, tra i dati, il numero delle persone espulse perché hanno confidato ad un confratello - per esempio, è successo ad Antonio Taccardi, di Bari - che non condividevano il fatto di far morire un figlio per mancanza di una trasfusione. Chi riceve la confidenza ha l'obbligo della delazione, sancito nelle pubblicazioni. Vi è obbligo assoluto di lealtà e tutto va riferito al corpo degli anziani. Il corpo degli anziani chiama il soggetto, verifica che abbia detto quelle cose e lo espelle. C'è l'esperienza di Antonio Taccardi, qui riportata. Altro che violazione delle libertà fondamentali: qui siamo di fronte al controllo del pensiero quale forse neanche la vecchia URSS aveva realizzato! Questo traspare chiaramente dalle pubblicazioni stesse. Quindi, questo comma che voi avete inserito - secondo cui al proprio interno una religione deve garantire i diritti inviolabili - contrasta pienamente con la prassi effettiva della società Torre di guardia.
Veniamo ad un aspetto a ciò conseguente: «l'epidemia» di malattie mentali (schizofrenia, paranoia, depressione e suicidi), che colpisce Testimoni di Geova e fuoriusciti. Un libro scritto da uno psichiatra americano, I Testimoni di Geova e la salute mentale, fa rabbrividire. Tuttavia, non è possibile condurre un'indagine epidemiologica generale perché esiste una circolare della società Torre di guardia che la impedisce. Questa circolare invita gli anziani ad impedire a chiunque di svolgere indagini perché, evidentemente, sanno benissimo che l'immagine del gruppo ne uscirebbe devastata e con le «ossa rotte». In questo progetto di legge si afferma che la confessione religiosa deve comunque proteggere la salute mentale e fisica degli aderenti. Se si potesse, onorevole Violante, svolgere un'indagine epidemiologica, si capirebbe come questo gruppo si rivolge non solo a persone con problemi, ma anche a persone sanissime - tante persone normalissime e sanissime entrano a far parte dei Testimoni di Geova -, che escono con le «ossa rotte».
Del libro, recentemente pubblicato dalla Newton Compton, intitolato Il libro nero delle sette d'Italia, ho curato il capitolo più corposo, ovvero quello riguardante i Testimoni di Geova, nel quale menziono soltanto uno dei 25 casi di suicidio da me raccolti, motivati dal crudele isolamento in cui è relegato un fuoriuscito. Dall'oggi al domani, un padre, una madre, una sorella - non parliamo degli altri - si potrebbero ritrovare nelle condizioni di dover considerare un proprio familiare come morto: questa situazione avrebbe una grande influenza sulla salute di una persona, in quanto la sfera emotiva ed affettiva è quella a noi più cara. Le obiezioni sono tante, ad esempio quelle riguardanti l'articolo 8, circa l'educazione dei figli. Non esiste solo il problema delle emotrasfusioni e credo che potrebbe essere ben specificato, nel testo dell'articolo 8, che nell'educare religiosamente i figli si dovrebbero evitare forme di pesante condizionamento e di ostacolo alla loro integrazione. Se voi parlate con qualunque insegnante - personalmente appartengo alla categoria, quindi parlo anche come operatore scolastico - che abbia tra i suoi alunni figli di Testimoni di Geova, vi direbbe quale tortura sia per ognuno di questi bambini l'intera scolarità. Difatti, dal primo all'ultimo giorno, il bambino è costretto ad assentarsi da molte attività scolastiche per volontà dei genitori, si sente diverso sempre, non soltanto nel corso dell'ora di religione, come è suo diritto: quando si ritaglia l'albero di Natale, quando si parla della Pasqua, di Halloween, del carnevale, dei compleanni, delle varie cerimonie religiose, quando si cantano canzoni sulla pace e sulla patria. Per questo bambino, la scuola rappresenta una tortura. Esiste una pubblicazione, intitolata Figli di un Dio tiranno, in cui si racconta l'esperienza di una persona che ripercorre con terrore la sua infanzia scolastica.
Ebbene, credo che potrebbe essere opportuno specificare in questo articolo che,

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oltre a quanto detto sul rispetto della salute mentale e fisica, si devono evitare forme di pesante condizionamento. Troppo spesso si vedono bambini di 5-6 anni, figli di Testimoni di Geova, in giacca e cravatta che la domenica mattina vanno a predicare. Siete a conoscenza di questa situazione? Si tratta per loro dell'unico giorno libero; è una tortura anche questa, e lo Stato non può non tenerne conto in quanto, effettivamente, sono altissimi i livelli di condizionamento e di indottrinamento.
Affronto il discorso relativo all'articolo 9, a seguito di un'esperienza personale molto nota, approdata in Parlamento e sulle prime pagine dei migliori giornali. Quando si parla dei diritti che una confessione vanta nei confronti della scuola, a mio avviso bisognerebbe specificare anche che cosa una confessione non dovrebbe pretendere dalla scuola stessa. Non si può e non si deve pretendere che la scuola adatti i suoi contenuti e i suoi programmi all'ideologia religiosa.
Voi vi chiederete il senso di tutto questo. Signori cari, parlate con un qualunque maestro d'Italia e fatevi raccontare che cosa è accaduto il 14 gennaio scorso a Camposanto, in provincia di Modena. I genitori Testimoni di Geova richiedono ogni giorno che un determinato brano di storia non venga trattato, che l'argomento di scienze venga studiato in modo diverso e che il testo della verifica d'italiano venga cambiato. Anche il problema di matematica, secondo loro, dovrebbe essere cambiato perché parla delle palle di Natale, mentre sarebbe più corretto prendere come riferimento i sassi.
Vi riporto quanto accaduto a Camposanto, in provincia di Modena. Una maestra ha ricevuto circa trenta comunicazioni affinché cambiasse il contenuto dei programmi, dei problemi e delle verifiche. A seguito del suo ennesimo rifiuto, è stata picchiata in classe da due genitori Testimoni di Geova. Non è usuale che picchino - sono il primo a riconoscerlo -, ma è usuale la pretesa di adottare e di adattare programmi, contenuti, letture, passi di storia, geografia e scienze alla propria ideologia.
Credo che, a salvaguardia della laicità dell'insegnamento e della scuola, non sarebbe una cattiva idea stabilire un limite, specificando l'impossibilità di pretendere dalla scuola pubblica questi cambiamenti.
Il caso più clamoroso è quello che mi ha riguardato di persona. Sono stati tolti degli alunni dalla mia classe, su richiesta dei Testimoni di Geova, semplicemente per la mia condizione di fuoriuscito. I genitori non possono avere a che fare con un «cane vomitevole», un «insetto da schiacciare», e via dicendo. Il dirigente scolastico ha accolto questa richiesta, mentre io ho protestato contro tale discriminazione. Un ispettore scolastico mi ha dato pienamente ragione, rischiando per questo motivo di essere licenziato dalla scuola pubblica.
Vi sono tre interrogazioni parlamentari a cui né il Ministro Moratti, prima, né il Ministro Fioroni, ora, hanno voluto rispondere. Non è finita qui: i Testimoni di Geova hanno preteso che fossi cacciato da quella scuola perché i loro figli si turbavano al solo vedermi, visto che, a causa dell'indottrinamento, io rappresentavo il demonio. Ebbene, la scuola mi ha cacciato. Tale decisione è stata coperta con una giustificazione di incompatibilità ambientale. Quanto vi ho appena esposto, signori, pone un altro problema che credo sia a voi sconosciuto.

PRESIDENTE. Dove ha insegnato dopo?

ADRIANO FONTANI, Fondatore del Coordinamento nazionale fuoriusciti dai Testimoni di Geova. Sono stato trasferito in un'altra scuola.

PRESIDENTE. Dello stesso comune?

ADRIANO FONTANI, Fondatore del Coordinamento nazionale fuoriusciti dai Testimoni di Geova. No, di un comune diverso.

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ROBERTO ZACCARIA. Dottor Fontani, ha letto l'articolo 15, comma 3?

ADRIANO FONTANI, Fondatore del Coordinamento nazionale fuoriusciti dai Testimoni di Geova. Li ho letti un po' tutti, onorevole Zaccaria.

ROBERTO ZACCARIA. Noi siamo in grado di intervenire sui punti che riguardano l'ordinamento generale.

ADRIANO FONTANI, Fondatore del Coordinamento nazionale fuoriusciti dai Testimoni di Geova. Si riferisce all'articolo 15?

ROBERTO ZACCARIA. Leggo: «La violazione del diritto di discriminazione comporta, in ogni caso, la nullità degli atti che la realizzano e la responsabilità per danno patrimoniale e non patrimoniale a carico di chi la pone in essere». Una legge interviene sugli elementi di rilevanza per l'ordinamento generale. Noi stiamo parlando di un provvedimento discriminatorio adottato nei suoi confronti...

ADRIANO FONTANI, Fondatore del Coordinamento nazionale fuoriusciti dai Testimoni di Geova. Le ricordo che sono in corso cause penali.

ROBERTO ZACCARIA. D'accordo, però voglio solo chiarire che questa legge fornisce molti più strumenti di quanti non ve ne fossero in precedenza.

ADRIANO FONTANI, Fondatore del Coordinamento nazionale fuoriusciti dai Testimoni di Geova. Ne sono consapevole e la ringrazio.
Il problema che intendo porre è quello del potere, spesso sottovalutato, che hanno queste grandi e potenti organizzazioni internazionali. Ne cito solo due: Scientology e i Testimoni di Geova. Nel 1990, ricevetti una lettera da una maestra di Mogliano Veneto. Essendo diventato un po' il referente nazionale del movimento a difesa dei diritti dei fuoriusciti, questa maestra mi scrisse una lettera. Aveva anche lei sollevato il problema dell'inserimento dei figli dei Testimoni di Geova a scuola, con assemblee e con articoli sui giornali. Si rivolse ai sindacati, i quali le risposero: non si possono toccare i Testimoni di Geova; sono stati riconosciuti come ente morale quattro anni fa, quindi non ti mettere contro di loro. Mi riferì di aver dovuto tacere perché i dirigenti scolastici l'avevano minacciata di sanzioni disciplinari. La lettera manoscritta la troverete nel materiale che vi ho messo a disposizione.
Questo episodio riporta ad un altro aspetto, già trattato da una signora con riferimento al tema riguardante il mondo islamico: movimenti di questo genere si fanno forza dei riconoscimenti che ottengono - ad esempio, la personalità giuridica riconosciuta nel 1986 o la domanda d'intesa - per diventare ancora più forti ed arroganti. Non a caso, nella trasmissione Chi l'ha visto? di sette mesi fa, quando si è parlato di clamorose sparizioni legate ai Testimoni di Geova, i Testimoni hanno replicato solo in un modo, dichiarando: «Noi siamo riconosciuti dallo Stato». Basta.
Lo Stato, quindi, deve sapere bene che dare riconoscimenti - quindi finanziamenti, come l'8 per mille - significa in realtà rafforzare la repressione e la violazione di diritti umani che all'interno si opera. A nostro parere, quindi, è un errore concederli ad un'organizzazione che codifica in questo modo le regole sugli espulsi e che reagisce in tale maniera con le persone che dissentono, anche leggermente. Sono vere e proprie forme di giustizia parallela. Ho letto con attenzione l'articolo riguardante la procedura interna.

ROBERTO ZACCARIA. Il giusto processo.

ADRIANO FONTANI, Fondatore del Coordinamento nazionale fuoriusciti dai Testimoni di Geova. Esatto, il giusto processo. Lo ritengo un articolo meraviglioso. Mi piacerebbe - ne ho parlato anche con alcuni amici che mi hanno telefonato da

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varie parti d'Italia, quando si è parlato di questa audizione - vederlo rafforzato, onorevole Zaccaria. Difatti, il comitato giudiziario dei Testimoni di Geova è un esempio di terrore, a cavallo tra l'inquisizione medievale e i processi staliniani. L'imputato non ha diritto a nessuno che lo difenda, perché chi lo fa segue la sua stessa sorte. Non si ha diritto ad alcuna carta, perché tutti gli incartamenti e i dossier rimangono a vita. Troverete le circolari ufficiali dell'organizzazione che dettano come e quando conservare gli incartamenti. Io non ho alcuna carta in mano e non posso neanche dimostrare, al limite, di essere stato espulso per apostasia o ribellione, mentre questa organizzazione religiosa ha a disposizione migliaia di carte delicatissime nei miei confronti di cui non ho né mai avrò, copia. Pertanto, rafforzerei il dovere non soltanto di prevedere, ma anche di far ottenere alla persona verso la quale vengono irrogate sanzioni copia di tutti gli atti che la riguardano.
Finora, i vertici dei Testimoni di Geova sono stati completamente insensibili a questo problema. Infatti, in Danimarca - l'organizzazione è uguale dappertutto -, nel 1992, lo Stato confiscò qualche tonnellata di documentazione relativa proprio ai comitati giudiziari. Ebbene, anche questo è un punto delicato che andrebbe rafforzato, in modo da evitare che un aderente sia soggetto a «processi farsa», che però hanno pesanti conseguenze e ripercussioni sulla sua vita personale, familiare, affettiva e anche professionale. Dovete sapere che, quando una persona viene espulsa dal gruppo, spesso perde il lavoro. Ve ne spiego il motivo.
Un caso clamoroso, fra quelli di suicidio che vi ho citato, riguarda un signore che sterminò tutta la famiglia e poi si suicidò. Non era affatto una persona insana di mente, bensì era sanissimo e svolgeva la sua attività in modo normale. Un giorno fu espulso dal gruppo dei Testimoni di Geova. Che cosa comportò questo evento? Intanto, il padre lo ripudiò, si tirò fuori dalla sua società di giardinaggio e gli fece causa per togliergli i figli, dal momento che non li avrebbe più educati secondo le norme stabilite dall'organizzazione. I suoi clienti erano per il 90 per cento Testimoni di Geova e, naturalmente, non accettarono tale situazione, non sognandosi neppure di assumere un giardiniere fuoriuscito. Di conseguenza, non poté più pagare il mutuo in banca, e quindi andò in rovina tutta la sua vita, affettiva, familiare, economica e patrimoniale.

PRESIDENTE. Ritengo che il quadro appena descritto sia sufficientemente disastroso.

ADRIANO FONTANI, Fondatore del Coordinamento nazionale fuoriusciti dai Testimoni di Geova. Sì, il quadro è sufficientemente disastroso, sono d'accordo con lei.

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi che intendono intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI. Signor presidente, ancora una volta la ringrazio perché è stata una giornata che ci ha permesso di dare un contributo migliore, grazie a tutte le audizioni svolte.
Innanzitutto, voglio affrontare un discorso non proprio pertinente; in seguito rivolgerò una domanda. A mio parere, da questa giornata abbiamo imparato che dobbiamo essere molto prudenti. Mi rivolgo a lei, signor presidente, ma anche al relatore: è necessaria una prudenza assoluta. Difatti, la laicità deve essere garantita anche a loro. Non dobbiamo garantirla solo a noi mediante una legge laica, ma dobbiamo assicurarci che tale laicità valga anche per chi, con sforzi enormi, cerca di averla senza poterla ottenere. Vi chiedo scusa per questa digressione, ma ho ritenuto giusto condividerla con voi.
Stamattina, ho incontrato una signora che si occupa proprio degli abusi psicologici perpetrati all'interno delle religioni. Signor Fontani, vorrei che, oltre alle testimonianze, portasse un contributo concreto. Lei si è avvicinato alla setta e in essa

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ha creduto; quindi, c'è stato un meccanismo di seduzione nei suoi confronti, che però lei ha potuto respingere, trovando la forza per farlo. Vorrei che fornisse un contributo alla Commissione, spiegando come tale seduzione sia stata possibile, per poter definire setta gruppi religiosi come i Testimoni di Geova ed altri che utilizzano meccanismi analoghi. Noi dovremmo infatti avere una griglia che ci permetta di escludere la possibilità di intese con alcune organizzazioni, perché non garantiscono la libertà della persona, anche se questa apparentemente è libera.
Per ottenere questo risultato, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Attualmente esistono numerose testimonianze, ma quando vi siete fatti sentire al riguardo? A noi sembrava opportuno giudicare una religione in base al proprio statuto. In realtà, intendo riferirmi a chi, nel Consiglio di Stato, ha espresso parere positivo, avvalendosi dei documenti a disposizione. Bisognerebbe riuscire ad avere non testimonianze, pure validissime e degne ovviamente di un rispetto assoluto, ma qualcosa in più, ovvero una sorta di griglia che ci permetta di poter valutare nel merito.

MARCO BOATO. Signor presidente, è difficile interloquire, ma in tutte le audizioni di oggi, come lei ha notato, ho evitato di porre domande, proprio perché stiamo svolgendo un secondo giro di audizioni, dopo che in altre legislature ne avevamo svolte altrettante. L'incontro di questa sera - ringrazio il professor Fontani e la signora Piro - rappresenta l'occasione, sia pure nei pochi minuti che abbiamo ancora a disposizione, per un approfondimento. Ovviamente, come lei avrà notato, anche se non siamo numerosi, la stiamo ascoltando con grandissimo interesse e rispetto per gli aspetti drammatici richiamati. Quelli di noi che seguono queste vicende da molti anni, conoscono qualcosa del genere sia per quanto riguarda i Testimoni di Geova, sia per quanto riguarda altre situazioni. Io non ho mai avuto, ad esempio, alcuna difficoltà - anche se non ne faccio mai esibizione - a dichiarare di essere cattolico. Tuttavia, quando leggo interi libri di testimonianze, ad esempio sui fuoriusciti dell'Opus Dei - che non sono Testimoni di Geova, ma rappresentano un'organizzazione interna alla Chiesa cattolica ufficiale, la cui prelatura personale è addirittura riconosciuta dal Pontefice -, non dico che sono a conoscenza di fatti identici a quelli da lei drammaticamente testimoniati, ma molto analoghi, che mi preoccupano tanto quanto quelli ascoltati qualche minuto fa. Purtroppo, potremmo proseguire con altri esempi.
Ciò non toglie nulla alla gravità di quel che lei, sia pure nei pochi minuti che ha avuto a disposizione, ha documentato, preannunciando di lasciare alla Commissione la documentazione cui ha fatto riferimento. Vorrei porre una domanda a lei e a tutti i colleghi. Noi avremo modo di riflettere nei prossimi giorni, passando all'esame dell'articolato, su possibili emendamenti, ovviamente nel rigore e nell'adeguata terminologia giuridica. Stiamo parlando infatti di una legge di attuazione costituzionale; credo che il nostro relatore abbia una competenza tecnico-giuridica e una sensibilità anche politica, umana e culturale, grazie alla quale potrà ottenere il massimo di attenzione. Naturalmente, non è solo il relatore, ma tutta la Commissione a svolgere questo lavoro.
La domanda è la seguente: tutto ciò che lei ha drammaticamente rappresentato - e penso che, se lei parlasse per qualche ora, potrebbe farlo ad abundantiam - è avvenuto non in forza di questa legge, ma in assenza di una legge. Lei chiede di precisare meglio e di rendere più rigorose le norme. Su questo convengo, sempre che ciò venga realizzato con una adeguata terminologia giuridica e con la dovuta compatibilità costituzionale. Tutto quello che lei ci sta raccontando, e altre vicende cui ho fatto cenno esemplificandone una (ma purtroppo ce ne sono molte altre), sta avvenendo, ed è avvenuto, in questi anni e in questi decenni, in assenza di una legge.
Poco fa, nell'audizione dei rappresentanti della Consulta per l'Islam italiano, la signora Souad Sbai (che conosco bene e con cui ho anche dibattuto, e che, se non sbaglio, è stata da lei citata en passant

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nella sua testimonianza), ci ha riferito una situazione allucinante riguardo delle donne islamiche, traendo la conclusione che questa legge «non s'ha da fare». Allora, continueremo ad avere una situazione allucinante per le donne islamiche, di poligamia non riconosciuta giuridicamente dal nostro Paese, ma esistente di fatto, perché non sono matrimoni giuridicamente riconosciuti. Si continuerà così.
Se in questa legge si parlerà di matrimonio, religioso o meno, che abbia effetti civili - adesso non mi sto più riferendo ai Testimoni di Geova, ma si tratta di un mio inciso -, chi contrarrà quel tipo di matrimonio, finalmente e per la prima volta, potrà essere tutelato dall'ordinamento giuridico italiano. Quella donna avrà finalmente la possibilità di fare ricorso ad un ordinamento giuridico che tuteli la sua dignità e quella dei suoi figli, che vieti la poligamia, considerandola un reato, e via dicendo.
La drammaticità delle testimonianze ascoltate - e che in parte già conosciamo - con grandissimo interesse potrebbe comportare il rischio di un cortocircuito. Lei ha suggerito di apportare correzioni alla legge, ma potrebbe esistere il rischio di un cortocircuito mentale ed ideologico, ossia quello di accettare tale situazione. Non si può varare una legge sulla libertà religiosa perché esistono la poligamia, lo sfruttamento della donna, la persecuzione - mi sembra che, di fatto, si tratti di questo - di persone che abbandonano una confessione religiosa, o setta che dir si voglia.
Voglio lasciare, in coda a questa lunga serie di audizioni, la mia riflessione: questa legge, in modo magari ancora inadeguato o imperfetto, da integrare e da rafforzare, afferma una serie di princìpi, che riguardano la libertà di far parte di una religione, ma anche quella di poterne uscire, la libertà di essere credente, ma anche quella di non esserlo, la tutela dei princìpi del giusto processo, nel caso di provvedimenti a carattere disciplinare. Questo problema riguarda i Testimoni di Geova, ma anche altre confessioni che hanno attraversato la storia del nostro Paese, così come di altri.
Concludo dicendo che ho voluto interloquire con lei, e con la signora che l'accompagna, nell'intento non di ridimensionare o di sottovalutare le cose terribili che lei ci ha raccontato, ma di chiedere a me stesso - a lei e a noi - se questo comporti il fatto di lasciare campo libero affinché ciò continui a succedere, o se invece non determini la necessità di attuare un principio costituzionale, mettendo dei paletti di carattere costituzionale o riguardanti anche le convenzioni internazionali. Non dico che si metterà fine a tutto questo con un tratto di penna, perché le leggi non cambiano mai la realtà da un giorno all'altro; tuttavia, renderebbero più difficile, e comunque perseguibile, fenomeni simili a quelli che lei ci ha rappresentato con tanta drammaticità e della cui esposizione la ringrazio.

GIANPIERO D'ALIA. Signor presidente, intervengo molto brevemente per comunicare che considero parimenti interessante l'audizione che stiamo per concludere, perché pone l'accento, al di là della questione specifica sui Testimoni di Geova, su due profili della legge, che credo debbano essere ulteriormente approfonditi.
Il primo riguarda la differenza fra il controllo formale e quello sostanziale. Già il nostro sistema, a legislazione vigente, non funziona, nonostante sia in qualche modo più stringente sotto alcuni aspetti. Il nuovo sistema prevede una duplice procedura. Una di esse riguarda il censimento dei ministri di culto - anche delle confessioni religiose non dotate di personalità giuridica, perché non iscritte nel registro delle confessioni - e delle confessioni iscritte nel registro, il cui controllo avviene attraverso una verifica di conformità allo schema legale degli statuti delle confessioni.
Sto affrontando un discorso valido per i Testimoni di Geova, così come per tutti in assoluto. Oggi pomeriggio, abbiamo ascoltato la presidente dell'Associazione delle vittime degli abusi psicologici, la

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quale ci ha riferito come anche all'interno delle confessioni tradizionalmente radicate e riconosciute dallo Stato italiano potrebbe presentarsi - come alcune volte è accaduto - il problema. Credo, allora, che la questione sia quella di analizzare gli strumenti fino ad oggi utilizzati, ivi compreso il parere del Consiglio di Stato. Infatti, ci troviamo di fronte ad un duplice problema: mi rendo conto della difficoltà di definire il concetto di confessione religiosa. A tale difficoltà a volte si supplisce riconoscendo la personalità giuridica a quegli enti che si presume rappresentino comunità di soggetti indeterminati ed indeterminabili che professano un certo credo.
Questo è un primo aspetto, per il quale non aiuta l'affermazione del principio di autonomia e di impermeabilità della confessione riconosciuta. L'impossibilità che lo Stato possa effettuare controlli ex post dopo il riconoscimento sul rispetto concreto dei precetti dello Statuto diventa un limite. Come è stato riferito in questa sede, un conto è ciò che si dichiara, altro conto è ciò che si mette in pratica: si predica bene e si razzola male.
Il secondo aspetto che mi permetto di sottolineare, se ho capito bene il senso di questa audizione, è che siamo di fronte al tema dei culti cosiddetti «abusanti». Torniamo sempre alla necessità di individuare, come presupposto indispensabile, ipotesi comunque escluse dalla tutela contenuta nella legge sulla libertà religiosa, ossia i cosiddetti «culti abusanti».
Mi rendo conto di quanto sia difficile porre la questione in termini positivi. Tuttavia, ritengo sia meno difficile individuare una definizione di ciò che non può comunque rientrare nelle fattispecie del riconoscimento, dell'iscrizione nel registro dei ministri di culto, e via dicendo. Infatti, laddove ci si trovi in presenza di soggetti che, in forma individuale o associata, esercitano un culto che ha come presupposto l'abuso e il mancato rispetto di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti - di questo sostanzialmente parliamo - , è evidente che questo risulterebbe più facile. Credo, quindi, che questa audizione confermi quanto ci siamo già detti.

PRESIDENTE. Bisogna anche tenere conto dei «culti abusanti» e delle deviazioni all'interno dei culti legittimi.

GIANPIERO D'ALIA. Signor presidente, la mia considerazione riguarda tutti.

PRESIDENTE. Le questioni poste sono numerosissime. Rifletta dunque, professore, se vuole dare una risposta assai sintetica, per poi farci avere per iscritto ulteriori osservazioni rispetto ai problemi molto importanti che hanno posto i colleghi intervenuti.

ADRIANO FONTANI, Fondatore del Coordinamento nazionale fuoriusciti dai Testimoni di Geova. La ringrazio, signor presidente. In effetti, i suoi colleghi intervenuti hanno centrato il punto. Personalmente, mi concentro molto sull'articolo 18, riguardante i requisiti.
Concordo pienamente con l'onorevole Boato: serve assolutamente e in modo rilevante una legge. A mio parere, se questa legge venisse applicata così com'è, Scientology non potrebbe avere l'intesa, e neppure i Testimoni di Geova. Non siamo preoccupati, onorevole Violante e onorevole Zaccaria, del fatto che si faccia una legge, ma che l'iter delle singole intese porti la congregazione dei Testimoni di Geova ad avere l'intesa, con annesso l'8 per mille. È questo ciò che ci preoccupa.
La legge deve esserci, difatti ho suggerito integrazioni - che poi formalizzerò - puntigliose, in modo da creare uno sbarramento ancora più fitto. I «culti abusanti» non devono passare. Voglio rispondere a quanto ha affermato giustamente l'onorevole Paoletti Tangheroni, laddove ha precisato che lo statuto deve essere vero, non di facciata. Di conseguenza, il punto principale riguarda gli strumenti di controllo, che devono essere effettivi.
Circa la questione riguardante la setta o la confessione, mi sono permesso in questi anni - non ho molta dimestichezza

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con il tecnicismo delle leggi, ma ne ho molta con i mass-media e con il linguaggio giornalistico - di coniare una definizione di setta, se mi consente, molto a buon mercato ed efficace, che ai giornalisti è piaciuta molto: una setta è un movimento in cui è facile entrare, ma dal quale è molto difficile, penalizzante e pericoloso uscire. Basterebbe applicare questa definizione sommaria per rendersi conto che gli evangelici o gli avventisti non hanno nulla di settario, così come la Chiesa cattolica in quanto tale. Inoltre, ho cercato di far capire che una setta è tanto più pericolosa quanto meno sembra esserlo. Difatti, cari signori, mamma Ebe non è pericolosa, perché la sua è una setta talmente grossolana da poter attrarre solo le persone più sprovvedute in circolazione. Quando invece parliamo di Scientology o dei Testimoni di Geova, ci riferiamo ad organizzazioni internazionali ricchissime, potenti, capaci di ricattare e di influire su interi apparati dello Stato e su uomini politici di altissimo livello. Io non voglio mettere in imbarazzo nessuno, ma conosciamo situazioni che riguardano anche attuali uomini delle istituzioni, condizionabili con tanti metodi. Ebbene, prestiamo attenzione al fatto che una setta non è semplicemente quella residenziale. Se mamma Ebe prendesse dieci persone e le rinchiudesse in casa sua, tutti sarebbero a conoscenza del fatto che si tratta di una setta. Sono le sette non residenziali a non apparire tali, e proprio per questo motivo risultano essere quelle più pericolose.
Vi ringrazio moltissimo per averci dato la possibilità di esprimere la nostra opinione. Vi comunico che formalizzeremo alcune proposte. In conclusione, ben venga questa legge, ma noi siamo preoccupati per altri aspetti.

PRESIDENTE. La ringraziamo molto per il suo utilissimo intervento.
Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 19,10.