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CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente (mercoledì 11 dicembre 2002)
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)


Libertà religiosa e culti ammessi.
C. 1576 Spini, C. 1902 Molinari e C. 2531 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo nella seduta di ieri, martedì 10 dicembre 2002.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta del 9 luglio 2002 la Commissione ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle problematiche inerenti alla libertà religiosa nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2531 e abbinati vertenti su tale materia. La Commissione ha quindi svolto una serie di audizioni nell'ambito del programma di indagine conoscitiva dalla stessa deliberato.

Marcello PACINI (FI) esprime apprezzamento per l'iniziativa del Governo, condividendo la necessità di approvare una legge sulla libertà religiosa che dia risposta ai problemi posti dal nuovo mondo globalizzato.
Occorre tuttavia tenere conto dei fenomeni sociali, culturali e religiosi che caratterizzano l'epoca presente e che influiscono sul problema dell'esercizio della libertà religiosa e della sua tutela.
Ritiene che il testo in esame non presenti i caratteri della freschezza e della novità, in quanto si pone in una linea di continuità con il disegno di legge presentato alla Camera nella passata legislatura dal Governo Prodi. L'impianto della legge era stato concepito dal Governo De Mita ed approvato una prima volta in una stesura sostanzialmente eguale a quella odierna il 13 settembre 1990, essendo presidente del Consiglio il senatore Giulio Andreotti.
Il disegno di legge non ha quindi una paternità politica ben definita, ma ha una precisa paternità culturale e scientifica, che ha garantito la continuità e la coerenza nel tempo e ha profondamente influenzato la parte politica. Tuttavia questa competenza tecnico-giuridica non ha saputo cogliere alcuni fenomeni di natura sociologica, economica, culturale e politica intervenuti nel corso degli anni di incubazione del provvedimento legislativo.
Sotto tale profilo richiama i processi di globalizzazione, le migrazioni internazionali, lo stanziamento stabile sul territorio italiano di nuove popolazioni numericamente rilevanti, con fedi religiose loro proprie, e la sempre maggiore abbondanza


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di nuovi credi attraverso la diffusione delle cosiddette sette di origine americana o asiatica.
Questa varietà dell'offerta religiosa comporta da un lato la necessità di varare una nuova legge che superi la disciplina del 1929, garantendo una situazione di eguaglianza a tutte le religioni, dall'altro una valutazione dello strumento delle intese previste dall'articolo 8 della Costituzione alla luce delle novità che saranno introdotte dal disegno di legge in esame e degli insegnamenti che potranno derivare dall'esperienza della sua concreta applicazione.
Ritiene debbano essere altresì considerate le conseguenze della drammatica novità del terrorismo internazionale, rispetto al quale deve essere riconosciuta in molti casi la matrice religiosa. Si pone quindi un problema nuovo riguardante il rapporto fra libertà religiosa, ordine pubblico e sicurezza nazionale.
Richiama al riguardo il secondo capitolo, intitolato «Terrorismo e eversione», della relazione del 2002 sullo stato dell'ordine pubblico nel territorio nazionale, che dedica ampio spazio al terrorismo internazionale e ai rischi per il Paese, fornendo precise indicazioni sui nessi fra attività religiosa, fenomeni migratori e attività terroristica.
Anche nell'ambito dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa sono emerse preoccupazioni in ordine al nesso tra religione e terrorismo. In particolare nel corso di una conferenza, tenuta a Baku, in Azerbajan, sul tema «Il ruolo della religione e della fede in una società democratica» sono state rivolte alcune raccomandazioni che rivelano la gravità del problema e da cui emerge la necessità di impedire la diffusione nei programmi educativi di idee basate sull'odio religioso e sulla discriminazione e di assumere le misure necessarie per eliminare la possibilità che organizzazioni e gruppi di individui possano incitare all'odio religioso e alla violenza.
Emerge quindi la necessità di individuare un percorso che, senza alterare il rispetto della libertà religiosa, garantito dalla Costituzione, non indebolisca l'impegno contro il terrorismo internazionale.
Ricorda che l'articolo 18 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, ratificato dall'Italia nel 1977, prevede che la libertà di manifestare la propria religione possa essere sottoposta alle restrizioni necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali.
Considera pertanto opportuno emendare alcuni articoli dei capi I e II al fine di: rendere più espliciti i collegamenti con alcune convenzioni internazionali, come il Patto internazionale sui diritti civili e politici; mantenere, e se del caso accrescere, il controllo del Ministero degli Interni sulla dirigenza delle confessioni religiose, in particolare sui ministri di culto; permettere il controllo del materiale propagandistico; porre un formale divieto alla propaganda politica e alla predicazione culturale e religiosa quando incita all'odio e alla discriminazione; porre più stringenti requisiti per il riconoscimento giuridico delle confessioni e degli enti esponenziali, come l'esplicita accettazione dei principi contenuti negli articoli 2 e 6 del disegno di legge, dei principi fondamentali della prima parte della Costituzione, dei principali documenti internazionali sui diritti universali di libertà ed eguaglianza, in particolare della donna; prevedere espressamente fra le cause di perdita del riconoscimento giuridico la propaganda politica e l'attività contraria alla sicurezza e all'ordine pubblico.
Si sofferma quindi sull'aumento dell'offerta di pratiche religiose derivante dalla maggiore presenza nel nostro Paese delle religioni storiche e dalle nuove sette, frutto della globalizzazione della comunicazione e delle migrazioni internazionali. Al riguardo rileva che la continua espansione delle sette religiose, già documentata attraverso l'indicazione di ottanta nuovi movimenti religiosi in un rapporto elaborato dalla Direzione centrale polizia di prevenzione del Dipartimento della pubblica sicurezza


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del Ministero dell'Interno e inviato il 29 Aprile 1998 alla Commissione affari costituzionali della Camera, risulta essersi ulteriormente accentuata secondo quanto sostenuto dal professor Zoccatelli nel corso di una recente audizione. Tale studioso ha inoltre sostenuto che almeno un centinaio di movimenti religiosi intenderebbero chiedere la stipula di un'intesa con lo Stato italiano.
Segnala al riguardo il pericolo di una eccessiva espansione di intese particolari, in quanto è possibile prevedere che anche altre confessioni, per vedersi garantita una completa parità di trattamento, soprattutto sotto il profilo della concessione del trattamento dell'8 per mille, richiedano la regolamentazione dei propri rapporti con lo Stato tramite la stipulazione di apposite intese, sulla base delle disposizioni contenute nel capo III. Si verificherebbe quindi una moltiplicazione di «diritti speciali» con danno irreparabile per l'unitarietà dell'ordinamento. Per altro verso, una volta garantito dalla disciplina in esame in termini generali il diritto alla libertà religiosa e assicurato in via di principio il rispetto delle esigenze proprie delle diverse confessioni, risulterà ridotta la necessità di ricorrere a tali intese. Pertanto proprio alla luce della legge sulla libertà religiosa emerge l'opportunità di modificare la disciplina riguardante questo specifico aspetto.
Considerando l'utilità di una pausa di riflessione e di un periodo di sperimentazione della nuova legge sulla libertà religiosa, evidenzia la possibilità di stralciare il capo III del provvedimento in esame al fine di affidare ad una nuova commissione di tecnici la sua nuova definizione. Si potrebbe pensare per esempio ad un modello di intesa «per adesione», i cui contenuti sarebbero predefiniti dallo Stato secondo un modello uniforme valido per tutte le confessioni.
Ritiene infine che l'esperienza derivante dall'applicazione della nuova disciplina contenuta nei capi I e II potrebbe fornire utili indicazioni.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) esprime profondo dissenso e preoccupazione rispetto alla volontà del deputato Pacini, certamente legittima, di procedere ad uno stravolgimento del testo unificato sulla libertà religiosa. Rileva in particolare che l'aver messo in discussione l'articolo 8 della Costituzione legittima politicamente una posizione di dissenso anche rispetto alla formulazione dell'articolo 7 della Carta costituzionale, che stabilisce un regime del tutto particolare per i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica. Osserva quindi che il disegno di legge in esame si colloca in una logica di completamento giuridico, intendendo superare anacronistiche situazioni legate alla disciplina tuttora vigente dei cosiddetti culti ammessi.
Non condivide la connessione delineata tra Islam e terrorismo, a suo avviso da respingere così come in passato è avvenuto rispetto al tentativo di stabilire una relazione tra matrice cattolica o comunista e attività terroristica.
Osserva che l'ordinamento italiano dispone di tutti gli strumenti necessari per assicurare la tutela di ogni diritto, per cui non condivide l'utilizzo del fenomeno del terrorismo, pur esistente, per incidere sul principio della libertà religiosa, proprio di un sistema democratico, e proporre una demolizione dei capisaldi del disegno di legge in esame.
Richiamato l'orientamento espresso nel corso di un'audizione dal presidente emerito della Corte costituzionale Giovanni Conso, ritiene che, dopo lo svolgimento di una istruttoria approfondita di un testo atteso da decenni, sia possibile passare all'esame dei singoli articoli, anche in considerazione dell'ampia convergenza tra le varie forze politiche emersa nel corso del dibattito.

Luciano DUSSIN (LNP), espressa la propria adesione alle considerazioni svolte dal deputato Pacini, si sofferma sull'esigenza di considerare, al di là di ogni affermazione di principio, le ricadute della disciplina che si intende approvare.
Ritiene che la religione islamica debba essere considerata con particolare attenzione


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in considerazione della difficoltà di individuare un interlocutore attendibile, della radicale contrapposizione di alcune realtà interne al mondo islamico con la civiltà occidentale, nonché della esigenza di assicurare il rispetto di principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
Considera pertanto opportuna una pausa di riflessione al fine di individuare le proposte emendative necessarie, pur rilevando le difficoltà connesse all'impostazione del provvedimento.

Sandro BONDI (FI), relatore, sottolineata l'importanza del confronto parlamentare e dell'attività di approfondimento della Commissione, richiama, quanto alla connessione tra religione e terrorismo, il recente intervento del Papa nella sede parlamentare, quando, riferendosi ai conflitti in atto in molte parti del mondo, ha ricordato come il senso più profondo delle grandi religioni racchiuda un messaggio di pace e di conciliazione. Richiama quindi le posizioni assunte da Giovanni Paolo II nel corso del suo pontificato relativamente al dialogo ecumenico e a quello interreligioso, posizioni che hanno ispirato l'intervento dello stesso segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana.
Rileva che nel corso delle diverse audizioni è stata più volte ribadita la necessità di disciplinare la materia ed è stata espressa una valutazione complessivamente positiva sul disegno di legge in esame. Evidenzia quindi alcuni aspetti fondamentali di tale disciplina: l'abrogazione delle leggi del 1929 che si pongono in contrasto con i principi fondamentali della Carta costituzionale e l'applicazione dell'articolo 8 della Costituzione rispetto alla possibilità per tutte le confessioni religiose di svolgere liberamente il proprio credo. Precisa al riguardo che sia per il riconoscimento giuridico sia per la stipulazione delle intese viene richiesto il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, dei principi costituzionali, nonché delle tradizioni giuridiche, culturali e religiose del Paese.
Conferma conclusivamente la sua valutazione positiva sul provvedimento in esame.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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