CESNUR - center for studies on new religions

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto della III Commissione permanente
(Affari esteri e comunitari)

Resoconto di mercoledì 19 marzo 2003

C. 2531 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame.

Alberto MICHELINI (FI), relatore, illustra il disegno di legge in esame, che mira a sostituire integralmente la disciplina dettata dalla vigente legge n. 1159 del 1929, in materia di riconoscimento dei culti diversi da quello cattolico, perseguendo tre obiettivi principali: definire i principi generali sulla libertà religiosa; regolamentare la posizione giuridica delle confessioni religiose; definire le procedure per la stipulazione delle intese fra lo Stato e le confessioni religiose.
Si propone, con varie modifiche, il testo del disegno di legge esaminato nella scorsa legislatura (A.C. 3947, XIII).
Il capo I detta norme a tutela della libertà di coscienza e di religione, richiamando quali fonti i princìpi della Costituzione, le convenzioni sui diritti inviolabili


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dell'uomo, nonché i principi del diritto internazionale, e superando la dizione di «culti ammessi nello Stato», rappresentativa della concezione, fatta propria dalla normativa del 1929, basata non sul principio della libertà religiosa, ma su quello della tolleranza dello Stato rispetto alla presenza di determinati culti.
Gli altri principi individuati dalla legge sono i seguenti: il diritto di manifestazione della libertà di religione, intesa come diritto a professare la propria fede religiosa, a diffonderla, ad osservarne i riti, ad esercitare il culto, nonché a mutare religione oppure a non averne alcuna; il divieto di discriminazioni connesse a motivi religiosi, il diritto di riunione e di associazione per finalità di culto, e il diritto alla obiezione di coscienza; il diritto dei genitori di istruire i figli secondo le proprie convinzioni religiose, e il principio della libera determinazione dei minori, nell'ambito delle scelte religiose, a partire dai quattordici anni di età; la tutela dell'esercizio della libertà religiosa a soggetti che si trovano in particolari condizioni (appartenenti alle forze armate e di polizia, degenti in ospedale, detenuti), sui luoghi di lavoro e nell'ambito dell'insegnamento scolastico; il riconoscimento della libertà di esercitare le proprie funzioni spirituali anche ai ministri dei culti per i quali non è stata ancora stipulata intesa con lo Stato, con l'unico onere di depositare la certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza, quando pongano in essere atti aventi rilevanza giuridica per lo Stato italiano; la definizione delle procedure per la celebrazione del matrimonio con effetti civili, relativamente a culti religiosi per i quali non sia intervenuta l'intesa; la libertà di attività connesse alla vita religiosa, quali la pubblicazione e affissione di stampati e le collette, e la tutela degli edifici di culto.
Il capo II è dedicato alla disciplina delle confessioni e associazioni religiose. Esso prevede, innanzitutto, una tutela generale comune a tutte le confessioni, secondo il principio di cui all'articolo 8 della Costituzione, nell'ambito della quale sono compresi il diritto di celebrare i propri riti, di aprire edifici di culto, di diffondere la propria fede, di nominare i ministri di culto. Inoltre, si definiscono e disciplinano le forme di tutela e i benefici (anche di natura fiscale) cui possono accedere le confessioni che chiedono ed ottengono il riconoscimento della personalità giuridica, nonché i requisiti e la procedura del riconoscimento.
Il capo III definisce le procedure per la stipulazione delle intese, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, fra lo Stato e le confessioni religiose. Il procedimento previsto ricalca sostanzialmente quello utilizzato nella prassi, con la notevole differenza che a tale procedimento possono avere accesso anche le confessioni che non abbiano richiesto il riconoscimento della personalità giuridica. Inoltre, il Presidente del Consiglio, già al momento in cui sottopone il progetto di intesa al Consiglio dei ministri, deve informare il Parlamento sui contenuti dello stesso.
Il capo IV reca disposizioni finali e transitorie.
Alla luce di quanto esposto, formula conclusivamente una proposta di parere nella forma del nulla osta (vedi allegato).

Cesare RIZZI (LNP), nell'annunciare la netta contrarietà del suo gruppo alla proposta di parere formulata dal relatore, osserva che il disegno di legge in esame richiama, tra le premesse su cui si fonda l'opportunità di una legge in tema di libertà religiosa, le convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell'uomo ed i principi internazionali generalmente riconosciuti in materia. In proposito, rileva che la tutela ed il riconoscimento garantiti dalla legislazione vigente in Italia sono già in linea con quanto stabilito negli accordi sottoscritti dal nostro paese.
Nel richiamare i contenuti della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, i cui principi non sono assolutamente posti in discussione dall'attuale ordinamento, ritiene che citare tale Dichiarazione per mettere in discussione il sistema di tutela dei diritti fondamentali appaia contraddittorio nel momento in cui la stipula di intese con determinati culti


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(in particolare quello islamico) potrebbe, al contrario, legittimare la violazione nel nostro paese di diritti fondamentali della donna nella famiglia.
Evidenzia poi le differenze esistenti tra l'articolo 9 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo del 1950 e le disposizioni contenute nell'articolo 2 del disegno di legge in esame, rilevando in primo luogo che mentre quest'ultimo contiene riferimenti eccessivamente enfatici alla «propaganda» della propria fede religiosa, nella Convenzione europea viene attribuito particolare rilievo alla dimensione personale e privata della libertà religiosa. Una seconda differenza risiede nello spazio che la Convenzione europea dedica ai limiti connessi alla libertà di culto, che sono riconducibili non solo all'ordine pubblico ed al buon costume ma anche a tutte quelle misure necessarie in una società democratica per proteggere la salute, la morale, i diritti e le libertà altrui. Con gli stessi toni si esprime la successiva Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1981 sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza, tesa a tutelare il culto ma non la propaganda e a delimitare con esattezza l'accezione di «intolleranza e discriminazione religiosa» in quella di vera e propria esclusione, restrizione o preferenza basata sul credo, situazione che non ritiene riscontrabile nel nostro paese.
Con riferimento alle dichiarazioni annesse al Trattato di Amsterdam del 1997, che rappresentano forse lo strumento più vincolante per il nostro paese, sottolinea come la Dichiarazione n. 11 sullo status delle Chiese e delle organizzazioni non confessionali sia stata erroneamente interpretata come un incentivo a stipulare intese addirittura con organizzazioni filosofiche.
Ritiene debba essere altresì evidenziato che la tutela dei diritti umani è stata completamente disconosciuta dal mondo islamico, per il rifiuto totale di questi paesi di operare una secolarizzazione dei diritti umani. In particolare, la Dichiarazione islamica universale dei diritti dell'uomo del 1991, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo nell'Islam del 1990 e la Carta araba dei diritti dell'uomo del 1994, oltre a rappresentare atti di sfida al resto della comunità mondiale, che puntava al raggiungimento di punti di intesa uniformi nel contesto delle Nazioni Unite, partono tutte dal presupposto che sia l'ordine islamico a racchiudere in sé i principi giuridici e morali capaci di fondare la libertà degli uomini e la loro uguaglianza davanti alla legge (che però è la legge della
Sharia, la quale non può essere messa in discussione). I diritti umani nell'Islam non appaiono mai come diritti assoluti appartenenti al genere umano in quanto tale, bensì come valori relativi che devono essere compatibili con i principi della legge islamica.
Nel ribadire conclusivamente la contrarietà del suo gruppo, preannuncia una forte opposizione nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Valdo SPINI (DS-U) osservato che, in tema di libertà religiosa, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati, in base all'articolo 7 della Costituzione, dal Concordato, mentre altre confessioni religiose considerate «ammesse» possono stipulare intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, sottolinea che il disegno di legge in esame, peraltro preceduto da una sua proposta di legge di analogo contenuto, è diretto a colmare un vuoto legislativo per quelle confessioni che non abbiano stipulato intese con lo Stato e per le quali continuano ad applicarsi la legge n. 1159 del 1929 ed il regio decreto n. 289 del 1930. Ricorda infatti che la Corte costituzionale, nel corso degli anni, ha provveduto a cancellare le disposizioni di tali leggi che non risultavano conciliabili con la Costituzione, mentre la restante normativa ancora in vigore non appare coerente con il nuovo Concordato. Osserva tuttavia che mentre inizialmente il problema delle confessioni religiose riguardava solo poche chiese protestanti, attualmente l'ambito risulta allargato, comprendendo culti nuovi e soprattutto le comunità islamiche.
Considera non fondati i rilievi mossi dal deputato Rizzi con riferimento ai rapporti


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internazionali, ritenendo che il provvedimento in esame consentirà di compiere un netto passo in avanti rispetto alla situazione esistente; richiama in proposito, a titolo esemplificativo, la questione degli effetti civili dei matrimoni tra persone appartenenti a religioni diverse.
Con riferimento al paventato rischio di infiltrazione di organizzazioni terroristiche nelle comunità musulmane, giudica prudenti le disposizioni in esame, dal momento che è prevista l'espressione di un parere da parte del Consiglio di Stato nell'ambito della procedura per il riconoscimento della personalità giuridica richiesto da una confessione religiosa.
Conclude annunciando quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Ramon MANTOVANI (RC) annuncia il voto favorevole sulla proposta di parere, sia pure con alcune riserve di segno opposto a quelle espresse dal deputato Rizzi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

 

ALLEGATO

Libertà religiosa e culti ammessi (C. 2531 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2531;
ritenuto che non sussistano profili di competenza, in quanto con il disegno di legge si intende dare attuazione all'interno dell'ordinamento italiano ai princìpi costituzionali in materia di libertà di coscienza e di religione, superando la normativa del 1929-1930 sull'esercizio dei culti diversi dalla religione cattolica, che nel relativo ambito venivano definiti «ammessi»;
esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del progetto.

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