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La legge sul "controllo mentale" fa male a tutti, pure a te. Fermiamola

di Marco Respinti (il Domenicale. Settimanale di cultura, anno 3, n. 17, 24 aprile 2004)

Il Senato la sta approvando. Come andrà a finire? I documenti su www.cesnur.org

brainwashing«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa, tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione, è punito con la reclusione da due a sei anni. Se il fatto è commesso nell’ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà». Sarebbe l’articolo 613-bis del Codice penale. Nuovo. “Sarebbe” se venisse introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, dopo aver percorso tutto l’iter canonico che ne prevede l’approvazione da parte di entrambe le Camere. Un primo passo già lo ha compiuto. Il 4 marzo, infatti, il disegno di legge – proposto da Renato Meduri di Alleanza nazionale e da Elisabetta Casellati di Forza Italia – è stato approvato all’unanimità (salvo un’astensione tecnica) dalla Commissione Giustizia del Senato. Mira a colpire i truffaldini “maghi televisivi”, ma il testo fa riferimento anche alle cosiddette “sètte” e al cosiddetto “lavaggio del cervello”, oggi appunto definito “manipolazione” o “controllo mentale”.

Per chiederne l’immediato blocco, si sono mobilitati 47 studiosi di storia e di sociologia delle religioni di tutto il mondo, che hanno inviato una lettera al Presidente della Repubblica italiana Carlo Azeglio Ciampi, al presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi e al vicepresidente Gianfranco Fini. Tra i firmatari spiccano gli attuali presidenti della Società Internazionale di Sociologia delle Religioni, Enzo Pace – di cui firmano anche gli ex presidenti James Beckford, Karel Dobbelaere e Liliane Voyé – e della Società per lo Studio Scientifico della Religione, Rodney Stark, ma l’elenco è un po’ il gotha degli studiosi di scienze religiose a livello mondiale.

Il plagio non esiste

Il disegno di legge fa proprie alcune fra teorie e definizioni decisamente ambigue, quando non espressamente foriere di misure illiberali. «Sulla base di 20 anni di esperienza nello studio delle cosiddette “sétte” – afferma Massimo Introvigne, direttore del CESNUR, il Centro Studi sulle Nuove Religioni, in prima linea nel promuovere l’alt al 613-bis –, considero questa legge pericolosa, potenzialmente liberticida e insieme inutile per gli scopi che si propone di raggiungere».

Secondo lo studioso italiano (fra l’altro autore del volume Il lavaggio del cervello: realtà o mito?, Elledici, Leumann [Torino] 2002), le teorie del “lavaggio del cervello” affondano remotamente le radici «nella difficoltà di spiegare scelte che alla società appaiono “strane”», sostenendo che in casi simili «la persona non agisce, ma “è agita” da altri che la costringono ad atti contrari alla propria volontà. Tra le scelte “strane”, indotte da queste presunte tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione atte a creare dipendenza psicologica, che invece il “lavaggio del cervello” mirerebbe a fermare “deprogrammando” la “vittima”, figurano però anche quelle scelte religiose che la maggioranza delle persone considera eretiche».

In Italia fu il caso di don Emilio Grasso – un sacerdote cattolico carismatico accusato da alcuni genitori di “plagiare” i figli – che nel 1981 portò la Corte costituzionale a dichiarare incostituzionale l’articolo 603 del Codice penale il quale definisce “plagio” l’attività di chi «sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione». Secondo la Corte, infatti l’influenza e la stessa “soggezione psichica” sono realtà “normali” nei rapporti fra esseri umani del tipo sacerdote-credente, maestro-allievo o anche medico-paziente.

Difficile da stabilire, il confine giuridico fra attività psichica di persuasione e attività psichica di suggestione abbisognerebbe di parametri di riferimento e di criteri sicuri di distinzione che però non esistono, correndo così il rischio di perseguire giudiziariamente idee e opinioni ritenute inaccettabili per motivi ideologici. Come accertare, dunque, a norma di codice l’identità della persuasione, distinguendo quella lecita da quella vietata?

Salvo casi sporadici, negli USA la lotta al “lavaggio del cervello” non esiste più da 15 anni; la Francia, invece, l’ha riscoperta con la legge anti-“sètte” del 30 maggio 2001, che modifica l’articolo 223-15 del Codice penale e contro cui hanno vigorosamente reagito voci autorevoli delle Chiese maggioritarie e organismi internazionali a difesa della libertà religiosa. Dopo la Francia, quindi, ecco l’Italia. Quanto avvertitamente non è semplice discernerlo, ma certo il 613-bis nostrano ricalca il 223-15 transalpino.

Di mezzo ci vanno sempre gl’innocenti

Leggi così parrebbero soddisfare la comprensibile esigenza di lottare contro i ciarlatani e i truffatori; eppure costoro sono sempre stati efficacemente perseguiti sulla base delle leggi esistenti, senza cioè alcuna necessità di provvedimenti speciali che alla fine si rivelano liberticidi per tutti e non solo limitativi delle attività illecite dei malfattori. Il fine non giustifica mai i mezzi, ma in questo caso è vero proprio il contrario: leggi come il 613-bis rischiano di rivolgersi contro “altri”, colpendo ogni tanto per default anche i farabutti. E gli “altri” in questione sono di per sé tutti i gruppi e le associazioni umane riconducibili a una fede o a una idea comuni, a un metodo educativo, a una qualsiasi esperienza comunitaria forte. Fra cui le religioni, le Chiese e le “sètte”.

Ora, le “sètte” non esistono. La scienza, la storia e la sociologia delle religioni non usano più da tempo questo termine inadeguato a spiegare la complessità del reale, offensivo nelle origini e nelle intenzioni, frusto sul piano metodologico. Sul punto, resta fondamentale lo studio di Massimo Introvigne e di J. Gordon Melton – direttore dell’Institute for the Study of the American Religion di Santa Barbara, in California –, Pour en finir avec les sectes. Le débat sur le rapport de la commission parlamentaire, pubblicato in terza edizione riveduta a Parigi da Dervy nel 1996.

L’inglese sect, per esempio, non traduce l’italiano “sètta” (che sarebbe cult), ma indica una delle denominazioni del cristianesimo riformato (i protestanti, insomma). Accreditata è invece l’espressione “nuovi movimenti religiosi”, anche perché nella comunità accademica non esistono nozioni condivise di “sètta”. Così come non ne esistono di “manipolazione mentale”.

Gli specialisti sottolineano dunque come non siano certo gli Stati o i giudici laici i soggetti più titolati a distinguere fra i movimenti, vagliandone le dottrine o le relazioni con le Chiese o le religioni maggioritarie. In Italia, oggi, non vi è pertanto alcun motivo per by-passare la sentenza della Corte costituzionale del 1981 con una legge, il 613-bis, che nella formulazione ricalca il progetto pensato dal Codice penale del 1930, il “Codice Rocco”, ma che perfino il regime fascista scartò allora come troppo illiberale.

Il lavaggio del cervello
Per approfondire

Collana "Religioni e Movimenti":
Massimo Introvigne, Il lavaggio del cervello: realtà o mito?
Elledici, Leumann (Torino) 2002

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