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CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

I Commissione - Resoconto di martedì 12 aprile 2005

Libertà religiosa e culti ammessi.
C. 1576 Spini, C. 1902 Molinari e C. 2531 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 6 aprile 2005.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta odierna la Commissione dovrà riprendere l'esame degli emendamenti a partire da quelli riferiti all'articolo 7. Avverte inoltre che il relatore ha presentato gli emendamenti 10.20 e 11.30 nonché una ulteriore nuova formulazione del suo emendamento 10.2 e una nuova formulazione del suo emendamento 11.9 (vedi allegato).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bricolo 7.1 e approva l'emendamento Carrara 7.2.

Pietro FONTANINI (LNFP) intervenendo sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 8, precisa che il predetto articolo contiene disposizioni particolarmente delicate, in materia di esercizio della libertà religiosa da parte di coloro che, appartenendo alle Forze armate, alle Forze di polizia o a servizi assimilati, aderiscano a confessioni religiose prive di intesa con lo Stato italiano. In proposito, precisa che il suo gruppo ha presentato, da un lato, l'emendamento Bricolo 8.1, soppressivo dell'intero articolo, e dall'altro, taluni emendamenti volti a circoscrivere l'ambito di applicabilità della norma in commento ai soli aderenti a confessioni religiose che abbiano stipulato una intesa con lo Stato italiano. In proposito, invita il relatore a rivedere il parere contrario espresso con riferimento al suo sub-emendamento 0.8.50.1.

Elena MONTECCHI (DS-U), replicando al deputato Fontanini, precisa che l'articolo 8, da un lato, nel sancire la libertà di esercizio del culto anche in capo agli appartenenti alle Forze armate, è attuativo dei principi costituzionali in materia e registra la situazione oggi presente di fatto nel nostro Paese e, dall'altro, allinea l'ordinamento italiano alla normativa vigente in altri paesi europei e negli stessi stati Uniti d'America. Per converso, paventa che l'ipotizzata restrizione della libertà di culto ai soli appartenenti alle confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato italiano possa rivelarsi costituzionalmente illegittima.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bricolo 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5.

Pietro FONTANINI (LNFP) ritira il suo emendamento 8.6 e raccomanda l'approvazione del suo sub-emendamento 0.8.50.1.

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI, relatore, ribadisce il parere contrario sul sub-emendamento Fontanini 0.8.50.1.

Luciano DUSSIN (LNFP) raccomanda l'approvazione del sub-emendamento Fontanini 0.8.50.1 di cui è firmatario, precisando che l'estensione dell'ambito di applicabilità della disciplina di cui all'articolo 8 anche in favore di coloro che appartengono a confessioni prive di intesa con lo Stato italiano rappresenta uno degli aspetti di maggiore criticità del provvedimento in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il sub-emendamento Fontanini 0.8.50.1 e approva l'emendamento 8.50 del relatore, restando così preclusi gli emendamenti Bricolo 8.7, 8.8 e 8.9 e Montecchi 8.10. La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi l'emendamento Bricolo 8.11 ed approva gli identici emendamenti *8.12 del relatore e Amici *8.13.

Pietro FONTANINI (LNFP), intervenendo sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 9, fa presente che il suo gruppo ha presentato talune proposte emendative volte alla soppressione, integrale o parziale, dell'articolo che appare suscettibile di causare, se approvato, notevoli


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difficoltà applicative. Manifesta, in particolare, notevoli perplessità con riferimento alla previsione del comma 2 ed alla possibilità di utilizzare uno strumento, quale quello del contratto collettivo di lavoro, per far introdurre nei luoghi di lavoro modalità di esercizio del culto difficilmente compatibili con le esigenze produttive dell'impresa.

Elena MONTECCHI (DS-U), intervenendo in replica all'intervento svolto dal deputato Fontanini, precisa che la portata innovativa dell'articolo 9 non appare tale da legittimare le preoccupazioni testé illustrate. In particolare, fa presente che il comma 1 del predetto articolo si limita a ribadire un fondamentale diritto della persona, sancendo il divieto di adozione di atti discriminatori in ragione della fede religiosa professata, laddove il comma 2 si limita a rinviare alla fonte a ciò deputata, il contratto collettivo di lavoro, per la disciplina dell'esercizio della libertà religiosa nei luoghi di lavoro. In proposito, precisa che i contratti collettivi di lavoro stipulati in talune regioni del Paese già prevedono forme di flessibilità negli orari di lavoro volte a far fronte alle esigenze di culto dei lavoratori che, tra l'altro, non necessariamente importano un aggravio del costo del lavoro. Concludendo, rileva che le considerazioni svolte dal deputato Fontanini appaiono incentrate su rilievi di carattere economico piuttosto che ispirate ad esigenze di tutela della dignità umana e tralasciano, tra l'altro, di considerare che il nostro ordinamento conosce disposizioni ispirate a principi analoghi, come quelle volte a limitare il lavoro notturno della donna per esigenze familiari.

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI, relatore, associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Montecchi, precisa inoltre che difficilmente un contratto collettivo di lavoro potrebbe consentire assenze prolungate dal lavoro per motivi di culto e quindi tali da creare notevoli aggravi al sistema delle imprese.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bricolo 9.1, 9.2, 9.3 e 10.1 e approva l'emendamento del relatore 10.2 (ulteriore nuova formulazione), rimanendo così assorbiti gli identici emendamenti Carrara *10.3 e Montecchi *10.4. La Commissione respinge quindi gli emendamenti 10.5 Carrara, 10.6 Mascia e 10.7 Leoni ed approva gli emendamenti 10.20 e 10.9 del relatore.

Pietro FONTANINI (LNFP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 11.1 Bricolo di cui è firmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 11.1 Bricolo, 11.2 Amici, 11.3 Montacchi e 11.4 Mascia. Approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 11.30 del relatore, gli identici emendamenti *11.5 Montecchi e *11.6 del relatore, nonché gli identici emendamenti **11.7 del relatore e **11.8 Montecchi, gli identici emendamenti *11.10 Leoni e *11.11 del relatore e gli identici emendamenti **11.12 del relatore e **11.13 Leoni, nonché, infine, gli identici emendamenti *11.14 Leoni e *11.9 (nuova formulazione) del relatore.

Pietro FONTANINI (LNFP), intervenendo con riferimento all'emendamento 11.15 Bricolo, soppressivo del comma 4 dell'articolo 11, fa presente la suddetta disposizione, nel riconoscere la produzione di effetti civili al matrimonio celebrato innanzi a un ministro di culto acattolico anche a prescindere dalla sua successiva trascrizione nei registri dello stato civile nei termini stabiliti dalla legge, sembra introdurre una deroga ingiustificata rispetto ai principi generali dell'ordinamento.

Donato BRUNO, presidente, nel fare presente che ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 il ministro del culto acattolico è tenuto a dare lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile, rileva come da tale adempimento dovrebbe discendere la produzione degli effetti civili del matrimonio.

Nuccio CARRARA (AN) pur ritenendo che gli effetti civili del matrimonio decorrano


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a partire dal momento della sua celebrazione piuttosto che dalla trascrizione dell'atto, rileva che l'eventuale soppressione del comma 4 non modificherebbe la portata normativa dell'articolo 11, dalla quale si evince che il matrimonio celebrato da un ministro di culto acattolico deve avere luogo nel rispetto delle disposizioni del codice civile.

Roberto ZACCARIA (MARGH-U) ritiene che non possano esservi dubbi in ordine alla natura meramente dichiarativa della trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, atteso che la produzione degli effetti civili deve farsi discendere dalla celebrazione, conforme alle prescrizioni del codice civile, del matrimonio stesso.

Nitto Francesco PALMA (FI), con riferimento alla finalità sottesa al comma 4 dell'articolo 11, fa presente che la previsione, al comma 2 del medesimo articolo, dell'intervento di un interprete per la lettura, nel corso della celebrazione del matrimonio, degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile, può far sorgere la necessità di procedere alla traduzione dell'atto di matrimonio ai fini della sua trascrizione nei registri dello stato civile, con la conseguenza che tale adempimento potrebbe essere espletato oltre i termini di legge.

Donato BRUNO, presidente, vista la necessità di procedere ad un ulteriore approfondimento su tale questione e attesa l'imminenza della ripresa delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

ALLEGATO

Libertà religiosa e culti ammessi (C. 1576 Spini, C. 1902 Molinari e C. 2531 Governo).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 10.

Al comma 1, sopprimere le parole: e le guide spirituali e soggetti equiparati.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le guide spirituali o i soggetti equiparati.
10. 2. (Ulteriore nuova formulazione)Il Relatore.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
10. 20.Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 1, primo perido, sopprimere le parole: a una guida spirituale o a un soggetto equiparato.

Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: alla guida spirituale o al soggetto equiparato nonché le parole: la guida spirituale o il soggetto equiparato.
11. 30.Il Relatore.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: alla guida spirituale o al soggetto equiparato.
* 11. 9. (nuova formulazione)Il Relatore.

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