423 Indottrinamento quale criterio principale

Considerate le caratteristiche strutturali come la componente dinamica del settarismo, non si può rinunciare a esprimere giudizi di valore sul comportamento distruttivo e pericoloso dei gruppi. Tali giudizi di valore devono tuttavia essere oggetto di un esame regolare al fine di tenere conto dell’aspetto dinamico e di rispondere alle elevate esigenze che la tutela dei diritti fondamentali impone.

È dunque possibile trarre una prima conclusione concernente l’oggetto dell’esame. Trovare una definizione terminologica è necessario ma non facile, poiché essa concerne un fenomeno molto ampio che può essere trattato sotto diverse angolature non sempre concordanti, le quali tengono conto di componenti dinamiche e strutturali con risvolti molto diversi e lacunosi. In conclusione, si può affermare che esiste un “nocciolo duro” di movimenti latori di un potenziale di conflitto e che si possono descrivere come

movimenti o gruppi indottrinanti.

Il termine di “indottrinamento” si applica ai gruppi per i quali le caratteristiche strutturali descritte sono particolarmente pertinenti e problematiche. Tale classificazione è possibile indipendentemente dal fatto che si tratti di nuovi movimenti (il settarismo può anche essere osservato nelle chiese tradizionali), di gruppi religiosi, spirituali o esoterici o di organizzazioni mimetizzate attive sul mercato dell’assistenza spirituale.

Fondamentalmente, il termine impiegato nel rapporto è quello di movimento o gruppo indottrinante. La Commissione è tuttavia consapevole del fatto che la rinuncia all’uso del termine “setta” non è del tutto soddisfacente, poiché “setta” è una parola ficcante che ha acquisito già da molto tempo una dimensione politica e che fa ormai parte del “dibattito politico”. Rinunciando all’uso di questa parola, può capitare che “rimangano in balìa di se stesse persone confrontate con gruppi organizzati, dunque potenti[24] .

Le constatazioni già fatte in merito alla difficoltà di effettuare una valutazione quantitativa si applicano anche in questo caso: sarebbe fallace limitare la discussione sui metodi e sulle strutture di indottrinamento ai membri di una comunità o alla comunità stessa. Nel campo assai vago dell’offerta esoterica, spesso mancano vere e proprie strutture organizzative: un mago può semplicemente riunire intorno a sé un manipolo di persone. Sul vasto e molto diversificato mercato dell’ideologia, gli offerenti lavorano spesso ricorrendo a metodi settari, senza avere e senza reclutare membri in quanto tali. Su questo mercato, le frontiere stesse sono vaghe (secondo le dichiarazioni di una delle persone sentite, l’OTS si è sviluppato a partire da una circolo di letture esoteriche) e molto permeabili verso l’esterno: membri di piccoli gruppi possono occupare posizioni sociali elevate, esercitando in tal modo una certa influenza. Vi è anche il rischio di un avvicinamento alla politica. La presenza di membri di “sette” fra i quadri dirigenti dell’economia o la loro attività quali “consulenti economici” costituisce pure un tema importante. Inoltre, il fatto che si tratti anche di un vero e proprio fenomeno di mercato dimostra che esso ha anche una dimensione finanziaria: si possono verificare situazioni inestricabili di indebitamento individuale con le conseguenze note o la costruzione e l’esercizio di veri e propri imperi finanziari. Date queste circostanze, non è importante sapere se i gruppi o altre organizzazioni su questo mercato, strutturati o meno, sono religiosi, si considerano esoterici, operano nel campo della psicologia, propongono metodi terapeutici non scientifici o si ispirano a teorie New Age. Sebbene non sia sempre possibile, è indispensabile esaminarne le strutture e i metodi indipendentemente dai contenuti veicolati (religione, salvezza dell’anima, guarigione ecc.).

43 Problemi generali

La parte seguente è dedicata alla descrizione di problemi che devono essere osservati in relazione con la società, i servizi specializzati e le autorità. I problemi inerenti alle persone direttamente interessate saranno trattati nel capitolo 44 (problemi specifici dei diretti interessati). Secondo la Commissione, non è sempre possibile differenziare chiaramente i problemi generali (sociali) dai problemi specifici (individuali). Alcuni problemi concernono contemporaneamente entrambi i campi.

431 Informazione insufficiente

Malgrado la grande quantità di informazioni raccolta dalle persone, dai servizi di consulenza indipendenti o dalle chiese, dalle organizzazioni di persone interessate e da alcuni servizi amministrativi, vi sono grosse lacune, principalmente per quanto concerne un gran numero di gruppi, piccoli, nuovi, o in costante evoluzione. Per quanto riguarda i gruppi maggiori, conosciuti da tempo, lo stato delle conoscenze raccolte è sempre in ritardo rispetto alla situazione attuale. Inoltre, i dati aggiornati disponibili provengono generalmente da un numero limitato di fonti che danno solo una visione d’insieme o consentono di fare una valutazione generale soltanto con l’ausilio di ricerche complementari che richiedono un dispendio notevole di tempo.

I motivi di tali lacune devono essere ricercati da un lato nella scarsa capacità dei servizi specializzati e, dall’alto, nel numero notevole dei gruppi presi in considerazione e nelle trasformazioni continue di alcuni di essi. Molti gruppi provocano volontariamente questa mancanza di trasparenza non fornendo alcuna informazione pubblica, dando al mondo esterno un’immagine falsata della propria organizzazione reale o cambiando regolarmente la propria apparenza. In casi estremi, alcuni gruppi appaiono intenzionalmente sotto una forma “camuffata”. Questo comportamento è talvolta già radicato nella dottrina professata dal gruppo, se le idee principali sono accessibili solo a una cerchia di persone iniziate, sono trasmesse solo oralmente o in una cerchia chiusa e sono soggette a sanzioni se è violata la “segretezza”. Tali gruppi fanno uso di un alone di “mistero”.

La mancanza di informazioni comporta numerosi problemi. Innanzitutto, la concorrenza indispensabile delle idee, come deve avvenire in una democrazia pluralista e liberale, non è possibile o è possibile solo in maniera limitata in una “dottrina esoterica”, poiché la dottrina e i metodi sono sottratti alla riflessione critica e al dibattito. Senza conoscere la situazione attuale, può succedere che non possano essere individuate situazioni interne conflittuali, come nel caso dell’OTS, o, se sono individuate tacitamente, non possono essere valutate in maniera affidabile. Quando i gruppi si presentano continuamente sotto nuove denominazioni e sotto nuove forme organizzative, una parte degli effetti dell’informazione preventiva viene a mancare. Informazioni inesatte o non aggiornate aumentano il rischio nell’ambito dell’attività informativa e consultiva. Il rischio che si corre, infatti, è di dare cattivi consigli, di offrire un’assistenza insufficiente o di essere convenuto in giudizio. Se si vuole accordare priorità assoluta alla qualità della consulenza, l’informazione e la consulenza non devono essere considerate separatamente.

Anche il Consiglio federale e l’amministrazione non sembrano disporre di un sistema d’informazione adeguato. Come sottolinea l’OPCA nel suo rapporto di lavoro e come ha potuto constatarlo la Commissione, la Confederazione non dispone di alcun servizio che si occupa espressamente di questo tema, sebbene parecchi servizi si debbano talvolta occupare di questo argomento. Alcuni progetti nell’ambito della legge sulle attività giovanili sono stati dunque rifiutati, poiché la partecipazione democratica non era garantita. Tuttavia, il servizio responsabile auspica di poter disporre di criteri più solidi per riconoscere gli abusi. Per quanto riguarda l’informazione, vi sono problemi particolari che si pongono nel campo della protezione dei dati. Infatti, solo poche organizzazioni rispettano l’obbligo sancito nella legge sulla protezione dei dati, secondo cui le collezioni private di dati contenenti dati personali degni di particolare protezione - tra i quali rientrano i dati relativi alle opinioni e attività religiose e ideologiche - che consentono di allestire profili della personalità, devono essere annunciate all’Incaricato federale della protezione dei dati (IFPD).

L’IFPD, in base alle sue stesse affermazioni, dispone solo di mezzi e di possibilità limitati. Non è in grado di individuare sistematicamente le collezioni di dati non annunciate né di agire (in particolare perché deve osservare il principio di proporzionalità) in caso di riserve giustificate relative a collezioni di dati a lui note (per esempio per i dati relativi alla salute, al patrimonio e ai capitali o alle difficoltà personali). Queste difficoltà esistono anche nel controllo del trasferimento illecito di dati personali degni di particolare protezione verso Paesi che non hanno disposizioni equivalenti in materia di protezione dei dati. Alla luce delle sue esperienze e considerato che il registro di dati viene raramente consultato, l’IFPD non accorda un’importanza prioritaria all’obbligo di annunciare le collezioni di dati. Bisognerebbe quindi accordare maggiore importanza al diritto di ciascuno di informarsi presso i detentori delle collezioni di dati. Solo in tal modo le persone interessate (e non le organizzazioni o terzi che le rappresentano) possono controllare l’esattezza dei dati e, all’occorrenza, esigerne la correzione.

Quando le comunità religiose o a carattere religioso sono riconosciute dal diritto cantonale, l’obbligo di annunciare le collezioni di dati è retto dalle disposizioni cantonali e non alle prescrizioni federali in materia di protezione dei dati.

Oltre alle conoscenze dell’OPCA, è stato dimostrato che la prassi molto riservata in materia di scambio di informazioni tra i Cantoni implica, per diversi motivi, disparità concernenti l’imposizione o l’esenzione fiscale delle fondazioni o delle associazioni. Tali disparità esistono anche fra la Confederazione e i Cantoni. Nell’ottica di una possibile armonizzazione dell’imposta federale diretta, l’Amministrazione federale delle contribuzioni auspica l’istituzione di un registro fiscale svizzero. Ritiene tuttavia che una banca dati di questo tipo, che esiste parzialmente in alcuni Cantoni, sarebbe difficilmente realizzabile e, per vari motivi, difficile da tenere aggiornata. I movimenti religiosi o a carattere religioso, spesso organizzati in qualità di associazioni, non sono conosciuti dagli uffici fiscali e dagli altri uffici e non ritengono opportuno annunciarsi quali eventuali contribuenti.

432 Ricerca e cooperazione lacunose

Lo studio scientifico dei nuovi movimenti religiosi è limitato a pochi scienziati dalle specializzazioni più diverse attivi in questo campo e dipende essenzialmente dall’interesse personale di quest’ultimi. Ad esempio, l’atteggiamento dei giovani nei confronti della questione religiosa non viene affatto considerato dalla ricerca; soltanto un sondaggio svolto presso le reclute dal DDPS (e di conseguenza non rappresentativo di tutta la gioventù) si esprime a tale riguardo. La lacuna a livello di ricerca è anche una conseguenza del federalismo (le questioni religiose sono di competenza dei Cantoni). Uno studio del Fondo nazionale risalente agli anni 1987-1989 (programma nazionale di ricerca 21 “Pluralismo culturale e identità nazionale”), che ha esaminato in parte i movimenti religiosi non convenzionali in Svizzera e le loro ripercussioni sulla società, non riflette più la realtà odierna e, secondo l’opinione del Consiglio federale, potrebbe essere aggiornato.[25]

I metodi di manipolazione sono poco studiati in Svizzera (a differenza degli USA, dove un’intera branca della scienza se ne occupa). Le conseguenze psichiche di un influsso psichico non sono oggetto di indagine (contrariamente a quanto avviene per le conseguenze psichiche di un influsso fisico). L’approccio della ricerca è certamente carente dal profilo dell’interdisciplinarietà. Sarebbe inoltre indispensabile procedere a una vera e propria ricerca fondamentale, poiché, come ha detto una persona intervistata “è legittimo domandarsi che cos’è una setta”

Come per le lacune nella ricerca scientifica, vi è pure una mancanza di collaborazione fra ricerca universitaria e servizi di consulenza ecclesiastici e privati, sebbene sia senz’altro presente come punto di riferimento. Tale lacuna si manifesta non da ultimo a causa dei diversi approcci: mentre la prima mira a risultati di ricerca, i secondi si occupano dei problemi psichici, finanziari e di salute di persone che fanno capo direttamente o indirettamente a gruppi indottrinanti. Paradossale è il fatto che la ricerca è alimentata da fondi pubblici e quindi garantita a lungo termine finanziariamente, mentre i servizi di consulenza ecclesiastici e privati che operano in gran parte con grande impegno su base volontaria devono lottare contro gravi problemi finanziari, ragione per cui non sempre sono in grado di far fronte alla domanda. (Le interviste hanno inoltre fatto notare che con la partenza di consulenti di provata esperienza è andato perso un grande know-how, che non può essere facilmente rimpiazzato).

Il Fondo nazionale svizzero per il promovimento della ricerca scientifica sostiene sotto il titolo “religione e vincolo sociale” (“religion et lien social”) un progetto di “osservatorio delle religioni in Svizzera”. Sotto la direzione della facoltà interdisciplinare di storia e scienza delle religioni dell’Università di Losanna, esso intende procedere a un’analisi globale riguardante le religioni in Svizzera dal punto di vista delle scienze sociali delle religioni. Fra l’altro si prevede di costituire una banca dati e di sviluppare una rete di ricercatori e organizzazioni specializzate. L’obiettivo del progetto non è quello di svolgere una ricerca sugli abusi e sui potenziali di conflitto.

433 Problemi nell’applicazione delle leggi in vigore

Le basi legali esistenti sembrano essere sufficienti, a detta della Commissione. Tuttavia, non vengono prese in considerazione (denunce mancanti) oppure applicate solo in misura insufficiente (ad es. determinate legislazioni sanitarie cantonali riguardo alle cure di guaritori o ad altre offerte di cura pseudomediche). L’applicazione è per esempio ostacolata anche quando si tratta di esternazioni razziste o antisemite che non sono represse dall’articolo 261 bis del Codice penale (“Discriminazione razziale”) unicamente perché formulate, in circolo chiuso. Inoltre, vi sono lacune nella legislazione, ad esempio prescrizioni legali minime nell’ambito della protezione dei consumatori (ad es. standard minimi in materia di contratti).

Esperti avvocati, che tutelano gli interessi di persone uscite da una setta e dei loro familiari, osservano che anche le autorità giudiziarie (incluse quelle tutorie) sono dell’idea che le “sette” costituiscano un problema solo per le persone deboli e predisposte e sono molto prudenti nell’emanare provvedimenti motivati dall’appartenenza a un movimento indottrinante - non importa se si tratta del bene del bambino, di divorzio, di danni fisici o psichici. Secondo gli esperti, se il contesto è religioso, o presunto tale, la cautela è quasi sempre ancora più grande.

I motivi di questa riluttanza risiedono in parte nella valutazione non sufficientemente approfondita del contenuto e dei confini della libertà religiosa. Inoltre, sovente vi è il timore di dover procedere a difficili delimitazioni o di reazioni sul piano legale o pubblico da parte dei gruppi interessati. Mancano anche le conoscenze sull’efficacia e sui pericoli delle strutture e dei metodi tipici delle “sette” come pure la comprensione che ne consegue dei problemi delle persone vittime di gruppi indottrinanti.

Data la complessità di questa problematica, se da un lato può succedere che nel singolo caso una persona interessata non riceva nemmeno quella protezione che lo Stato potrebbe offrire in virtù delle norme in vigore, dall’altro vi possono essere pure ripercussioni più ampie. Nell’opinione pubblica può nascere l’impressione che dallo Stato non ci si possa attendere alcun aiuto contro i gruppi indottrinanti. Alcuni di essi sfruttano questo sentimento d’impotenza o lo accentuano persino in maniera mirata nell’ambito del loro sistema interno di disciplina o mediante atteggiamenti minacciosi verso l’esterno. Simili sentimenti d’impotenza aumentano il numero già oggi relativamente elevato dei danni provocati dai gruppi indottrinanti. Secondo una delle persone sentite, numerosi problemi non sarebbero emersi o non si sarebbero manifestati con la stessa intensità se le leggi fossero state applicate, ciò che può essere spiegato con il fatto di avere sottovalutato i metodi (che sono troppo poco studiati).

Anche i capitoli seguenti - Limiti del potere statale, “Volontarietà” presunta, Mancanza di chiarezza nelle responsabilità - mostrano gli ostacoli incontrati nel far valere o nell’attuare le disposizioni legali e danno pure alcune indicazioni sulle lacune esistenti.

434 Limiti del potere statale

Il presente capitolo descrive i limiti legali ed effettivi che, secondo l’esperienza delle persone interessate e degli avvocati, possono creare problemi all’atto pratico. I limiti dell’agire statale dettati dalla Costituzione (libertà di credo e di religione) come pure altre autolimitazioni dello Stato (libertà di espressione ecc.) non sono, come sottolineato, oggetto dell’indagine e non vengono messi in discussione dalla Commissione.

Anche quando sono riconosciuti abusi e vengono applicate le leggi in vigore, gli interventi statali e le misure protettive si rivelano sovente impossibili o succede che le misure ordinate non possano essere eseguite.

I motivi risiedono in primo luogo nel fatto che i pregiudizi riguardano la sfera privata, la quale si sottrae al controllo o all’influenza esterna, in particolare a quella dello Stato. Inoltre, conformemente ai diritti fondamentali sanciti nella Costituzione, ad esempio la libertà di religione e di espressione, eventuali abusi possono essere combattuti soltanto se oltrepassano una certa soglia, vale a dire ad esempio se violano notevolmente o mettono in pericolo altri diritti fondamentali. La possibilità di applicare le misure statali e la loro efficacia sono minate sin dall’inizio da certi gruppi indottrinanti, fra l’altro in ragione del fatto che la “dottrina di gruppo” rifiuta l’autorità statale o la ritiene perlomeno subordinata all’autorità del gruppo. Sviluppando coerentemente questa tendenza, si raggiunge la legittimazione interna del gruppo verso la disobbedienza civile sino alla negazione del rispetto delle regole dello Stato.

I gruppi organizzati internazionalmente sono inoltre in grado di sfuggire a misure statali sottoponendosi alla legislazione di altri Paesi.

Altri ostacoli sorgono nel sollecitare l’aiuto dello Stato quando il gruppo obbliga i suoi membri e parti contraenti a sottostare a una giurisdizione interna.

Anche questa problematica crea nelle persone interessate sentimenti d’impotenza, ciò che acuisce sovente i problemi iniziali e inasprisce fra l’altro la discussione sui gruppi indottrinanti. In questa situazione, singoli interessati sostenevano o addirittura applicavano metodi illeciti facendosi giustizia da soli (la cosiddetta “deprogrammazione”).

435 “Volontarietà” presunta

L’atteggiamento del singolo e dei singoli non dipende soltanto dalla sua volontà, ma anche dalla difficoltà di riconoscere una dipendenza come tale, poiché

La caratteristica saliente dei gruppi indottrinanti è la limitazione della libertà di autodeterminazione sino ad arrivare all’annullamento dell’autonomia. Alla luce del fatto che una decisione indipendente, completamente libera da influssi praticamente non esiste e che, dal profilo sociale, un certo grado d’influenzamento è tollerato (in parte persino auspicato), è difficile stabilire il limite di un influsso eccessivo e socialmente non più tollerabile.

I motivi vanno ricercati, da un lato, nel fatto che i metodi quali la manipolazione e l’indottrinamento scatenano processi interni che sono difficilmente riconoscibili dall’esterno. I processi esterni si svolgono sovente in un contesto ristretto o perlomeno all’interno di un gruppo e a posteriori non possono praticamente più essere ricostruiti o provati. Inoltre, in questo contesto le modalità secondo cui i metodi manipolatori, in parte molto sottili, agiscano sono poco note (diversamente da quanto succede con la tortura, con i prigionieri di guerra e nella propaganda) e vi sono in proposito opinioni divergenti (non chiarite). D’altro canto, la valutazione è resa più difficile dal fatto che la persona manipolata fa anche la sua parte, nel senso che i suoi bisogni e il suo disagio preparano il terreno affinché la manipolazione possa esplicare i suoi effetti.

Il problema risiede nel fatto che, quando sollecitano l’aiuto statale, gli interessati non sono in grado di provare l’esistenza della fattispecie (ad es. inganno, circonvenzione) o di convincere le autorità che sono in pericolo beni giuridicamente protetti.

La critica relativa ai movimenti indottrinanti deve pertanto chiedersi in che misura la libertà di autodeterminazione è rispettata, in che misura l’adesione (e l’obbedienza) è volontaria e in che misura la comunità consente ai suoi membri di andarsene in qualsiasi momento e senza pressioni o di svincolarsi da altri obblighi non direttamente riferiti al gruppo e accettati ingenuamente. Tale riflessione si rivela importante in particolare per lo Stato quando singoli gruppi si spingono così lontano da rifiutare le autorità secolari e, ad esempio, tenere i bambini lontano dalle scuole statali dell’obbligo o sottrarre le scuole private alla vigilanza statale (dei Cantoni).

436 Mancanza di chiarezza nelle responsabilità

In caso di reati commessi all’interno di gruppi indottrinanti, la situazione è sovente fondamentalmente diversa da quella di reati consumati in altri contesti. La persona non si rende subito conto di essere vittima di un reato e nemmeno è facile accertare chi ne sia il responsabile.

I motivi vanno ricercati nel fatto che i ruoli del colpevole e della vittima sovente si confondono: la persona interessata stessa ha collaborato ad atti analoghi contro altri membri del gruppo oppure vi ha acconsentito “volontariamente”. I reati accadono nella maggior parte dei casi non come conseguenza di un errore individuale, bensì su ordine di persone o organi di rango superiore, che in parte non sono noti per nome o risiedono all’estero, oppure in applicazione delle istruzioni contenute nella dottrina. Spesso la dottrina propone strutture o prescrive formazioni che mirano ad annientare il senso di responsabilità e il “buon senso” della persona. La precedenza assoluta dei valori propri al gruppo rispetto ai beni protetti giuridicamente del mondo esteriore, unitamente a un fanatismo risultante da una visione salvifica del mondo o paranoica, produce autori di reati privi di scrupoli e di sensi di colpa.

Il problema risiede nel fatto che una simile situazione può essere intuita soltanto conoscendo la struttura interna del gruppo e i suoi meccanismi psicologici. In mancanza di tali conoscenze, può capitare che le autorità inquirenti rimangano a torto inattive. Se la dottrina prescrive un comportamento delittuoso e l’autore non può essere arrestato o è sconosciuto, rimane unicamente la possibilità di punire gli esecutori, ciò che comunque non soddisfa né dal profilo della giustizia né da quello della prevenzione generale. L’aspetto educativo di una punizione non ha inoltre alcun effetto su questi colpevoli che agiscono per convinzione, se la procedura penale non comporta l’allontanamento dal gruppo o dalla dottrina.

437 Paura e dipendenza finanziaria

Il lavoro di consulenza svolto mostra che la “vittima” molto spesso ha paura di far valere i propri diritti ed eventualmente di intraprendere i passi necessari.

A detta degli esperti, questo si spiega soprattutto con il fatto che l’uscita da un gruppo indottrinante non avviene in un unico passo, ma implica un lungo processo. Sovente una parte del “pensiero di gruppo” continua ad esercitare il suo influsso, sucitando inoltre sentimenti di vergogna e di colpa. Per questa ragione, persino le persone intenzionate a lasciare il gruppo fanno spesso fatica a riconoscere e proteggere i propri interessi. La lunghezza del processo di allontanamento impedisce in molti casi di far valere i propri diritti prima che si prescrivano. A causa dell’isolamento degli adepti, voluto e imposto da molti gruppi, chi lascia il gruppo si trova senza contatti sociali e, di conseguenza, senza un contesto che potrebbe offrirgli il necessario appoggio. Alcuni gruppi fomentano la paura mediante una vera e propria strategia di intimidazione e un atteggiamento aggressivo. Tuttavia, anche in un’ottica oggettiva, la superiorità economica e l’ostinazione fanatica di certi gruppi indottrinanti - nell’attacco come nella difesa - minacciano o impediscono la tutela di interessi legittimi dei singoli o la critica pubblica nei confronti di tali gruppi.

Ne conseguono problemi a livello individuale e sociale, dal momento che per molte violazioni non vi sono sanzioni né risarcimenti. Inoltre, i gruppi vengono rafforzati nella loro convinzione di essere potenti e sul giusto cammino.

44 Problemi specifici dei diretti interessati

A differenza del capitolo 43, che analizzava i problemi generali sul piano sociale, il presente capitolo tratta le questioni che si ripercuotono direttamente e seriamente sugli interessati e di cui dibatte anche l’opinione pubblica: sfruttamento, legame eccessivo, messa in pericolo della salute, benessere dell’infanzia minacciato e altri pericoli o pregiudizi arrecati all’autodeterminazione.

Occorre anzitutto precisare che non tutti i problemi illustrati sono osservabili nell’insieme dei gruppi indottrinanti. L’entità e l’intensità di questi fenomeni varia fortemente da un gruppo all’altro. Tuttavia, questi problemi costituiscono tipici effetti della limitazione dell’autodeterminazione, caratteristica dei suddetti gruppi.

441 Sfruttamento

Lo sfruttamento è uno degli aspetti più appariscenti e quindi percepiti in maniera più immediata da una vasta parte dell’opinione pubblica. Normalmente si può supporre che la collaborazione avvenga su base volontaria. Eppure si registrano casi di lavoro non retribuito o con retribuzione esigua, di pressione affinché il patrimonio (ad es. risparmi o eredità) sia trasferito al gruppo, di protezione assicurativa e previdenziale lacunosa o di indebitamento a favore del gruppo. Inoltre si rilevano anche casi di sfruttamento sul piano umano, nei quali si abusa dell’idealismo o si approfitta delle relazioni precedenti per reclutare ulteriori seguaci o per esercitare altri tipi di influenza.

442 Legame eccessivo

Una delle peculiarità dei gruppi indottrinanti è la limitazione o il sistematico annientamento della libera autodeterminazione dei propri adepti al fine di provocarne quanto prima una dipendenza dal gruppo. Già i metodi di reclutamento in parte perseguono quest’obiettivo. Sono però soprattutto talune pratiche e strutture dei gruppi, fra le quali non di rado un rigoroso sistema disciplinare, a permettere il conseguimento di tale obiettivo. Oltre alla dipendenza economica dovuta alle summenzionate fattispecie di sfruttamento, anche quella psichica è molto efficace, dato che per lo più i gruppi disciplinano e controllano ogni sfera, ossia anche quelle più private (famiglia, vita intima, addirittura pensiero „interiore“). Inoltre, soprattutto in caso di appartenenza prolungata, si sviluppa anche una dipendenza di carattere sociale, poiché i seguaci dei gruppi indottrinanti, per effetto collaterale o indottivi espressamente dalla dottrina, interrompono le relazioni precedenti e finiscono in una sorta di isolamento sociale.

Talvolta, accanto a simili impedimenti „interni“ all’uscita, se ne aggiungono di esterni, quali determinate disposizioni giuridiche (contratti restrittivi o persino capestro), provvedimenti edilizi/geografici (più rari) - quali terreni compartimentati - o addirittura impiego della violenza fisica. Mediante un attivismo costante si tenta poi di impedire agli adepti di riflettere sulla propria situazione.

443 Rischi per la salute

La dottrina di molti gruppi indottrinanti contempla pratiche di medicina empirica, in parte dichiarate apertamente come tali, in parte camuffate o perfino negate. A volte si spacciano le guarigioni per semplici effetti collaterali di un „progresso spirituale“. Laddove le suddette pratiche comportano pericoli, la dottrina per lo più tende a negarli e chi le applica non ne tiene conto, nella convinzione che la „dottrina“ non può mai sbagliare. Spesso, gli eventuali avvertimenti della scienza non sono tenuti in considerazione o sono addirittura demonizzati per l’atteggiamento antiscientifico della dottrina. Non di rado, nell’ottica delI’obiettivo superiore (salvezza dell’anima/del mondo), si affrontano rischi che la persona mediamente ragionevole conosce ed evita. Il potenziale di pericolo di simili pratiche diverge quindi in modo sostanziale dai rischi legati ai metodi terapeutici della medicina „seria“ (che non è soltanto la medicina tradizionale).

Ulteriori rischi per la salute risultano da pratiche che non mirano alla guarigione (ad es. certe meditazioni, interrogatori intensivi, manifestazioni „maratona“, sovraffaticamento). Anche in questi casi i pericoli vengono negati o trascurati in nome dell’obiettivo superiore.

444 Benessere dell’infanzia minacciato

Se già sopra sono stati evidenziati dubbi in merito alla „volontarietà“ di membri adulti a entrare, a rimanere e a partecipare ad attività di un gruppo indottrinante, nei bambini l’autodeterminazione è ancora più limitata a causa della particolare influenza dei genitori, oppure manca completamente una decisione propria del bambino. La determinazione da parte di estranei si fonda in parte sul diritto, poiché i genitori o eventualmente il Comune di attinenza possono decidere circa l’educazione religiosa del bambino [27] fino a quando, a compimento del sedicesimo anno d’età, non subentra la maggiore età religiosa [28] .

I bambini nei gruppi indottrinanti sono interessati dagli stessi effetti dannosi osservabili anche negli adulti. Inoltre, essi sono talvolta vittime di pratiche rivolte specialmente contro di loro (quali abuso sessuale o meditazione forzata nel caso di bambini piccoli) oppure di „idee dottrinali“. [29] Taluni problemi si ripercuotono in maniera particolarmente grave e duratura sui bambini (ad es. „anni perduti“ invece di sviluppo personale e formazione a tutto campo; tener lontani altri bambini e altre influenze; la prassi di singoli gruppi di non far frequentare ai bambini le scuole dell’obbligo statali o di sottrarre le scuole private al controllo dello Stato è già stata segnalata nel capitolo 435). Considerata la loro situazione di inferiorità e la mancanza di esperienza, i bambini sono ancora più indifesi degli adulti.

445 Altri pericoli o pregiudizi arrecati all’autodeterminazione

La descrizione delle problematiche individuali poste dai gruppi indottrinanti mostra che essi impongono i propri interessi prioritariamente e in parte contro gli interessi indivuduali degli adepti, ovvero esigono una conseguente sottomissione del singolo. Il confine con un impegno socialmente tollerabile (che può senz’altro comportare sacrifici) si situa nei metodi utilizzati al fine di suscitare nella persona in questione la necessaria disponibilità e la relativa convinzione. Qualora vengano impiegati metodi ingannevoli, fallaci o indottrinanti, la „rinuncia“ parziale o totale all’autodeterminazione non riguarda più soltanto la singola persona ma anche lo Stato, che può e deve intervenire, sempre che ne abbia la possibilità. Esempi estremi sono quei casi in cui uno scenario di salvazione o di persecuzione interno al gruppo spinge i seguaci a un suicidio collettivo o a un altro tipo di sacrificio (ad es. Tempio solare o Heaven’s Gate) o li induce a commettere reati (ad es. la setta Aum). Ma anche nei casi meno spettacolari (quali conversioni „istantanee“; totale cambiamento del tipo di vita a seguito di una corso di vari giorni, che si manifesta ad esempio nell’abbandono di una famiglia che fino ad allora appariva intatta; incapacità di discutere, provocata dalla necessità di chiedere sempre istruzioni al gruppo oppure dalla declamazione di articoli di fede, ignorando le controargomentazioni), l’osservatore esterno ha l’impressione che la capacità all’autodeterminazione sia fortemente limitata o addirittura annullata.

Dato che non soltanto la legislazione civile e quella penale, bensì anche la democrazia, poggiano sull’assioma dell’autodeterminazione responsabile nemmeno uno Stato di diritto, per quanto liberale, può assistere senza reagire all’azione di gruppi indottrinanti che sistematicamente annientano o tentano di annientare l’autonomia delle singole persone.

45 Atteggiamento delle autorità

La base costituzionale di riferimento nelle discussioni attorno a tematiche e organizzazioni religiose è costituita dalla libertà di credenza e di coscienza sancita dagli articoli 49 e 50 della Costituzione (cfr. art. 15 del nuovo testo costituzionale). Questa libertà ha svolto un ruolo di grande importanza (storica) principalmente nella pacificazione della popolazione e nella protezione dell’individuo nei confronti di comunità religiose di maggiore importanza in seguito alla guerra del Sonderbund e ha fornito un contributo determinante alla coesione dello Stato federale. La libertà di religione è garantita anche dall’articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e dall’articolo 18 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, i quali tutelano la vita religiosa quale diritto fondamentale e assoluto. Ogni cittadino ha il diritto di decidere in merito alle questioni religiose, di esprimere le proprie opinioni religiose, di diffondere dottrine religiose nonché di esercitare le proprie convinzioni dedicandosi alle pratiche religiose di sua scelta (libertà di culto).

Mentre la Costituzione del XIX secolo attribuiva ancora allo Stato competenze arbitrali in materia di religione, il compito di quest’ultimo è oggi limitato alla garanzia della libertà di credo (convinzioni filosofiche comprese) e della libertà di coscienza e di culto. Il disciplinamento del rapporto tra Stato e chiesa è affidato ai Cantoni, i quali riconoscono tutti le grandi comunità religiose; i Cantoni di Neuchâtel e di Ginevra conoscono la separazione tra Stato e chiesa. Il riconoscimento di una Chiesa dà diritto alla protezione giuridica da parte dello Stato come pure a privilegi quali l’esenzione fiscale (praticata con molte riserve dalla Confederazione e in modo differenziato dai Cantoni), l’esenzione dal servizio militare o il diritto di essere consultati in questioni scolastiche o attinenti alla vita pubblica da un lato, dall’altro la vincola però allo Stato di diritto e al riconoscimento dell’alta vigilanza dello Stato sui suoi aspetti esterni. Le chiese libere, senza uno statuto di diritto pubblico, come pure le “sette” e praticamente tutte le comunità religiose non cristiane soggiacciono al diritto privato (art. 60 segg. CC).[30]

Nel 1989, in risposta a un’interrogazione semplice che faceva espressamente riferimento alla libertà personale e alla protezione dei minorenni, il Consiglio federale rinviava all’iniziativa privata. [31] Consiglio federale e Parlamento hanno respinto - dopo il dramma della setta del Tempio solare - l’istituzione di un Ufficio federale per le questioni religiose richiamandosi alla sovranità dei Cantoni in tali questioni. [32] Altre risposte dell’esecutivo a interventi parlamentari sono sempre state molto caute e contenevano i seguenti elementi: diritti fondamentali (in particolare libertà di credo e di coscienza), sovranità dei Cantoni in questioni confessionali, condizioni che giustificano l’intervento dello Stato (in part. reati, messa in pericolo della sicurezza dello Stato), efficacia delle leggi esistenti (diritto penale e civile, strumenti di politica economico-sanitaria cantonali).

Il Consiglio federale si è finora rifiutato di assicurare una funzione coordinatrice a livello federale per motivi finanziari; nel marzo del 1998, non intravedeva elementi che lasciassero concludere che i Cantoni avvertivano una siffatta esigenza, e inoltre dubitava dell’efficacia di un’armonizzazione delle corrispondenti leggi cantonali.[33] Il fatto che le autorità giudiziarie siano restie ad agire è già stato evidenziato nel numero 433. Anche membri del Parlamento e del Governo, salvo poche eccezioni, si sono rifatti all’imperativo giuridico-formalistico della prudenza nell’ingerirsi nelle questioni che riguardano il credo religioso. A differenza di quanto avviene in Germania, anche il tentativo di alcuni organi di stampa di affrontare in modo coerente ed approfondito la tematica della religione ha dato pochi frutti. Lo stesso atteggiamento si riscontra nei partiti politici: i servizi di consulenza in materia di “sette”, nonché le associazioni dei genitori attive in tal senso dagli anni Ottanta non sono riusciti ad istituire una vera e propria lobby politica a livello federale.

Secondo una persona sentita dalla Commissione ritenere la religione un fatto privato sarebbe giuridicamente corretto, tuttavia sempre più discutibile se si considera che negli ultimi vent’anni le differenze socioculturali nella società sono state sottovalutate. La religione dovrebbe oggi essere considerata un aspetto della vita sociale: questo elemento basterebbe a giustificare l’intervento dello Stato in materia. Uno Stato restio ad agire rischia il disimpegno di fronte alle attuali trasformazioni in ambito religioso e alla tendenza di diversi Cantoni ad affrontare le situazioni in modo più flessibile.

A differenza della Germania, della Svezia, ma anche della Francia, la politica svizzera non ha finora colto l’opportunità di liberarsi dai tabù che caratterizzano questa tematica, sottraendola all’ambito essenzialmente privato per renderla di pubblico dominio.

Alla luce di quanto avviene in Germania, la Commissione ha rilevato che l’intervento statale non si oppone al principio della libertà di credo e di coscienza. Occorre non tanto assumere un atteggiamento più intransigente nei confronti di determinati gruppi, che in Germania sfocia talvolta in divieti - impensabili in Svizzera e non auspicati dalla Commissione -, bensì al fatto che in Germania i politici, sia dell’esecutivo che del legislativo, si espongono personalmente sul tema della religione. Essi si sono fatti carico delle paure presenti nella popolazione e dibattute dai media, riconoscendo la dimensione sociopolitica del problema. Alcuni ministri hanno commissionato ricerche, Länder hanno avviato campagne informative su vasta scala, il Bundestag ha istituito una Commissione d’inchiesta dotata di personale qualificato, tribunali e partiti politici hanno preso chiare decisioni, e l’allora cancelliere Kohl si è espresso pubblicamente in materia. Un ministro è persino stato prosciolto da un tribunale e potrà continuare a definire un gruppo “Wirtschaftskrake” (piovra economica), “wirtschaftskriminelle Organisation” (organizzazione economica criminale) e “Geldwäsche-organisation“ (organizzazione di riciclaggio di denaro).

Tali prese di posizione politiche - sempre secondo la Commissione - sono un segnale per la popolazione e assumono nel contempo una funzione preventiva, in quanto gli interessati (in particolare i genitori) sono più disposti ad affrontare il tema. Inoltre, il potere legislativo tiene conto di queste prese di posizione.

Nel frattempo, diversi Cantoni si sono mossi in questa direzione:

• Prendendo spunto da una mozione del 1996, il Gran Consiglio del Cantone di Basilea-Città ha completato il diritto penale cantonale in materia di contravvenzioni, prevedendo la punibilità di chi avvicina o cerca di avvicinare passanti in luoghi pubblici servendosi di metodi ingannevoli o sleali. Tali disposizioni sono in vigore dalla fine di novembre del 1998. A fine giugno 1999, il Tribunale federale ha respinto un ricorso di diritto pubblico che Scientology aveva presentato in proposito.

• Nel Cantone di Ginevra, si prevede di completare il codice di procedura penale mediante disposizioni riguardanti gli eccessi delle “sette” (“derivés séctaires”). In particolare, le persone vittime di movimenti plagianti possono, nell’ambito di procedimenti in cui compaiono come parti civili o testimoni, ricorrere all’aiuto di organismi specializzati e riconosciuti nell’aiuto alle vittime.

• Il gruppo di lavoro intercantonale per le questioni relative alle “sette”, istituito nel settembre 1997, è composto di rappresentanti dei Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Giura, Friburgo, Berna, Ticino, Vallese e Vaud. L’importante progetto portato avanti da questo gruppo di lavoro (senza la partecipazione dei Cantoni del Giura, di Friburgo e di Berna) è la fondazione di un centro d’informazione in questioni confessionali (“Centre d’information sur les croyances“).

• Il Cantone Ticino ha pubblicato il 19 ottobre 1998 un voluminoso rapporto sulle “sette religiose” che attribuisce un’importanza fondamentale all’applicazione delle leggi esistenti e alla necessità d’informare, educare e fornire consulenza. Il rapporto fa inoltre riferimento al gruppo di lavoro intercantonale del quale il Cantone fa parte.

• Un progetto sviluppato dal Cantone di Vaud per gli allievi del ginnasio prevede di introdurre la materia opzionale “storia e scienza delle religioni” a partire dal 3° anno del ciclo di studi. Lo scopo è quello di trasmettere conoscenze generali in materia e di promuovere la formazione di una coscienza e di un sapere interdisciplinare. Le scienze religiose devono favorire la comprensione reciproca e consentire di approfondire la discussione attorno a valori che possono costituire una base d’integrazione. I valori di riferimento saranno “il rispetto del prossimo, la solidarietà, la responsabilità civile e sociale del cittadino”. L’inizio del programma è previsto per l’anno scolastico 2000/2001.

NOTE

[24] Flammer, op.cit., p. 27.

[25] Interpellanza “Lotta efficace contro gli eccessi delle sette” del 20 marzo 1998 (98.3136).

[26] Jörg Paul Müller: Religionsfreiheit - ihre Bedeutung, ihre innere und äussere Gefährdung. Relazione introduttiva in occasione di un seminario dell’OSCE dal 16 al 19 aprile 1996 a Varsavia, in: Reformatio, dicembre 1996, p. 420 segg.

[27] Art. 303 CC per i genitori, art. 378 cpv. 3 CC per il Comune di attinenza in caso di persone sotto tutela.

[28] Art. 49 cpv. 3 Cost., Art. 303 cpv. 3 CC

[29] L’elenco rimane forzatamente incompleto soprattutto per motivi di spazio. La Commissione d’inchiesta del Bundestag si è chinata con estrema attenzione sulla problematica dei bambini nelle „sette“, cfr. rapporto conclusivo della Comm. pag. 200 segg. e lo studio “Arbeitskreis 4 - Kindeswohl/Kindesmissbrauch“ nel rapporto intermedio della stessa Comm., p. 86 segg.

Anche il rapporto svedese sulle „sette“ pone l’accento sulla tutela dei bambini; In Good Faith - Society and new religious movements, cfr. in proposito il riassunto in inglese del 1998 (versione originale in svedese: 392 pagine).

[30] Neues Staatskundelexikon für Politik, Recht, Wirtschaft, Gesellschaft; Aarau e Zurigo, 1996. 31

[31] Interrogazione ordinaria 88.1068 Appartenenza a sette religiose e libertà personale.

[32] Mozione Istituzione di un Ufficio federale delle questioni religiose del 14 dicembre 1993 (93.3606) come pure Interpellanza Ufficio federale delle questioni religiose del 6 ottobre 1994 (94.3418)

[33] Cfr. risposte ai seguenti interventi: Interpellanza Influenza della Chiesa di Scientology in Svizzera del 3 ottobre 1996 (96.3505); Interpellanza Lotta efficace contro gli eccessi delle sette del 20 marzo 1998 (98.3136); Interrogazione ordinaria Attività relative alla Chiesa di Scientology del 27 aprile 1998 (98.1050).

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Sat, Dec 18, 1999